Oggetto n. 1831
Presentato in data:
10/07/2001
sostegno
agli studenti ed alle famiglie (10 07 01).
Presentatori:
Villani Luigi Giuseppe Forza Italia
Dragotto Giorgio Forza Italia
Filippi Fabio Forza Italia
Francesconi Luigi Forza Italia
Leoni Andrea Forza Italia
Lombardi Marco Forza Italia
Nervegna Antonio Forza Italia
Ridolfi Rodolfo Forza Italia
Salomoni Ubaldo Forza Italia
Varani Gianni Forza Italia
Dragotto Giorgio Forza Italia
Filippi Fabio Forza Italia
Francesconi Luigi Forza Italia
Leoni Andrea Forza Italia
Lombardi Marco Forza Italia
Nervegna Antonio Forza Italia
Ridolfi Rodolfo Forza Italia
Salomoni Ubaldo Forza Italia
Varani Gianni Forza Italia
Testo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Principi e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge disciplina, in
raccordo con le norme della Legge 10 marzo 2000, n. 62, gli
interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta
la vita e li integra per contribuire alla liberta' e alla piena
responsabilita' della famiglia nell'educazione dei figli, nel quadro
dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 33 e 34 della
Costituzione, e dell'articolo 2 dello Statuto regionale.
2. La Regione promuove e sostiene la liberta' di scelta, da parte
delle famiglie, delle scuole e delle altre agenzie educative, come
elemento fondamentale della liberta' di educazione. La presente
legge si ispira alla finalita' di rendere effettivo il diritto di
ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e
formativo e favorisce il conseguimento della parita' scolastica fra
scuole statali, paritarie private e libere.
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal
DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni
amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616/77,
promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento
di tale diritto.
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della
programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia
di diritto allo studio il principio della partecipazione delle
istituzioni scolastiche, statali, paritarie private, legalmente
riconosciute, autorizzate e degli Enti locali, dell'associazionismo
delle parti sociali e delle famiglie.
Art. 2
Oggetto
1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che
favoriscono:
a)
la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo
studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema
nazionale di istruzione, formato da scuole statali, paritarie
private, legalmente riconosciute e autorizzate nei termini del comma
7 dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, e delle agenzie
formative, nel rispetto delle autonomie e delle identita'
pedagogiche, didattiche e culturali, della liberta' di insegnamento
e della liberta' di scelta educativa delle famiglie;
b)
la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi
differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle
persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in
riferimento all'educazione degli adulti;
c)
il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici,
formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
d)
il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso
interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione
con bassi livelli di scolarita', con particolare attenzione alle
zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti
situazioni di particolare disagio;
e)
il sostegno al successo scolastico e formativo.
TITOLO II
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 3
Tipologia degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:
a)
interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle
attivita' scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui
agli articoli 5 e 6:
1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156,
comma 1 del TU n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della Legge
23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;
2) servizi di mensa;
3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4) servizi residenziali;
5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di
handicap;
6) borse di studio;
7) buoni scuola per le famiglie degli alunni delle materne statali,
comunali e libere;
b)
progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualita' del
sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui
agli articoli 5 e 6.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2 e
3 sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che
intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1,
lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie
condizioni economiche. I Comuni individuano le fasce di reddito a
cui rapportare tali contributi.
4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:
a)
fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare
tecnologie multimediali, a sostegno di progetti di sperimentazione
didattica e di progetti educativi;
b)
facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle
strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul
territorio;
c)
iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la
continuita' tra i diversi gradi e ordini di scuole, nonche? forme di
collaborazione fra scuole e famiglie;
d)
la qualificazione delle scuole dell'infanzia statali, libere e degli
Enti locali, comprese le azioni di adeguamento e qualificazione del
personale, anche in riferimento al raccordo fra esse, i nidi di
infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
e)
azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione
scolastica.
Art. 4
Borse di studio e buoni scuola
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e
all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema
nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione
professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi
della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso
l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a
rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni
economiche e residenti sul territorio regionale e di buoni scuola
per le famiglie degli allievi delle materne statali, comunali e
libere.
