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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1561
Presentato in data: 15/05/2001
Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 2001-2002 (delibera di Giunta n. 801 del 15 05 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

       PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE  DEFINIZIONE DEL
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2001-2002
ART. 1
Finalità
Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle
produzioni agricole, il territorio della Regione
Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata, è
sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa
nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
Le Aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie
provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive
regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed
al vigente regolamento regionale concernenti la gestione
faunistico-venatoria degli ungulati.
Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari
di Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare
l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica
stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purché
entro i limiti quantitativi fissati dal piano di
abbattimento, il quale potrà essere realizzato fino al 31
dicembre 2001 con eccezione per il fagiano e per il
cinghiale, per i quali il termine è fissato al 31 gennaio
2002.
Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione
agli ungulati si svolge secondo i periodi di cui alle lett.
d) ed f), del primo comma dell'art. 3 e del comma del
medesimo articolo.
ART. 2
Rapporti tra Province e Regioni confinanti
La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali
prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse,
ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia,
viene attuata sulla base dei rispettivi confini
amministrativi.
E' tuttavia consentito l'adeguamento tecnico di detti
confini, previa stipula, da parte degli Ambiti Territoriali
di Caccia (ATC) interessati, di specifiche intese che le
Province competenti renderanno eventualmente operanti, a
mezzo di propri atti amministrativi, ove ritenute
compatibili rispetto ai propri Piani faunistico-venatori.
ART. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
Per la stagione venatoria 2001-2002 le specie cacciabili ed
i periodi di caccia sono i seguenti:
Specie cacciabili dal 16 settembre al 2 dicembre 2001:
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
Specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre 2001:
quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
beccaccia (Scolopax rusticola);
Specie cacciabili dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002:
alzavola (Anas crecca);
beccaccino (Gallinago gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moretta (Aythya fuligula);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
Specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre 2001
unicamente in forma selettiva:
capriolo (Capreolus capreolus);
cervo (Cervus elaphus);
daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon);
Specie cacciabili dall'1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, in
forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi
anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
Specie cacciabili in forma selettiva dall'1 ottobre al 30
novembre 2001:
cinghiale (Sus scrofa).
Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157 per la sola caccia di selezione alle specie
capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale, i termini di
cui al comma 1, lettere d) ed f) possono essere modificati e
comunque contenuti tra l'1 agosto 2001 e il 31 gennaio 2002,
nel rispetto dell'arco temporale massimo di due mesi anche
non consecutivi.
ART. 4
Giornate e forme di caccia
La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la
domenica successiva, nel rispetto di quanto previsto dal
comma 5 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
La caccia di selezione agli ungulati, alla cerca o
all'aspetto può essere esercitata in tre giornate a scelta
ogni settimana.
La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è
consentita nelle forme sottoindicate, dal 16 settembre 2001
al 31 gennaio 2002:
dal 16 settembre al 30 settembre 2001, da appostamento e/o
vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in
due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana;
tale limitazione non si applica alle Aziende
agrituristico-venatorie e alla caccia di selezione agli
ungulati, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate
di caccia settimanali a scelta;
dall'1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, da appostamento e/o
vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in
tre giornate a scelta ogni settimana;
dall'1 ottobre al 30 novembre 2001, possono essere fruite
due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia
alla sola migratoria, da appostamento.
Qualora le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal
comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali,
l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data dell'1
settembre 2001, la caccia in tale periodo si potrà
effettuare in un massimo di cinque giornate fisse - sabato
1, domenica 2, giovedì 6, domenica 9 e giovedì 13 settembre
2001 - esclusivamente da appostamento, fisso e temporaneo,
fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da
parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione
Emilia-Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o
che esercitino la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie
o da appostamento fisso con richiami vivi.
Tali specie vengono individuate dalle Province tra le
seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo,
tortora. Le Province possono inoltre individuare altre
specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica.
In detto periodo non si applica la limitazione alle
sopracitate giornate per la caccia di selezione agli
ungulati.
Nel medesimo periodo nelle Aziende agri-turistico-venatorie
l'esercizio venatorio, consentito ai sensi del comma 2
lettera b) dell'art. 50 della LR 8/1994, come modificata
dalla LR 6/2000, si svolge per cinque giornate settimanali,
secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di
forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio
venatorio in dette Aziende il numero delle giornate di
caccia settimanali non può essere superiore a tre.
Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2
dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono
modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. e)
previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica.
La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art.
