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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 634
Presentato in data: 25/10/2000
Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna (25 10 00).

Presentatori:

Delrio Graziano Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Gilli Luigi Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Majani Anna Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari

Testo:

    Art.1 - Finalità
1 . La regione EMILIA-ROMAGNA riconosce e tutela le
attività educative, didattiche, sociali e religiose
che organizzazioni e associazioni giovanili senza
scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito
dei loro fini istituzionali e statutari mediante
l'attivazione di campeggi e soggiorni sul
territorio regionale in parte già menzionati nella
L.R. 1997 n . 34 .
Art.2 - Campo di applicazione
1 . Le organizzazioni e associazioni giovanili di
cui all'articolo 1 svolgono le proprie attività,
anche mediante la realizzazione di soggiorni e
campeggi a scopo sociale secondo le seguenti
tipologie :
a) soggiorno in accantonamento
b) soggiorno in area attrezzata
c) campeggio autoorganizzato
d) campeggio mobile - itinerante
Art.3 - Soggiorno in accantonamento
1 .. Sono considerati soggiorni in accantonamento
quelli che utilizzano strutture fisse ricettive
idonee a offrire ospitalità, pernottamento e
soggiorno temporaneo a gruppi di persone , giovani
e loro accompagnatori, per una durata non superiore
a 20 giorni .
2 . Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo
devono accogliere un numero di persone rapportato
alle capacità ricettive delle attrezzature igienico
- sanitarie disponibili ed essere servite da
strade che consentano l'intervento ai mezzi di
soccorso.
Art.4 - Soggiorno in area attrezzata
1 . Sono considerati soggiorni in area attrezzata
quelli realizzati presso complessi ricettivi
all'aperto costituiti anche da strutture posate sul
terreno o comunque rimovibili, per una durata non
superiore a 20 giorni .
2 . Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento
di strutture atte ad accogliere un numero di
persone rapportato alle capacità ricettive delle
attrezzature igienico sanitarie disponibili e deve
essere servito da vie di accesso che consentano
l'intervento ai mezzi di soccorso.
3 . E' consentito inoltre l'utilizzo di strutture
e di servizi fissi preesistenti, anche se
abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno
Art. 5 - Autorizzazione allo svolgimento dei
soggiorni in accantonamento e in area attrezzata
1 . Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli
articoli 3 e 4 si deve presentare comunicazione
scritta al Sindaco del Comune competente per
territorio, secondo il modello di cui all'allegato
A indicando :
a) le generalità di uno o più responsabili presenti
per tutta la durata del soggiorno
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone
presenti previsto
c) l'assenso del proprietario dell'area
d) la tipologia del campeggio
2 . Trascorsi trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione, in assenza di un
provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno
dei soggetti di cui al comma 1, lett. a),
l'attività di Soggiorno può essere iniziata.
3. Se la durata del soggiorno è inferiore a 4
giorni (96 ore) non si applicano i commi 1 e 2 del
presente articolo.
Art.6- Campeggio autoorganizzato
1 . Sono considerati campeggi autoorganizzati
quelli che utilizzano strutture mobili
montate su aree o terreni idonei per una durata non
superiore a 20 giorni .
Art.7 - Autorizzazione allo svolgimento dei
campeggi autoorganizzati
1 . Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati
si deve presentare comunicazione scritta al Sindaco
del Comune competente per territorio, secondo il
modello di cui all'allegato A indicando :
a) le generalità di uno o più responsabili presenti
per tutta la durata del campeggio
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone
presenti previsto
c) l'indicazione della zona prescelta che non deve
essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica
d) l'assenso del proprietario/i del terreno/i ,
dimostrabile a richiesta anche per tutta la durata
del campeggio , in caso di aree in uso esclusivo e
di proprietà privata .
e) la tipologia del campeggio
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione, in assenza di un
provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno
dei soggetti di cui al comma 1, lett. a),
l'attività di Soggiorno può essere iniziata.
3 . Se la durata del campeggio autorganizzato è
inferiore a 4 giorni (96 ore) non si applicano i
commi 1 e 2 del presente articolo e le associazioni
devono rispettare le disposizioni di cui
nell'allegato D commi b,d .
Art.8- Campeggio mobile - itinerante
1 . Sono considerati campeggi mobili - itineranti
quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste
non superiori a 48 ore .
2 . Per lo svolgimento dei campeggi mobili -
itineranti si devono rispettare le norme e
disposizioni previste nell'allegato D della
presente legge .
Art.9- Documentazione sanitaria per la
partecipazione a soggiorni e campeggi
1 . La partecipazione di giovani di età inferiore
ai 18 anni, ai soggiorni e/o campeggi
previsti all'Art.2, è subordinata alla
presentazione di una scheda sanitaria in cui sono
indicati lo stato di salute del giovane e le
vaccinazioni cui è stato sottoposto .
