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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 630
Presentato in data: 24/10/2000
Provvedimenti in materia di tributi automobilistici e di contenzioso (delibera di Giunta n. 1807 del 24 10 00).

Presentatori:

Giunta

Testo:

           I tributi automobilistici
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI
AUTOMOBILISTICI E DI CONTENZIOSO
Art. 1
Diminuzione dei tributi automobilistici regionali
1.Per i pagamenti da eseguire dal 1.1.2001 e
relativi a periodi fissi successivi a tale data non si
applica l'aumento delle tasse automobilistiche
regionali disposto dalla L.R. 6.11.1998, n. 37.
2.Ai veicoli esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 2
della L.R. 37/1998, dall'applicazione della medesima,
non si applica l'aumento disposto dalla L.R. 3.11.1997,
n. 36 con la stessa decorrenza di cui al comma 1.
Art. 2
Estinzione del contenzioso
1.Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione
a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai
tributi regionali di ogni specie, comprensivi o
costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi
qualora l'ammontare dovuto non superi l'importo
fissato, fino al 31 dicembre 1999, in lire
trentaduemila.
2.Se l'importo del credito supera il limite
previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento,
all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero
ammontare.
3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica
qualora il credito tributario, comprensivo o costituito
solo da sanzioni amministrative, derivi da ripetuta
violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di
versamento concernenti il medesimo tributo.
4.Non si fa luogo al rimborso dovuto per imposte e
tasse regionali il cui importo non sia superiore a lire
ventimila.
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