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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 890
Presentato in data: 11/12/2000
Attuazione del Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006 (delibera di Giunta n. 2234 del 05 12 00).

Presentatori:

Giunta

Testo:

      PROGETTO DI LEGGE REGIONALE  ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE
DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006
Art. 1
Finalità e contenuti
1. La presente legge contiene norme per l'attuazione del
Piano Regionale di Sviluppo Rurale, di seguito denominato
Piano, predisposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999
e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000)2153
del 20 luglio 2000.
Art. 2
Attuazione del Piano
1. La Regione Emilia-Romagna, quale autorità responsabile,
adotta tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare,
direttamente o da parte degli Enti locali nel rispetto di
quanto previsto dalla Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15
e successive modificazioni, la completa realizzazione del
Piano.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma con
riferimento a ciascuna misura o a ciascun asse d'intervento
di cui si compone il Piano, i criteri e le procedure per la
presentazione delle domande e per la loro ammissione agli
aiuti previsti nel Piano.
3. Gli atti assunti ai sensi del comma 2 specificano, con
valenza per l'intero territorio regionale, i termini per la
presentazione delle domande e le modalità per la liquidazione
e l'erogazione dei contributi concessi.
4. Nell'attuazione del Piano, gli Enti locali si attengono
secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2,
della L.R. n. 15/1997, alle direttive emanate dalla Giunta
regionale, la quale provvede all'adozione di ogni altro atto
necessario ad assicurare l'efficace realizzazione del Piano e
il pieno utilizzo delle risorse.
Art. 3
Finanziamento del Piano
1. La Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento del
Piano secondo quanto in esso previsto e nei limiti delle
disponibilità recate dal bilancio regionale per ciascuno
degli esercizi finanziari in cui il Piano stesso è articolato.
2. Le risorse impegnate dalla Regione a titolo di proprio
cofinanziamento sono trasferite all'Organismo pagatore ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17
maggio 1999.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge la Regione fa fronte con le modalità stabilite dalla
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 Realizzazione dei
programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il
pieno utilizzo dei fondi .
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione
e dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
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