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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1002
Presentato in data: 11/01/2001
Attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso la Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta n. 1 del 09 01 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

       ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ARTICOLO 1
Finalità e disciplina applicabile
1. La Regione Emilia-Romagna, quale datore di lavoro
pubblico, realizza tirocini formativi e di orientamento
presso le proprie strutture organizzative allo scopo di
perseguire le seguenti finalità:
a) favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
conseguire una maggiore integrazione tra realtà occupazionali
pubbliche e private;
b) creare opportunità di formazione e confronto con le
realtà lavorative e consentire momenti di alternanza tra
studio e lavoro, agevolando le successive scelte
professionali;
c) consentire la conoscenza dei servizi erogati
dall'amministrazione regionale, rendendo altresì fruibili le
competenze sviluppate all'interno dell'ente.
2. Ai tirocini formativi e di orientamento si applica la
disciplina contenuta nella L. 24 giugno 1997 n. 196 e nei
relativi provvedimenti di attuazione. La Giunta regionale,
con proprio atto, definisce le specifiche modalità di
attivazione e svolgimento dei tirocini.
ARTICOLO 2
Promozione ed attivazione dei tirocini formativi e di
orientamento
1. I tirocini di cui alla presente legge vengono promossi,
in forma singola o associata, dall'Agenzia Emilia-Romagna
Lavoro e da uno o più degli organismi di cui all'art. 2,
comma 1, lett. a) del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 25
marzo 1998 n. 142.
2. L'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, istituita ai sensi
dell'art.10 della L.R. 27 luglio 1998 n. 25, agisce quale
struttura di supporto tecnico, al fine di realizzare
l'indispensabile collegamento tra le disponibilità ricettive
dell'Ente e le richieste di attivazione dei tirocini
provenienti dai soggetti promotori di cui al comma 1.
ARTICOLO 3
Rimborsi e indennità
1. Ai partecipanti ai tirocini può essere riconosciuto il
rimborso spese, anche forfettario, in aggiunta ad eventuali
indennità economiche non aventi in alcun modo natura
retributiva, nella misura e secondo le modalità stabilite con
la deliberazione di Giunta regionale prevista nel secondo
comma dell'articolo 1.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione
Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di apposito
capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà
dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione
della legge di bilancio a norma dell'art. 1 della L.R. 6
luglio 1977, n.31 e successive modificazioni.
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