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Legislatura IX - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 877
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752

Testo:

                       Regione Emilia-Romagna
IX Legislatura
Oggetto: 877 N. 1/2011
Assemblea Legislativa
III Commissione Permanente
Territorio, Ambiente, Mobilità
Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Mazzotti, Monari,
Piva, Alessandrini, Montanari, Moriconi, Zoffoli, Carini, Pagani,
Ferrari, Montani, Marani, Costi, Casadei, Pariani e Luciano Vecchi:
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio
regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752
pubblicato sul Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale n.48
del 23/12/2010
Testo licenziato dalla Commissione nella seduta antimeridiana del
03/03/2011
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 Disciplina
della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio
regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752
I N D I C E
Art. 1 Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 2 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 3 Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 4 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 5 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 6 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 7 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 8 Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 9 Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 10 Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 11 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 12 Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24
del 1991
Art. 13 Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 14 Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge
regionale n. 24 del 1991
Art. 15 Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991
Art. 16 Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24
del 1991
Art. 17 Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 18 Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del
1991
Art. 19 Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n.
24 del 1991
Art. 1
Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991
1. Nel titolo della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24
(Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel
territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752), le parole: in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752 sono così sostituite: e della valorizzazione del patrimonio
tartufigeno regionale. .
Art. 2
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge
regionale n. 24 del 1991 sono così sostituite:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore
tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il
potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa
a dimora delle piante tartufigene;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio
tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo
dell'associazionismo di settore;
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell' articolo 1 della legge
regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali
ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del
tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche
anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici
dedicati. .
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è così
sostituito:
Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di
indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio
tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative
all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente
assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento
sovraprovinciale.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge
le Province possono avvalersi:
a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato,
nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione
Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del
1984 n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni
amministrative);
c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale); .
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del
1991 sono aggiunti i seguenti commi:
01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale
sottoposta a miglioramenti e/o incrementi , così come previsti dal
presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto
specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui
micorizzazione sia certificata, sottoposte ad appropriate cure
colturali ricorrenti, indicate dal presente articolo.
02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per
arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della
L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli
impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di
massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna. .
2. Al comma 2 dell'articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza
della legge regionale n. 24 del 1991, le parole l'ente delegato
sono sostituite dalla parola la Provincia .
3. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della
legge regionale n. 24 del 1991 è così sostituito:
4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale
che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della
tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed
arbustive tartufi gene. Il piano potrà prevedere i seguenti
interventi:
a) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive
tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
b) realizzazione e/o manutenzione di opere di regimazione delle
acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco,
palificate e graticciate;
c) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione
infestante.
È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di
piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il
riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro.
Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere
effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli
equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a
quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei
centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2
della legge n. 752 del 1985. .
4. Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della
legge regionale n. 24 del 1991 le parole dimostri la presenza nel
terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1
dell'allegata tabella e contenga altresì: sono sostituite dalle
parole illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e
contenga altresì: .
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del
1991 è aggiunto il seguente comma:
2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per
soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti
pubblici, a condizione che la tipologia dell'impianto sia
riconducibile all' arboricoltura da legno e che tale riconoscimento
non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione
si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge
n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento
dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per
le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per
perdita di reddito . Alle stesse condizioni è ammesso il
riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da
imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici qualora le
tipologie di intervento siano riconducibili a bosco e/o bosco
permanente. .
6. Al comma 3bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del
1991 le parole di norma sono soppresse e dopo le parole
organizzazioni professionali agricole, sono aggiunte le parole le
associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui
all'articolo 30 della presente legge, .
Art. 5
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 del 1991 le
parole , anche in riferimento all'allegata tabella. sono
soppresse.
Art. 6
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 24 della 1991
le parole , abbia le caratteristiche richieste dal punto 2
dell'allegata tabella sono soppresse.
2. Al comma 4 dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991
dopo le parole legge 16 dicembre 1985, n. 752. sono aggiunte le
seguenti: Le tabelle, poste
ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto
di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il
precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello
e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata.
3. Al comma 4bis dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del
1991 dopo le parole nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti,
scolatoi pubblici di proprietà demaniale sono aggiunte le seguenti
e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla
cartografia catastale, .
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 è
così sostituito:
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata
alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3
(Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa
fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19
gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6
luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione
delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione)
per le specie di cui in allegato alla stessa.
2. Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991
è così sostituito:
2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle
piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di
produzione. .
