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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1683
Presentato in data: 08/06/2001
Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato (delibera di Giunta n. 988 del 05 06 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

       DISCIPLINA DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA
DELL'ARTIGIANATO .
Art. 1
Oggetto e finalità
In attuazione dei principi fondamentali della legge 8 agosto
1985, n. 443, dell'art. 43 e del comma 2 dell'art. 45 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la presente legge disciplina gli
organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, nonché
l'esercizio delle relative competenze e, in particolare, la
tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
TITOLO I
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELL'ARTIGIANATO.
CAPO I
COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO
Art. 2
Commissioni provinciali per l'artigianato
Ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 hanno sede
presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, quali organi amministrativi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato, le Commissioni provinciali per
l'artigianato di cui all'art. 9 della legge n. 443 del 1985.
Sempre ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3 del 1999 le Camere
di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura sono
delegate allo svolgimento delle funzioni amministrative
connesse all'attività di dette Commissioni.
In materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, le
Commissioni deliberano sulle iscrizioni, modifiche e
cancellazioni delle imprese e delle forme associative
artigiane dall'albo o dalla separata sezione, nonché sulle
iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, negli elenchi
previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463,
della legge 29 dicembre 1956, n.1533, del D.P.R. 30 giugno
1965, n.1124 e dispongono la revisione periodica degli albi.
Le Commissioni, inoltre, esprimono parere e formulano
proposte su piani di formazione professionale e di istruzione
artigiana.
Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
svolgono, le seguenti funzioni:
ricezione ed istruttoria delle pratiche, compreso
l'accertamento, anche d'ufficio, dei requisiti delle imprese;
rilascio di certificati, atti e visure, nonché riscossione, a
favore della tesoreria camerale, dei relativi diritti di
segreteria;
attività di revisione periodica degli albi.
La Giunta regionale emana direttive, sentita Unioncamere
Emilia-Romagna, nelle quali sono definiti criteri omogenei
per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e per la sua
armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle
imprese.
La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi
all'attività svolta, un rapporto annuale alla Giunta
regionale concernente lo stato dell'artigianato nel
territorio di competenza.
Art. 3
Organizzazione e funzionamento delle Commissioni provinciali
per l'artigianato.
La Commissione provinciale per l'artigianato assegna ai
propri componenti lo svolgimento di attività di carattere
strumentale ed istruttorio.
I compiti di segreteria della Commissione provinciale sono
svolti da personale appartenente al ruolo camerale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I del titolo
III della L.R. n. 24 del 1994.
Art. 4
Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con
decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica
cinque anni ed è composta da:
otto titolari di imprese artigiane iscritte all'albo
provinciale da almeno tre anni, designati dalle
organizzazioni di categoria più rappresentative a livello
nazionale con strutture presenti ed operanti a livello
provinciale, secondo criteri fissati con proprio atto dalla
Giunta regionale;
tre membri designati tra i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più
rappresentative su base nazionale ed operanti nella
provincia;
il direttore della sede provinciale INPS, o un suo delegato;
un rappresentante designato dal responsabile della Direzione
provinciale del lavoro;
due esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta
regionale, su designazione delle organizzazioni di cui alla
lettera a).
Il Presidente della Commissione provinciale è eletto tra i
rappresentanti di cui alla lett. a) del primo comma nella
seduta di insediamento con il voto favorevole della metà più
uno dei componenti la Commissione. Qualora nella prima
votazione non si raggiunga tale maggioranza si procede alla
votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto
Presidente il più anziano di età. Successivamente e con lo
stesso procedimento viene eletto il Vicepresidente.
I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita dei
requisiti prescritti dalla legge per la loro nomina. La
decadenza dei componenti di cui alla lettera a) è pronunciata
dal Presidente della Giunta regionale. La sostituzione dei
componenti di cui alle lettere b) c) e d) avviene a seguito
di nuova designazione dell'autorità competente.
In caso di dimissioni o decesso la sostituzione dei
componenti avviene a seguito di designazione da parte
dell'organismo avente titolo alla designazione ai sensi delle
lettere a), b), c) d) ed e) di cui al comma 1.