2 . Le schede devono essere certificate dal medico
curante ovvero autocertificate dal legittimo
rappresentante la patria potestà sotto la propria
responsabilità e conservate con cura da parte del
responsabile del soggiorno e/o del campeggio .
3 . Gli ospiti stranieri devono avere al seguito
idonea documentazione probante le vaccinazioni
effettuate nei paesi d'origine e gli avvenuti
adempimenti previsti dagli accordi internazionali
in materia di sanità .
Art.10 - Attività nelle aree protette
1 . Le attività di cui all'art. 2 che si svolgono
all'interno del territorio di aree protette
dovranno attenersi anche alle disposizioni previste
dai rispettivi regolamenti.
2 . Il Sindaco, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui agli artt. 5
e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante
dell'ente di gestione dell'area protetta.
Art.11 - Contributi regionali per la realizzazione
di progetti di utilità sociale e ambientale per la
valorizzazione del territorio
1 . La regione concede contributi per la
realizzazione di progetti di utilità sociale e
ambientale, alle associazioni od organizzazioni in
possesso dei seguenti requisiti:
costituiscano oggetto esclusivo o principale del
loro impegno sociale quelle finalità culturali ed
educative, che possono essere perseguite attraverso
l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio
previste negli articoli precedenti
b) siano operanti da almeno 5 anni,
c) siano diffuse in almeno 3 Province della regione
2 . Ai fini della presente legge, sono considerati
progetti di utilità sociale e ambientale :
gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ampliamento e
ristrutturazione edilizia di strutture fisse e
mobili ed edifici destinate alla tipologia di
soggiorno di cui al punto a) e b) dell'Art.2
i progetti per la realizzazione di aree
attrezzate con installazione di prese idriche,
vasche per la raccolta e depurazione di liquami
civili, piazzole protette per l'accensione di
fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad
uso personale e ad uso cucina, impianti mobili
antincendio, cisterne per la raccolta di acqua
piovana i progetti, realizzati in collaborazione
con Enti Parco e/o con altri enti locali,
finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del
territorio .
3 . La Regione al fine di favorire la realizzazione
dei progetti di cui al comma 2 del presente
articolo concede contributi in conto capitale nei
limiti dello stanziamento previsto nel bilancio .
Art.12- Presentazione delle domande di contributo
1 . Ai fini dell'assegnazione dei contributi, i
legali rappresentanti o i loro delegati
territoriali devono presentare domanda al
Presidente della Giunta Regionale entro il 31 marzo
di ogni anno, allegando la seguente documentazione:
a) planimetria dell'area e degli eventuali edifici
e/o strutture presenti
b) relazione tecnica contenente: la descrizione
delle opere che si intendono realizzare,
l'indicazione del termine previsto per
l'ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed
una dichiarazione attestante la coerenza della
destinazione urbanistica secondo quanto disposto
dall'art, 14.
c) copia della concessione o autorizzazione
edilizia se necessaria
d) dichiarazione con la quale il proprietario,
qualora trattasi di soggetto diverso dal
richiedente il contributo, acconsente
all'intervento, accetta i vincoli giuridici che ne
derivano e si impegna verso il beneficiario a
destinare l'edificio o l'area, per almeno 6 mesi
l'anno e per un periodo non inferiore a 10 anni per
le attività di campeggio o di soggiorno previste
dalla presente legge.
Art.13 - Modalità di concessione dei contributi
1 . La Giunta Regionale, sentita la competente
commissione consiliare, approva entro il 31 maggio
di ogni anno il piano di riparto dei contributi che
prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese
ammesse a finanziamento, la relativa documentazione
probatoria da produrre, l'ammontare del contributo
e i tempi di realizzazione delle stesse .
2 . Il contributo regionale può essere concesso
entro il limite del 70% della spesa ammessa ; il
finanziamento regionale può essere concesso anche
nel caso in cui le opere siano già iniziate ove
necessario per assicurare il completamento delle
stesse .
3 . Il responsabile del dipartimento competente
provvede alla liquidazione del 50% del contributo
approvato entro 60 giorni dalla data di delibera;
il saldo viene erogato su presentazione di idonea
documentazione delle opere eseguite e delle spese
sostenute .
4 . La mancata presentazione della documentazione
di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca
dei benefici concessi .
Art.14 - Vincolo di destinazione
1 . Le aree e gli eventuali edifici che beneficiano
dei contributi di cui all'articolo 12 8 devono
essere assoggettate ad una destinazione urbanistica
coerente con le attività oggetto della presente
legge per la durata di almeno 10 anni dalla data di
assegnazione del contributo .
Allegato alla Legge Regionale relativa a:
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI
CAMPEGGI DIDATTICO - EDUCATIVI
ALLEGATO A
Modulo da inviare al Sindaco del COMUNE competente
per territorio
Organizzazione/Associazione
alla c.a. del SINDACO del
Comune di
Con la presente La informiamo che la scrivente
organizzazione/associazione svolgerà un soggiorno /
campeggio nel territorio del Vostro Comune in
località
..