Art. 8
Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991
è aggiunto il seguente comma:
3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni
locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi
di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al
comma precedente senza oneri per l'amministrazione. .
Art. 9
Modifica all'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 1991
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale
n. 24 del 1991 è così sostituita:
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e
comunque da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba; .
Art. 10
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991
1.
Alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale
n. 24 del 1991 le parole: dal 1° novembre al 31 marzo per le zone
di pianura sono sostituite dalle seguenti dal 1° dicembre al 15
aprile per le zone di pianura; .
2.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2011
sono aggiunte le parole ed alle disposizioni di cui agli articoli
8, 9, 10 e 11 della presente legge. .
Art. 11
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991
le parole di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n.11 sono
sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 8 della legge
regionale 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei
siti della rete natura 2000) e delle Province, che si esprimono
sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge.
2. Dopo il comma 1 dell' articolo 14 della legge regionale n. 24 del
1991 è aggiunto il seguente comma:
1bis. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui
all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo
le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie
tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e/o la fine della
produttività di tali piante. .
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del
1991 è aggiunto il seguente comma:
3bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme
di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla
conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo
anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e
proprietari dei terreni. .
Art. 12
Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 18 della legge
regionale n. 24 del 1991 è aggiunta la seguente lettera:
o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi
dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui
all'articolo 5, comma 4bis della presente legge: da 516 Euro a 1.549
Euro; .
2. Dopo la lettera s) del comma1 dell'articolo 18 della legge
regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le seguenti lettere:
s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante
tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro
a 1.500 Euro;
s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene,
non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene
adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 1.000 euro a 6.000
euro. .
Art. 13
Modifica all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 20 della legge regionale n. 24 del
1991 sono aggiunti i seguenti commi:
3bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria
e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la
manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche
attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
3ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi
di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive
delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono
interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi
singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita
convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai. .
Art. 14
Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24
del 1991
1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991
Promozione della tartuficoltura è così sostituita Promozione del
patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. .
Art. 15
Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991
1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1991 sono
inseriti i seguenti articoli:
Art. 24 bis
Interventi e finanziamenti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la
Regione promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione,
certificazione di qualità e tracciabilità;
b) attività formative e di aggiornamento di conduttori,
raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui
mercati locali ed esteri.
d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio
tartufigeno.
2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per
l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e
convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta
regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di
concessione dei contributi.
3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle
attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo,
del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta
regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di
concessione dei contributi.
4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde
pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.
5. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti
del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del
tartufo.
6. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che
prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato,
ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto
di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. .
Art. 24 ter
Eventi
1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le
Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi
legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici
enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di
percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.
Art. 24 quater
Università ed Enti di Ricerca
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed
Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis,
comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le
Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e
analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.
Art. 24 quinquies
Conferenza regionale annuale
1. E' convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con
funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in
materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti
di cui all' articolo 30 comma 2.
3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del
patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale,
elaborata dell'Assessorato regionale competente con la
collaborazione delle Province.
Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e
sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale,
gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni
dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la
Carta regionale delle aree tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di
elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio
atto, sentita la competente Commissione assembleare.
3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si
applica la procedura di cui al comma 1.
4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le
procedure di cui al comma 1. .
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991
1. L'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 è così
sostituito:
Art. 26
Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che,
particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e
raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di
bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio
tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di
raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per
l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di
manutenzione e di rinnovamento;
c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a
produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a
filari;
d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità
turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.
2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni
per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di
cui al comma 1.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o
produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il
loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla
conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni
ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge. .
Art. 17
Modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
1. La rubrica dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
Spese relative al funzionamento delle funzioni delegate è così
sostituita Norma finanziaria .
2. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
è così sostituito:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità
previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con
riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante
l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi
capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 dalla legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della
L.R. 27 marzo 1972, n. 4). .
3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
è abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991
dopo le parole rendiconti annuali sono aggiunte le seguenti ,
dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24
sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto
anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di
eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e
valorizzazione del tartufo. .
Art. 18
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
dopo le parole di cui alla presente legge. sono aggiunte le
seguenti Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei
parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio
provinciale. .
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del
1991 è aggiunto il seguente:
3bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed
ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei
suoi membri. .
3. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991
le parole determinate dall'ente delegato sono sostituite dalle
seguenti disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato
previo parere della Commissione stessa. .
Art. 19
Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del
1991
1. La tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 è
abrogata.
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