36 bis della LR 8/1994 come modificata dalla LR 6/2000 si
svolge nelle forme previste nel provvedimento adottato dalla
Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per
ogni settimana, vengono considerate valide le giornate
comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre
regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate
effettuate nelle Aziende venatorie.
La caccia al cinghiale ed agli altri ungulati è consentita
nelle forme previste dall'apposito vigente regolamento.
ART. 5
Orari venatori
La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è
consentita secondo gli orari di seguito indicati:
------------------------------------------------------------
dalle ore alle ore
Periodo ------------------------------------------------
alla migrato- alla stan- alla migra- agli
ria e agli ziale toria e ungulati
ungulati stanziale in sele-
zione
------------------------------------------------------------
1-15 agosto 5,10 - - 21,30
16-31 agosto 5,30 - - 21,05
1-13 settembre 5,45 6,45 ATV 13,00 ATC 20,40
19,40 ATV
15 settembre 5,55 6,55 ATV 19,20 ATV 20,20
16-30 settembre 6,05 7,05 19,05 20,05
1-15 ottobre 6,20 7,20 18,45 19,45
16-27 ottobre 6,40 7,40 18,15 19,15
28 ottobre -
15 novembre 6,00 7,00 16,55 17,55
16-30 novembre 6,20 7,20 16,45 17,45
1-15 dicembre 6,35 7,35 16,35 17,35
16-31 dicembre 6,45 7,45 16,40 17,40
1-15 gennaio 6,50 7,50 16,55 17,55
16-31 gennaio 6,40 7,40 17,15 18,15
La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un'ora
prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
ART. 6
Carniere
Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può
abbattere complessivamente più di due capi di fauna
selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre,
fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un
capo di lepre, pernice rossa e starna.
Per la starna e la pernice rossa è consentito
l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi
nella stagione.
Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci
capi nella stagione.
Delle altre specie consentite a norma del presente
calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere
abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui
non più di dieci capi di palmipedi, dieci di trampolieri e
dieci di folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per la
beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di venti
capi nella stagione.
Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in
regioni diverse, non può superare complessivamente il limite
previsto dal calendario venatorio della Regione che consente
l'abbattimento del maggior numero di capi.
ART. 7
Addestramento dei cani da caccia
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono
consentiti dal 12 agosto al 13 settembre 2001, dalle ore 7
alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di
ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per
conduttore.
Le Province possono, mediante i rispettivi calendari
venatori, modificare i termini sopra indicati, per
motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali.
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono
consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad
eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di
coltivazione e colture specializzate di cui all'art. 8.
L'addestramento e l'allenamento dei cani non sono consentiti
dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
Dall'1 settembre al 13 settembre 2001, qualora le Province
abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio
venatorio, l'addestramento e l'allenamento di cani da
caccia è vietato negli orari o nelle giornate in cui
l'esercizio venatorio è consentito.
Dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 è vietato
l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate
in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle
giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana.
I proprietari di cani da caccia che li utilizzano
nell'addestramento e nell'attività venatoria devono
attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9
della LR 7 aprile 2000, n. 27, ed ai relativi provvedimenti
di attuazione.
I conduttori di cani da caccia, che non ne siano
proprietari, ma che li utilizzino nell'addestramento e
l'esercizio venatorio devono custodire per l'esibizione agli
addetti alla vigilanza, copia della documentazione ufficiale
comprovante l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina.
Devono altresì consentire agli addetti alla vigilanza la
verifica della corrispondenza tra il codice di
riconoscimento contenuto nella documentazione e il
tatuaggio, che deve essere leggibile, o il microchip.
La copia della documentazione di cui al comma precedente non
è richiesta per i conduttori di cani già tatuati all'entrata
in vigore della LR 27/2000, purchè il tatuaggio sia ancora
leggibile.
La violazione ai precedenti commi 8 e 9 comporta una
sanzione amministrativa da L. 100.000 (pari ad Euro 57,65) a
L. 300.000 (pari ad Euro 154,44).
ART. 8
Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale
Fermo restando quanto previsto all'art. 21 della legge
157/1992, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle
corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone
comprese nel raggio di m. 100 da immobili, fabbricati,
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole
di campeggio, in effettivo esercizio, nell'ambito
dell'attività agrituristica, e di m. 50 da vie di
comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili,
eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini
e parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive
e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia di cui
all'art. 15 della legge 157/1992, opportunamente tabellati.
L'esercizio venatorio è altresì vietato nelle aree comprese
nel raggio di m. 100 da macchine agricole operatrici in
attività.
E' fatto divieto di sparo, a meno di m. 150 dagli stabbi,
dagli stazzi e da altri ricoveri, nonchè dai recinti
destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame
nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale,
secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti
dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il
bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano
disturbati o danneggiati.