Si applicano alla Commissione provinciale per l'artigianato
gli articoli 15 e 18 della L.R. n. 24 del 1994.
La designazione dei componenti indicati alle lettere a), b),
c), d) ed e) del comma 1 deve essere comunicata al Presidente
della Giunta regionale entro trenta giorni dalla relativa
richiesta. In caso di omessa designazione di alcuni dei
membri, il Presidente della Giunta regionale, assegna un
ulteriore termine non superiore a trenta giorni per
provvedervi. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine,
provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e
alla costituzione della Commissione, la quale risulta
validamente costituita a tutti gli effetti. È fatta salva la
nomina dei componenti designati tardivamente.
La prima seduta della Commissione è convocata dal componente
più anziano d'età, che la presiede, entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione
Emilia-Romagna ai componenti della Commissione provinciale
per l'artigianato del decreto di costituzione. In caso di
inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il
dirigente regionale competente.
CAPO II
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
Art. 5
Commissione regionale per l'artigianato. Funzioni e compiti.
Ai sensi degli artt. 9 e 11 della legge n. 443 del 1985 è
istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale
organo di coordinamento delle attività delle Commissioni
provinciali per l'artigianato.
In relazione alla tenuta degli albi delle imprese artigiane,
la Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti
funzioni:
decide in via definitiva, ai sensi dell'art. 7 della legge n.
443 del 1985, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni
delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di
iscrizione, modifica, e cancellazione dall'albo;
coordina lo svolgimento delle attività di revisione
periodica, nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta
regionale.
In caso di mancata revisione dell'albo nei termini stabiliti,
il Presidente della Giunta regionale nomina, previa diffida,
un commissario straordinario che sostituisce la Commissione
provinciale inadempiente in tutte le operazioni relative alla
revisione.
La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi
all'attività svolta e di quelli comunicati dalle Commissioni
provinciali per l'artigianato, comprensivi dello stato di
revisione degli albi, un rapporto annuale alla Giunta
regionale concernente le attività artigianali nella regione
Emilia-Romagna.
La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di
particolare interesse per la promozione delle attività
artigiane con particolare riferimento allo sviluppo
dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei
prodotti e dei servizi artigiani.
Al finanziamento delle attività e delle iniziative
promozionali previste al quinto comma , nonché ai criteri e
alle modalità per la concessione dei contributi, provvede la
Giunta Regionale con proprio atto nel limite dello
stanziamento autorizzato dalla legge di approvazione del
bilancio di previsione regionale, secondo quanto disposto
dall'art. 18, comma due, lett. C).
Art. 6
Commissione regionale per l'artigianato - Costituzione e
composizione.
La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica
cinque anni ed è costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è così composta:
dai Presidenti delle Commissioni provinciali per
l'artigianato;
da tre rappresentanti della Regione individuati dalla Giunta
regionale;
da cinque membri designati dalle organizzazioni artigiane
nazionali più rappresentative con strutture presenti e
operanti nella regione fra gli esperti in materia di
artigianato.
Il Presidente della Commissione regionale è eletto nella
seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti.
Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale
maggioranza, si procede alla votazione di ballottaggio fra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A
parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.
Successivamente e con lo stesso procedimento viene eletto il
Vicepresidente.
Art. 7
Organizzazione e funzionamento della Commissione regionale
per l'artigianato.
La Commissione regionale per l'artigianato ha sede nella
città capoluogo di Regione.
Per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione
regionale per l'artigianato si applica, salvo diversa
previsione di legge, quanto previsto dal Capo I del titolo
III della L.R. n. 24 del 1994.
La commissione assegna ai propri componenti lo svolgimento di
attività di carattere strumentale ed istruttorio.
I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da
personale appartenente al ruolo della Giunta regionale.
Capo III
NORME COMUNI PER LA COMMISSIONE REGIONALE E LE COMMISSIONI
PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO.
Art. 8
Vigilanza
La Commissione regionale e le Commissioni provinciali per
l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta
regionale.
