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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1475
Presentato in data: 11/04/2001
Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) (delibera di Giunta n. 497 del 10 04 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

      ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA (AGREA)
Progetto di legge regionale Istituzione dell'Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)
ART. 1
Istituzione dell'Agenzia
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs 27 maggio 1999,
n. 165, l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(AGREA) per l'Emilia-Romagna, di seguito denominata Agenzia .
2. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di
autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, secondo
quanto previsto dalla presente legge.
ART. 2
Attribuzioni
1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore
per la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi
comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e
finanziati dal FEOGA - Sezione garanzia.
2. L'Agenzia è garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli
adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di
erogazione di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di
organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 del
7 luglio 1995, l'Agenzia provvede a:
a) emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di
autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3;
b) eseguire i pagamenti;
c) contabilizzare i pagamenti.
3. La Giunta regionale adotta le direttive cui deve conformarsi
l'attività dell'Agenzia.
4. All'Agenzia può essere affidata tramite convenzione, da
adottarsi nel rispetto delle norme nazionali e regionali di
finanza e contabilità, anche la funzione di esecuzione dei
pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro
aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla
Regione Emilia-Romagna, dalle Province, dalle Comunità montane.
Nel caso in cui le Province e le Comunità Montane, per
l'attuazione di interventi contributivi con utilizzo di risorse
loro assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7
della L.R. 30 maggio 1997 n. 15, dispongano di avvalersi
dell'Agenzia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4
del citato art. 7 e le risorse sono trasferite all'Agenzia
direttamente dalla Regione in modo da assicurare, per ciascun ente
locale interessato, una adeguata disponibilità di cassa in
relazione alla tipologia degli interventi.
ART. 3
Funzioni della Regione, delle Province
e delle Comunità montane
1. La Regione, le Province e le Comunità Montane, in materia di
concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di rispettiva
competenza in base all'art. 2 e al comma 1 dell'art. 3 della L.R.
30 maggio 1997, n. 15, svolgono, di norma, tutte le fasi
procedimentali relative al ricevimento delle domande ed alla loro
istruttoria, avvalendosi del sistema informatico dell'Agenzia, e
provvedono all'autorizzazione con richiesta dell'emissione del
nulla osta di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2.
2. I rapporti delle Province e delle Comunità montane con
l'Agenzia sono regolati da apposita convenzione, secondo uno
schema tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto del Reg.
(CEE) n. 1663/95.
3. Le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie sono svolte
dalla Regione, dalle Province e dalle Comunità montane, secondo le
rispettive competenze, ai sensi dell'art. 2 e del comma 1
dell'art. 3 della L.R. n. 15 del 1997.
ART. 4
Organi
1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore e il Collegio dei
Revisori.
ART. 5
Il Direttore
1. Il Direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale,
fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che
abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa,
tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di
diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
prorogabile di norma una sola volta, stipulato tra il soggetto
interessato e la Regione in osservanza delle norme del titolo
terzo del libro quinto del codice civile e nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo.
3. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale
assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali
della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per
figure dirigenziali equivalenti.
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche
elettive nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o
subordinato. Detta incompatibilità non opera qualora il Direttore
sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o
nomina della Regione Emilia- Romagna.
5. Quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi,
disposizioni comunitarie o del principio di buon andamento e di
imparzialità dell'amministrazione, la Regione risolve il contratto
e provvede alla sostituzione del Direttore.
ART. 6
Attribuzioni del Direttore
1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso
sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa
e contabile. In particolare, il Direttore:
a) adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i
regolamenti in materia di organizzazione e di contabilità, il
bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'art.
9, comma 2, trasmettendoli alla Giunta regionale per
l'approvazione;
b) adotta specifici manuali e modelli procedimentali per ciascuna
tipologia di erogazione finanziaria;
c) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie
gestite dall'Agenzia;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle
attività dell'Agenzia.
2. Il Direttore può stipulare, nell'ambito delle competenze
dell'Agenzia, convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA) ai sensi dell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 165 del 1999.
ART. 7
Il Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è
composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei
conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio
dura in carica quattro anni.
2. Il Collegio dei Revisori esamina, sotto il profilo della
regolarità contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando
tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e
alla Giunta regionale.
3. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta
regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria
dell'Agenzia e sulla conformità alla legge ed ai principi
contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
4. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è
fissata dalla Giunta regionale.
ART. 8
Personale dell'Agenzia
1. Al fabbisogno di risorse umane da acquisire con contratto di
lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente
dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia. La Giunta regionale,
su proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa
relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di assumere il personale di cui al
comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il
tetto di spesa.
3. Il Direttore dell'Agenzia può stipulare secondo gli indirizzi
definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a
carattere coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e
seguenti del codice civile;
b) contratti per la fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e
b), nonché delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti
di cui alla lettera b), l'Agenzia può avvalersi del supporto delle
competenti strutture regionali.
ART. 9
Bilancio, contabilità e certificazione
1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento
del sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:
a) il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto
concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1;
b) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno
successivo per quanto concerne la gestione delle risorse
finanziarie del FEOGA -Sezione Garanzia e dei relativi
cofinanziamenti di cui all'art. 10, comma 2, lett. a);
c) il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto
concerne la gestione dei fondi di cui all'art. 10, comma 2, lett. b).
2. Il bilancio preventivo annuale dell'Agenzia, per la gestione
delle attività di cui al comma 1, lett. a), redatto in termini di
competenza e cassa, è adottato entro il 31 ottobre dell'anno
precedente, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello a cui si riferisce.
3. Per la gestione delle attività di cui al comma 1, lett. b), è
adottato un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa.
4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate ai sensi
del comma 1, lett. c), è adottato un bilancio separato formulato
in termini finanziari di sola cassa.
5. Il regolamento di contabilità, disciplina la gestione delle
tipologie di attività di cui al comma 1, con riferimento ai
principi fondamentali della contabilità regionale per le attività
di cui alla lett. a), con riferimento alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale per le attività di cui alle lett. b) e c).
6. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per
le spese a carico del FEOGA -Sezione garanzia sono certificati ai
sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 165 del 1999.
Art. 10
Gestione e consistenza delle risorse finanziarie
1. Costituiscono entrate proprie dell'Agenzia:
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il
finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo
pagatore nonché i rimborsi forfettari da parte del FEOGA
destinati al funzionamento della struttura;
b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
c) contributi straordinari regionali per specifiche attività;
d) somme assegnate dalle Province e dalle Comunità Montane in
relazione alle competenze affidate ai sensi del comma 4 dell'art.
2, a titolo di oneri per la gestione delle funzioni affidate.
2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite
separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti
dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo
Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate
a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai
sensi della normativa comunitaria;
b) le somme assegnate all'Agenzia dalla Regione, dalle Province e
dalle Comunità Montane per le finalità di cui al comma 4 dell'art. 2.
3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti
infruttiferi intestati all'Agenzia rispettivamente con le dizioni
AIUTI comunitari e AIUTI di Stato da tenersi in contabilità
speciali presso la tesoreria.
4. L'Agenzia, previa procedura ad evidenza pubblica, stipula una
convenzione assegnando ad un istituto di credito le funzioni di
tesoreria, ovvero si avvale delle disposizioni regionali che
consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con
la Regione Emilia-Romagna.
Art.11
Raccordi operativi e gestione delle informazioni
1. L'Agenzia fornisce ad AGEA, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
D.Lgs. n. 165/99 tutte le informazioni necessarie per le previste
comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea disposte dal
Reg. (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Agenzia attiva i collegamenti telematici al fine di garantire
lo scambio delle informazioni e dati necessari con il Ministero
competente in materia di bilancio e programmazione economica e con
la Banca d'Italia.
3. Per l'esercizio delle funzioni, dei compiti e dei controlli,
l'Agenzia si avvale, come previsto dall'art. 5, comma 4, del D.
Lgs. n. 165 del 1999, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e dei servizi
informatici regionali.
ART. 12
Norma transitoria
1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la
Regione individua l'Agenzia quale organismo regionale di cui
l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui al
comma 3 dell'art. 5, del D.Lgs. n. 165/99.
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto
dall'art. 10, comma 1, lett. b) e c) della presente legge, si fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte
spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria
disponibilità, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R.
6 luglio 1977, n. 31 Norme per la disciplina della contabilità
della Regione Emilia-Romagna e successive modificazioni, in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio.
Art. 14
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia -
Romagna.
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