L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con
l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui
terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in
attualità di coltivazione:
i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e
da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione
dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la
sola produzione di radici;
le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre
anni dall'impianto;
i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione
al termine dei tagli;
i frutteti specializzati;
i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto
compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da
appostamento fisso o temporaneo.
Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso
l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della
fauna selvatica abbattuta.
Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di
separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a
raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica.
In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi
precedenti, nei terreni in attualità di coltivazione è
ammesso l'accesso del conduttore titolato di operazioni
autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo
feriti; nell'ambito di dette operazioni, il conduttore del
cane da traccia avrà cura di arrecare il minimo danno alle
colture.
ART. 9
Norme generali inerenti il Tesserino venatorio
Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero
territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti
in ciascuna Regione.
Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima
dell'inizio dell'attività, negli appositi spazi, il giorno
(G) ed il mese (M) dell'esercizio dell'attività venatoria e
contrassegnare mediante il segno x il tipo di caccia
prescelta (V = vagante; A = da appostamento).
Deve altresì indicare, qualora intenda esercitare la caccia
in ATC, la sigla dell'Ambito Territoriale di Caccia
nell'apposito riquadro.
Il cacciatore che esercita la caccia in CA deve indicare la
sigla del Comprensorio Alpino nel riquadro predisposto per
ATC .
Deve invece indicare solo la sigla della Provincia,
nell'apposito riquadro, qualora intenda esercitare la caccia
in Azienda faunistico-venatoria o agri-turisti-
co-venatoria.
Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è
obbligatorio, appena abbattuto un capo di fauna selvatica
stanziale, annotare la sigla corrispondente alla specie
abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o fagiano, tale capo
deve essere contrassegnato mediante il segno x apposto sulla
sigla corrispondente, già prestampata, fermi restando i
limiti di carniere di cui all'art. 6.
In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla
sigla.
Qualora la caccia sia esercitata in AFV (Azienda
faunistico-venatoria), la sigla corrispondente ad ogni capo
di specie abbattuta può essere annotata o contrassegnata
anche al termine dell'attività giornaliera.
Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma
vagante è obbligatorio per tutti i cacciatori, compresi
coloro che esercitano l'attività in AFV, indicare la sigla
corrispondente ad ogni specie abbattuta, non appena
raccolta; per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da
appostamento fisso e temporaneo, l'indicazione di cui
sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il
sito di caccia; in caso di deposito deve aggiungersi un
cerchio intorno alla sigla.
I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento
abbattuti in ATV (Azienda agri-turistico-venatoria) non
devono essere annotati nè contrassegnati sul tesserino.
Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni
in Emilia-Romagna e pertanto se si abbatte una specie
consentita in altre Regioni e non riportata in legenda,
devono essere indicate le sigle ASS oppure ASM (Altre Specie
Stanziali oppure Altre Specie Migratorie).
Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve
riportare sulla apposita scheda riepilogativa caccia
stanziale la sigla del proprio o dei propri ATC ed il
numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le
singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC
di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata
all'ATC entro il 28 febbraio 2002, utilizzando tante copie
della scheda compilata quanti sono gli ATC di appartenenza.
Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia
consentito il prelievo di specie interessate dal regime di
deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3
della Direttiva 79/409 CEE, il cacciatore dovrà compilare,
appena terminata la stagione venatoria, la scheda
riepilogativa caccia specie in deroga , indicando l'ATC o
la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati
effettuati in AFV, nonchè il numero complessivo di
giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale
scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza
entro il 28 febbraio 2002.
In caso di mancata consegna o anche di incompleta
trascrizione dei dati in tali schede sarà applicata la
sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della LR 8/1994, come
modificata dalla LR 6/2000.
Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui al comma 1
dell'art. 36 bis della LR 8/1994 come modificata dalla LR
6/2000, oltre alla compilazione prevista ai commi
precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di
ciascuna giornata l'apposita scheda caccia in mobilità alla
fauna migratoria , indicando mediante segni indelebili negli
appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero
di autorizzazione.
In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino il
titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'Ente
delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla
relativa denuncia all'autorità di P.S. o locale stazione
dei carabinieri.
Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato,
al momento del ritiro di quello relativo alla nuova stagione
venatoria.
In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino
non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare
il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno
che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12.
Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in
possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai
sensi di legge.
ART. 10
Disposizioni finali
Le Province adottano il calendario venatorio provinciale
entro il 15 luglio 2001.
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