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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1678
Presentato in data: 07/06/2001
Modificazioni della L. R. 14 Aprile 1995, n. 42 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale' (07 06 01).

Presentatori:

Aimi Enrico Alleanza Nazionale
Canè Gabriele Per l'Emilia-Romagna
Giacomino Rocco Gerardo Partito dei Comunisti Italiani
Gilli Luigi Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Guerra Daniela Verdi
Marri Maria Cristina UDC - Unione Democraticocristiana e di Centro
Masella Leonardo Partito della Rifondazione Comunista
Parma Maurizio Lega Nord Padania Emilia e Romagna
Pini Graziano Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Villani Luigi Giuseppe Forza Italia
Zanca Paolo Riformista PRI - SDI
Zanichelli Lino Democratici di Sinistra

Testo:

                               Art. 1
Anticipo sull'indennità di fine mandato
1. Dopo l'art. 12 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42 è inserito il
seguente articolo:
«Art. 12 bis
Anticipo sull'indennità di fine mandato
1. I consiglieri regionali possono richiedere la corresponsione di
un anticipo sull'indennità di cui all'art. 12 per una sola volta nel
corso del loro mandato, anche in caso di più legislature non
consecutive.
2. La misura dell'anticipo è pari all'ottanta per cento
dell'ammontare dell'indennità che sarebbe dovuta, ai sensi dell'art.
12, qualora il consigliere richiedente fosse cessato dalla carica
l'ultimo giorno del mese precedente quello di effettuazione della
richiesta.».
Art. 2
Modifica dell'art. 20 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42
1. L'art. 20 della L.R. 14 aprile 1995, n. 42 è così sostituito:
«Art. 20
Reversibilità dell'assegno vitalizio
1. A seguito del decesso del consigliere è attribuita o al coniuge o
ai figli una quota pari al cinquanta per cento dell'importo lordo
dell'assegno vitalizio spettante al consigliere medesimo. Condizione
necessaria di tale attribuzione è che il consigliere al momento del
decesso abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per
la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli,
essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota
loro attribuita fino alla maggiore età o, purché studenti, fino al
compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di totale
invalidità a proficuo lavoro accertato con le modalità di cui
all'art. 15. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla
porzione di quota spettante comporta la ridistribuzione della quota
complessiva tra gli altri figli.
3. Al fine di rendere possibile tale attribuzione il consigliere ha
l'onere di comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio i
nominativi delle persone beneficiarie. Tale indicazione nominativa
può essere da lui stesso modificata in ogni momento.
4. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far
parte del Consiglio regionale, il pagamento della medesima resta
sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato ed è
ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è
comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello
stesso Consiglio regionale. Il diritto alla quota si estingue con la
morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del
consigliere.».
Art. 3
Norma transitoria
I consiglieri che abbiano effettuato versamenti aggiuntivi ai sensi
del previgente comma 1 dell'art. 20 possono richiederne l'integrale
rimborso entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa
fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto
nel bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio
regionale.
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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