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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 827
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995 n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale (06 12 10)

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 827 N. 7/2010
Oggetto: 494
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
Bilancio Affari Generali ed Istituzionali
Esame abbinato degli oggetti:
827 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Monari,
Sconciaforni, Naldi, Mandini, Barbati, Mazzotti, Noè, Lombardi,
Pollastri e Manfredini: Modifiche alla legge regionale 14 aprile
1995 n. 42 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli
eletti alla carica di consigliere regionale (06 12 10)
TESTO BASE
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 46
del 14/12/2010
e
494 - Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Favia e
Defranceschi: Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti
alla carica di consigliere regionale (24 09 10)
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n. 31
del 29/09/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del
14/12/2010
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE)
Art. 1
Riduzione del dieci per cento
del trattamento economico dei consiglieri regionali
1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge
regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di
trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere
regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti
contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono
agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.
Art. 2
Modifica dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995
1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995 è
sostituito dal seguente:
1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno
dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno
precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la
corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno
successivo a quello dell'avvenuta convalida. .
Art. 3
Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995
1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 42
del1995 è sostituita dalla seguente:
b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le
attività connesse all'esercizio del mandato presso la sede
dell'Assemblea legislativa regionale, costituito da un rimborso
mensile a piè di lista per il percorso dal luogo di residenza dei
consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla
sede dell'Assemblea legislativa, secondo i criteri e le modalità
stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle
spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della
particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di
un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di
proprietà dell'amministrazione regionale. .
2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è
sostituito dal seguente:
2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in
luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla
lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti
nel comune in cui ha luogo la riunione. .
3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è
sostituito dal seguente:
5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche
giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è
corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1. .
4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è
sostituito dal seguente:
6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad
altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli
organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in
missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta
regionale a norma del comma 1 dell'articolo 8;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata
dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le
quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui
il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in
sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente;
o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame
della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia
risposta in Commissione. .
5. I commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995
sono abrogati.
Art. 4
Modifiche all'art.12 della legge regionale n. 42 del 1995
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
è così sostituito:
1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni
anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo
di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale
lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio
del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine
mandato si effettua sui primi dieci anni. .
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
è abrogato.
Art. 5
Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno
vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.
2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o
cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le
disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi
regionali vigenti in materia.
3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in
legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non
produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al
già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
Art. 6
Abrogazioni
1. Il comma 4 dell'art. 5 ed il comma 3 dell'art. 10 della legge
regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
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