2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta e di pari importo, vengono
attribuite sulla base di spese documentate, come previsto dal comma
9, art. 1, Legge 62/00 agli alunni appartenenti a famiglie in
condizioni di reddito non superiore a Lire 90 milioni lordi,
aumentabili in relazione ai componenti del nucleo familiare.
3. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta individua i
beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente
differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce
di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di
cui al comma 3, nonche? l'eventuale modifica dei limiti di reddito
di cui al comma precedente fatta salva la prima applicazione
4. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformita' di trattamento,
stabilisce altresi' le modalita' attraverso le quali le Province, di
intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di
studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.
5. La Giunta eroga, tramite gli Enti locali, alle famiglie degli
allievi delle scuole materne statali, comunali e libere che si
trovano nelle condizioni di reddito di cui al comma 2 del presente
articolo, un buono non negoziabile da definire con successivo
proprio atto tenendo conto della media delle rette e delle spese
sostenute dalle famiglie per la frequenza dei figli alle scuole
materne della regione.
Art. 5
Interventi per l'integrazione dei soggetti
in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle
rispettive competenze ed in conformita' alla Legge 5 febbraio 1992,
n. 104 - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione,
all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e
formativo di soggetti in situazione di handicap, nonche? di ogni
cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali
rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e
formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di
programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende
Unita' sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio
assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita'
gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a)
i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilita' e
sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con
l'amministrazione scolastica e le Aziende Unita' sanitarie locali -
agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al
sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di
trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonche? di
personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a
favorire e sviluppare l'autonomia e la capacita' di comunicazione;
b)
le Aziende Unita' sanitarie locali provvedono alla certificazione,
partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed
effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando
altresi' le attivita' di consulenza e di supporto richieste dal
personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel
processo di integrazione.
Art. 6
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:
a)
dei frequentanti le scuole statali, paritarie private, degli Enti
locali, legalmente riconosciute e autorizzate;
b)
dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del
conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;
c)
dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e
superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della
legislazione vigente.
TITOLO III
RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI
E STRUMENTI
PER LA CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 7
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo,
coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente
legge. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, approva gli indirizzi triennali e sulla base di questi,
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, il programma annuale
degli interventi con la determinazione delle relative risorse.
2. Compete altresi' alla Regione la realizzazione di interventi di
rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di
contributi a favore degli Enti locali, i cui criteri sono stabiliti
nel programma annuale di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale approva, in coerenza con il programma annuale
di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle Province per
gli interventi di cui all'art. 3 e le relative modalita' di
attuazione.
4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il
monitoraggio ed il controllo sulla finalizzazione delle risorse
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge.
Art. 8
Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art.
139 del DLgs 112/98 nel quadro degli indirizzi triennali e del
programma annuale di cui al comma 1 dell'art. 7.
2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato
con il concorso dei Comuni e di tutte le scuole interessate nel
territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di
cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel
rispetto degli indirizzi triennali, del programma annuale e delle
direttive regionali.
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale
sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli
obiettivi della programmazione.
Art. 9
Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla
presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del
principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, e' convocata
annualmente la Conferenza regionale per il diritto allo studio.
2. Al tale scopo la Giunta attiva le competenti sedi di
concertazione, con particolare riferimento alla Consulta regionale
per le politiche a favore delle persone disabili, alla Conferenza
permanente per l'istruzione e la formazione, alla Commissione,
regionale tripartita, coinvolgendo altresi' le associazioni delle
scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello
regionale ed il Forum del Terzo Settore.
TITOLO IV
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E ABROGAZIONI
Art. 10
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 11
Abrogazioni
1. E' abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato .
2. Sono inoltre abrogate tutte le norme incompatibili con la
presente legge.
Art. 12
Norme transitorie
1. I procedimenti di erogazione dei benefici in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del
programma annuale di cui all'art. 7, comma 1, sono conclusi secondo
le procedure delle norme regionali abrogate all'articolo 11.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli indirizzi
di cui all'art. 7, comma 1, comprenderanno il programma annuale
previsto allo stesso articolo.