,
il numero delle persone presenti previsto è
dal giorno
al giorno .
Il proprietario/i dell'area/terreno/casa sig.
ha dato il suo
assenso .
I responsabili in rappresentanza
dell'associazione/organizzazione per la durata del
soggiorno/campeggio sono :
.
.
.
.
Si dichiara inoltre che il nostro tipo di attività
si configura in quelle riconosciute dalla legge
della Regione EMILIA ROMAGNA numero del
E che saranno rispettati i vincoli previsti dalla
legge sopracitata ..
In riferimento alla legge sopracitata si svolgerà
un :
( ) soggiorno in accantonamento nel rispetto delle
norme previste all'Allegato B
( ) soggiorno in area attrezzata nel rispetto
delle norme previste all'Allegato B
( ) campeggio autoorganizzato nel rispetto delle
norme previste all'Allegato C
( ) campeggio mobile-itinerante nel rispetto delle
norme previste all'Allegato D
data, il responsabile
Indirizzo per eventuali comunicazioni :
Allegato B
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI IN
ACCANTONAMENTO E IN AREA ATTREZZATA
a . L'approvvigionamento idrico deve essere di
almeno 60 litri di acqua potabile per persona al
giorno. Nel caso l'approvvigionamento idrico sia
assicurato da sorgenti o pozzi non controllati
dall'Autorità Sanitaria, la potabilità deve essere
documentata tramite certificazione chimica e
microbiologica di un laboratorio autorizzato;
b . Qualora non siano disponibili servizi igienici
fissi, siano installate attrezzature anche non
fisse, sempre collegate con un sistema di
smaltimento dei liquami rispondente alla normativa
prevista con possibilità in alternativa di
installazione di latrine con trattamento chimico
dei liquami ;
c . Vi siano almeno un lavabo/lavello dotato di un
rubinetto ogni 10 persone e un W.C. o turca e una
doccia ogni 15 persone ;
d . Per la raccolta dei rifiuti solidi siano
utilizzati idonei recipienti depositati all'esterno
dell'edificio, in zona non direttamente esposta ai
raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con
l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti non
sia effettuato dal servizio di nettezza urbana,
l'organizzazione provveda al trasporto ;
e . La cucina dei cibi in forma centralizzata è
consentita purchè il personale addetto alla stessa
sia munito di valido libretto sanitario. Nel caso
non sia attivata detta cucina la manipolazione ed
il confezionamento degli alimenti devono essere
considerati analoghi all'autoconsumo familiare ;
f . Sia prevista una cassetta con sufficiente
materiale di pronto soccorso adeguatamente e
periodicamente controllata per quanto attiene a
scadenza di prodotti farmaceutici ed obsolescenza
od usura di materiali e presidi ;.
g. Se trattasi di struttura per la quale è previsto
l'accatastamento sia presente il certificato di
abitabilità..
Allegato C
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPEGGI
AUTOORGANIZZATI
a . L'approvvigionamento idrico deve essere di
almeno 20 litri di acqua potabile per persona al
giorno ;
b . Lo smaltimento dei liquami deve avvenire
mediante latrine da campo, in numero non inferiore
di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200
metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di
fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da
fosse profonde almeno 1 metro, quotidianamente
disinfettate con calce idrata e completamente
ricoperte con terra dello scavo al termine del loro
utilizzo ;
c . Per la raccolta dei rifiuti solidi siano
utilizzati idonei recipienti collocati fuori
dall'area del campeggio, in zona non direttamente
esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente
con l'impegno che, qualora l'asporto dei rifiuti
non sia effettuato dal servizio di nettezza urbana,
l'organizzazione provveda al trasporto dei medesimi
nel più vicino luogo di raccolta ;
d . La manipolazione ed il confezionamento degli
alimenti devono essere considerati, di norma,
analoghi all'autoconsumo familiare ;
e . L'uso di fuochi sia consentito in apposite
piazzole e/o manufatti fissi e rimovibili e non
siano arrecati danni all'ambiente ;
f . Le attrezzature per il campeggio siano
completamente rimosse ed asportate all'atto del suo
abbandono .
Allegato D
DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPEGGI MOBILI
- ITINERANTI
a . I gruppi devono essere accompagnati da almeno
un adulto responsabile designato dall'associazione
organizzatrice secondo le modalità da questa
previste ;
b . Per la sosta su aree espressamente individuate
in uso esclusivo e di proprietà privata, vi sia il
preventivo assenso del legittimo possessore ;
c . Le attrezzature per il campeggio siano
installate e rimosse nell'arco delle 48 ore
consecutive e non siano arrecati danni all'ambiente;
d . Non si faccia uso di fuochi in aree non
attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o
rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella
prevista dalla normativa di legge .
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