Nel caso in cui le Commissioni, per dimissioni o altra causa,
siano nella impossibilità di funzionare, il Presidente della
Giunta regionale nomina un commissario straordinario che
assume i poteri e le funzioni della commissione, con il
compito di promuovere il ripristino delle condizioni di
regolare funzionamento. Qualora, entro sei mesi dalla nomina,
il commissario non sia stato in grado di ripristinare il
regolare funzionamento della Commissione, il presidente della
Giunta provvede al rinnovo della Commissione, con le modalità
previste dalla presente legge.
TITOLO II
ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 9
Organizzazione degli albi.
Le imprese artigiane che hanno la sede legale ovvero la sede
operativa principale nel territorio della provincia sono
tenute ad iscriversi agli albi provinciali, secondo quanto
previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive
modifiche. Per le imprese artigiane esercitate in forma
ambulante si fa riferimento alla residenza del titolare.
Alla separata sezione dell'albo sono iscritti i consorzi e le
società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti
fra imprese artigiane, in conformità a quanto previsto
all'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano
sede legale nel territorio della provincia.
La modulistica per l'iscrizione, modificazione e
cancellazione dall'albo imprese artigiane viene predisposta
dalla CCIAA, tenuto conto delle indicazioni approvate dalla
Regione, la quale detta altresì disposizioni in merito al
coordinamento ed allo svolgimento delle attività di
documentazione, indagine e rilevazione statistica delle
attività artigianali regionali.
La gestione dell'albo avviene mediante l'utilizzo degli
strumenti informatici nell'ambito del sistema informatico
delle Camere di Commercio.
È garantito lo scambio dei dati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni in maniera gratuita.
La Commissione Regionale e le Commissioni Provinciali per
l'Artigianato sono autorizzate, ai sensi del d. lgs. 31
dicembre 1996, n. 675, a trattare, anche con l'ausilio di
mezzi elettronici i dati raccolti, ivi compresa la loro
comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a
soggetti pubblici e privati.
Art. 10
Iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
L'iscrizione, la modificazione e la cancellazione dall'albo
provinciale delle imprese artigiane avviene sulla base della
sussistenza, della modificazione o della perdita dei
requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto
1985, n. 443.
La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Camera
di Commercio, anche per via telematica o su supporto
informatico, secondo quanto previsto dal regolamento emanato
ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data
di adozione dell'atto di iscrizione nell'albo delle imprese
da parte della Commissione e, nel caso la comunicazione della
decisione all'interessato non intervenga entro il termine
prescritto, dal sessantesimo giorno dalla presentazione della
domanda.
Gli effetti dell'iscrizione negli elenchi invalidità,
vecchiaia, superstiti di cui alla legge 63/1993 decorrono dal
momento di effettivo inizio dell'attività di impresa
artigiana.
Le Commissioni provinciali per l'artigianato entro quindici
giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane e delle successive denunce di
modifica e di cessazione dall'albo, ne danno comunicazione
al Registro Imprese per le relative annotazioni nella sezione
speciale del registro.
Art. 11
Modificazioni e cancellazione dall'albo su comunicazione
delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane iscritte all'albo sono tenute a
trasmettere alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, le
denunce delle modificazioni, di fatto e di diritto, relative
ai requisiti ed alle condizioni dichiarate ed accertate ai
fini dell'iscrizione all'albo o, qualora soggette alla
registrazione, ai sensi dell'art. 2200 del codice civile,
sono tenute a denunciare l'avvenuta modificazione entro
trenta giorni dalla data della registrazione stessa.
Le imprese artigiane iscritte all'albo che cessino l'attività
o che perdano i requisiti di legge sono tenute a farne
denuncia alla Camera di Commercio entro il termine di trenta
giorni o, qualora soggette alla registrazione ai sensi
dell'art. 2200 del codice civile, sono tenute a denunciare
l'avvenuta cancellazione dal registro entro trenta giorni.
La Commissione, esperiti gli accertamenti del caso, delibera
in merito alla denuncia esaminata. La Camera di Commercio
provvede a comunicare la decisione all'interessato entro
sessanta giorni dalla ricezione della stessa. La mancata
comunicazione entro tale termine vale come accoglimento delle
modificazioni o come cancellazione dall'albo.
