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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1805
Presentato in data: 04/07/2001
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione 'Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro stabile pubblico regionale' (delibera di Giunta n. 1321 del 03 07 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

    PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE EMILIA-ROMAGNA TEATRO
FONDAZIONE - TEATRO STABILE PUBBLICO REGIONALE
Art. 1
(Istituzione e finalità)
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare
quale socio fondatore alla costituzione della
Fondazione denominata Emilia-Romagna Teatro Fondazione
- Teatro Stabile pubblico regionale .
2. La Fondazione persegue finalità di
produzione, esercizio e promozione delle attività
teatrali, anche attraverso lo svolgimento di compiti
connessi, ivi compresi lo sviluppo ed il sostegno di
attività di ricerca e la promozione e la gestione di
attività di formazione.
Art. 2
(Partecipazione della Regione)
1. La partecipazione della Regione è
subordinata alla condizione che la Fondazione consegua
il riconoscimento della personalità giuridica e che
persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di
perfezionare la partecipazione alla Fondazione.
3. La Giunta presenta ogni due anni al
Consiglio una relazione sulle attività svolte dalla
Fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo
delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di
socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.
Art. 3
(Nomina dei rappresentanti della Regione)
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti
della Regione negli organi della Fondazione secondo
quanto previsto dallo Statuto della Fondazione
medesima.
Art. 4
(Contributi)
1. La Regione è autorizzata a concedere alla
Fondazione un contributo annuale il cui importo viene
stabilito dalla legge di bilancio.
2. La Giunta regionale, nel quadro della
programmazione delle iniziative in materia di
spettacolo, al fine di sostenere iniziative e progetti
speciali, può concedere inoltre alla Fondazione
contributi una tantum il cui importo viene stabilito
dalla legge di bilancio. I criteri e le modalità per
l'erogazione di tali contributi vengono stabiliti dalla
Giunta Regionale con proprio provvedimento.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla
Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a
quello di competenza un programma di attività corredato
del relativo piano finanziario.
4. La Giunta regionale, allo scopo di garantire
la continuità dei programmi della Fondazione, concede e
liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il
contributo di cui al comma 1.
5. La Fondazione è tenuta a presentare entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza
una relazione che attesti la realizzazione del
programma svolto, contenente tutti gli elementi utili
per la valutazione delle attività realizzate.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge la Regione fa fronte mediante
l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa
del bilancio regionale che saranno dotati della
necessaria disponibilità in sede dell'approvazione
annuale della legge di bilancio, a norma di quanto
previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 6
(Norme transitorie)
1. I beni mobili ed immobili già appartenenti
al patrimonio dell'Associazione ERT - Emilia-Romagna
Teatro sono trasferiti al fondo di dotazione della
Fondazione.
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi,
limitatamente all'anno 2001, continua ad applicarsi
l'art. 5 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 20.
Art.7
(Abrogazioni)
1. Nella legge regionale 18 aprile 1992, n. 20,
sono abrogati:
a) nel titolo, le parole all'Associazione ERT-
Emilia-Romagna Teatro ;
b) il secondo alinea del comma 1 dell'art. 1.
Art. 8
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della
Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
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