Gli effetti della modifica e della cancellazione decorrono
dalla data della deliberazione o, nel caso di mancata
comunicazione, dal giorno di scadenza del termine di cui al
comma 3.
Ai fini della cancellazione negli elenchi di invalidità,
vecchiaia, superstiti gli effetti della cancellazione
decorrono dal momento di effettiva cessazione dell'attività
di impresa artigiana.
Art. 12
Accertamenti d'ufficio sulla sussistenza e modificazione dei
requisiti.
La Commissione provinciale per l'artigianato, a seguito di
notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre
in ogni momento l'avvio della procedura di accertamento
d'ufficio a carico di imprese iscritte all'albo, in ordine
alla sussistenza e modificazione dei requisiti di legge.
La Commissione alla quale gli organi, gli enti e le
amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l'inesistenza
di uno dei requisiti di legge nei riguardi di imprese
iscritte all'albo, ne abbiano dato comunicazione, dispone,
entro 15 giorni l'avvio della procedura di accertamento.
L'avvio della procedura di accertamento viene comunicata
entro il termine di quindici giorni all'impresa interessata
perché provveda a far conoscere alla Commissione le proprie
ragioni in merito entro i successivi quindici giorni.
La Commissione, esperiti gli accertamenti di rito, decide in
merito ed entro sessanta giorni dall'avvio della procedura
comunica la decisione all'impresa interessata, nonché agli
organi ed enti che avevano riscontrato l'inesistenza dei
requisiti.
Art. 13
Iscrizione alla separata sezione dell'albo.
L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei consorzi e
le società consortili, anche in forma cooperativa, tra
imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, è disposta dalla Commissione
provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio o
società consortile interessato, previo accertamento del
possesso dello status di impresa artigiana da parte dei
soggetti associati e delle proporzioni previste al terzo
comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
I consorzi e le società consortili sono iscritti nella
separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun
consorzio o società consortile, delle imprese che li
costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società
consortili miste, degli altri soggetti associati.
I consorzi e le società consortili di cui presente articolo
sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, alla
Commissione le modificazioni di fatto e di diritto
intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la
perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese
associate, nonché la cessazione del consorzio o società
consortile, ai fini dell'adozione dei conseguenti
provvedimenti.
Art. 14
Revisione dell'albo delle imprese artigiane.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti le
Commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la
revisione dei rispettivi albi ogni trenta mesi.
Agli effetti dei necessari atti istruttori da parte dei
Comuni, la Commissione provinciale per l'artigianato, almeno
tre mesi prima della scadenza del termine per la revisione
invia loro i dati relativi agli elenchi delle imprese
artigiane iscritte all'albo che risultano esercenti
l'attività nei Comuni stessi. Questi trasmettono i dati
rilevati entro due mesi dal ricevimento degli elenchi.
Art. 15
Ricorsi alla Commissione regionale per l'artigianato
I ricorsi in via amministrativa contro la deliberazione delle
Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di
iscrizione, modificazione e cancellazione all'albo o alla
separata sezione, sono presentati alla Commissione regionale
per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della
deliberazione stessa, dagli interessati, nonché dagli enti,
dagli organi e dalle amministrazioni pubbliche che, avendo
riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano dato
comunicazione ai sensi del comma 2 dell'art.12.
La Commissione regionale per l'artigianato, esperiti anche
direttamente gli accertamenti del caso, delibera in merito ai
ricorsi e comunica la decisione agli interessati e, per
l'esecuzione, alla competente Commissione provinciale.
La Commissione regionale per l'artigianato può, d'ufficio o
su domanda del ricorrente, sospendere per gravi motivi
l'esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi degli artt. 2 e 3
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Contro le decisioni della Commissione regionale per
l'artigianato può proporsi ricorso al tribunale competente
per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Art.16
Pubblicità
Le deliberazioni di iscrizione, modificazione e cancellazione
delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono affisse
per estratto all'albo camerale per un periodo di almeno otto
giorni.
Con le forme e nei termini di cui al comma precedente , le
delibere adottate ai sensi dell'art. 15 dalla commissione
regionale per l'artigianato sono affisse in apposito albo
nella sede della Commissione nonché all'albo della
Commissione provinciale sulla cui delibera si è pronunciata
la commissione regionale.
Delle deliberazioni di cui al presente articolo è data
comunicazione pubblica in via telematica.
Art. 17
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 8 agosto 1985,
n. 443, e al fine di un'armonizzazione col Registro imprese,
alle violazioni sottoelencate si applicano le sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di una somma di
denaro nei limiti minimi e massimi a fianco di ciascuna
indicati:
in caso di omissione o ritardo della presentazione delle
domande di iscrizione o cancellazione all'Albo delle imprese
artigiane da lire centomila (pari a Euro 51.646) a lire
unmilione (pari a Euro 516.457);
in caso di omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di
denunzie, comunicazioni, depositi da lire duecentomila (pari
a Euro 103.291) a lire duemilioni (pari a Euro 1032.914).
L'applicazione delle sanzioni amministrative è delegata alle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
cui spettano i relativi proventi, nel rispetto delle modalità
e procedure della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e successive
modificazioni.
Titolo III
NORME FINANZIARIE
Art. 18
Disposizioni Finanziarie
Le somme introitate dalle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per i diritti di segreteria dovuti
dalle imprese artigiane e per le sanzioni amministrative,
competono alle Camere di Commercio a titolo di compenso per
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
Agli oneri derivanti dalla presente legge:
per quanto riguarda il rimborso alle Camere di Commercio
delle spese riferite al personale trasferito, la Regione fa
fronte nell'ambito dei finanziamenti previsti e secondo
quanto disposto ai sensi della L.R. 22 febbraio 2001, n. 5;
per quanto riguarda le spese inerenti il funzionamento e lo
svolgimento dei compiti delle Commissioni Provinciali
dell'Artigianato, la Regione provvede mediante la concessione
di un contributo forfettario sulla base di criteri e modalità
che verranno definiti dalla Giunta Regionale e con
l'istituzione o la modifica di un apposito capitolo, nella
parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della
necessaria disponibilità a norma di quanto previsto dall'art.
11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
per quanto riguarda le spese per contributi a progetti
promozionali di cui all'art. 5, comma cinque e sei, la
Regione farà fronte con l'istituzione di un apposito capitolo
nella parte spesa del bilancio che verrà dotato dei necessari
finanziamenti a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977,
n. 31.
Art.19
Compensi ai componenti delle Commissioni
Ai componenti delle Commissioni Provinciali per
l'Artigianato, ad eccezione dei Presidenti e dei
Vicepresidenti spettano i compensi ed ogni altro emolumento
previsti per le commissioni individuate a norma dell'art.1
della L.R. 18 marzo 1985, n.8 e successive modifiche.
Al Presidente e al Vicepresidente della Commissione regionale
per l'Artigianato e al Presidente e ai Vicepresidenti delle
Commissioni provinciali spettano indennità di funzioni
determinate ai sensi della L.r. 10 maggio 1982, n.20.
Art. 20
Norme transitorie
Al fine di favorire un efficiente ed efficace esercizio delle
funzioni delegate con l'art. 43 della L.R. 3/99 da parte
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura, fatto salvo quanto previsto dalla presente
legge, esclusivamente per il periodo 2001-2003 i rapporti
economici tra la Regione e le singole Camere di Commercio
vengono regolati sulla base di una apposita intesa.
L'intesa specifica l'ammontare del finanziamento, le modalità
di aggiornamento di tale importo e le modalità di verifica
della spesa. La base di calcolo è rappresentata da una quota
fissa di L. 130.000.000 per tutte le Camere di Commercio e di
un importo riconosciuto a ciascuna di esse sulla base del
numero di imprese
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intesa, si farà
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di
bilancio che verranno dotati dei necessari finanziamenti a
norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 21
Abrogazioni
E' abrogata la L.R. 4 giugno 1988, n. 24.
Art. 22
Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.
127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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