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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1930
Presentato in data: 01/08/2001
Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L. R . 21 aprile 1999, n. 3 ed all'allegato C) della L. R. 22 gennaio 1988, n. 3 (delibera di Giunta n. 1667 del 31 07 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

    Progetto di legge:  Norme in materia di politiche
regionali per la sicurezza e di polizia locale.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n.
3 ed all'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 .
Art. 1
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
L'art. 220 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del
sistema regionale e locale è sostituito dai seguenti
articoli:
Art. 220
Politiche e interventi
Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:
realizza attività di ricerca, documentazione,
comunicazione e informazione;
fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti
degli enti pubblici e delle associazioni ed
organizzazioni operanti nelle materie di cui al
presente capo;
promuove e stipula Intese istituzionali di programma,
Accordi di programma e altri accordi di collaborazione
per realizzare specifiche iniziative di rilievo
regionale nel campo della sicurezza.
Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979,
n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di
formazione per operatori del settore pubblico, del
sistema associativo e del volontariato.
Art. 220 bis
Interventi di rilievo locale.
La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province,
alle Unioni, alle Comunità montane e alle Associazioni
intercomunali per la realizzazione di iniziative
finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I
contributi sono concessi per spese di progettazione e
di attuazione, con esclusione delle spese di personale.
La Regione concede contributi alle associazioni ed alle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di
cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a
favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza
e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di
specifiche iniziative. I contributi sono concessi per
spese di progettazione e di attuazione, con esclusione
delle spese per investimenti.
I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura
non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute
ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in
misura non superiore all'80% di dette spese, secondo le
priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla
Giunta regionale.
Art. 220 ter
Interventi di rilievo regionale.
La Regione realizza direttamente gli interventi di
propria competenza derivanti dalle intese e dagli
accordi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.
220.
La Regione promuove, d'intesa con i Comuni interessati,
la realizzazione di progetti di rilievo regionale,
volti al miglioramento di rilevanti problemi di
sicurezza o di disordine urbano diffuso, caratterizzati
da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema
di valutazione dei risultati. Tali progetti, per
iniziativa dei Comuni, possono coinvolgere altri
soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati
alla realizzazione degli interventi previsti.
La Regione concede ai Comuni realizzatori dei progetti
di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione
ed attuazione in misura non superiore al 50% delle
spese ammesse, secondo i criteri e le modalità
stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui
si articolano i progetti possono, in particolare,
riguardare: la riqualificazione e la manutenzione
straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le
tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale
e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e
l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione
sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la
qualificazione delle polizie locali e l'integrazione
operativa con le polizie nazionali, il sistema di
valutazione dei risultati. .
Alla fine del comma 1 dell'art. 229 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3, è aggiunto il seguente periodo E'
fatta salva la possibilità per ciascun Corpo o Servizio
di polizia municipale di utilizzare accessori, anche
costituti da speciali capi di abbigliamento, necessari
a particolari esigenze in funzione delle attività
svolte dalla polizia municipale. .
Art. 2
Adeguamento distintivi di grado
All'Allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come
sostituito dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14, vigente ai
sensi dell'art. 229 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3,
sono apportate le seguenti modificazioni:
sono soppresse le locuzioni V qualifica funzionale ,
VI qualifica funzionale , VII qualifica funzionale ,
VIII qualifica funzionale , I qualifica dirigenziale
e II qualifica dirigenziale ;
il descrittivo 1.1 Operatore (agente di Polizia
Municipale): nessun distintivo di qualifica; -
Operatore con cinque anni di anzianità nel grado
(agente scelto): doppia V metallica di colore argento
è sostituito dal seguente: 1.1 Agente, inquadrato
nella categoria contrattuale C, posizione economica 1:
nessun distintivo; Agente scelto, inquadrato nella
categoria contrattuale C, posizione economica 2: doppia
V metallica di colore argento ;
il descrittivo 1.2 Addetto al controllo (assistente di
Polizia Municipale): barretta metallica di colore
argento; - Addetto al controllo con cinque anni di
anzianità nel grado (assistente scelto): due barrette
metalliche di colore argento è sostituito dal
seguente: 1.2 Assistente, inquadrato nella categoria
contrattuale C, posizione economica 3: barretta
metallica di colore argento; Assistente scelto,
inquadrato nella categoria contrattuale C, posizione
economica 4 o ulteriore, qualora prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale: due barrette
metalliche di colore argento ;
il descrittivo 1.3 Addetto al coordinamento (ispettore
di Polizia Municipale): due rombi metallici di colore
argento a rilievo; - Addetto al coordinamento con
cinque anni di anzianità nel grado (ispettore capo di
Polizia Municipale): tre rombi metallici di colore
argento a rilievo è sostituito dal seguente: 1.3
Addetto al coordinamento (ispettore di Polizia
Municipale), inquadrato nella categoria contrattuale D,
posizione economica 1: due rombi metallici di colore
argento a rilievo; Addetto al coordinamento (ispettore
capo di Polizia Municipale), inquadrato nella categoria
contrattuale D, posizione economica 2: tre rombi
metallici di colore argento a rilievo ;
nel descrittivo 1.4 dopo le parole (commissario di
Polizia Municipale) sono inserite le seguenti:
inquadrato nella categoria contrattuale D, posizione
economica 3 o superiore ;
il distintivo di grado relativo alla ex I qualifica
dirigenziale ed il relativo descrittivo punto 1.5 sono
soppressi;
nel descrittivo 1.6 dopo le parole Addetto al
coordinamento è inserito il termine - dirigente ;
sotto il distintivo di grado relativo alla ex VII
qualifica funzionale, Comandante, è inserito il
seguente descrittivo: 1.7 comandante appartenente alla
categoria contrattuale C e specialista di vigilanza di
cui all'art. 29 del contratto collettivo nazionale 14
settembre 2000, appartenente alla categoria D,
posizione economica D1 ;
il distintivo di grado relativo alla ex VII qualifica
funzionale, Comandante è soppresso;
sotto il distintivo di grado relativo alla ex VIII
qualifica funzionale è inserito il seguente
descrittivo: 1.8 comandante appartenente alla
categoria contrattuale D ;
il distintivo di grado relativo alla ex I qualifica
dirigenziale, Comandante, è soppresso;
il descrittivo 1.7 è sostituito dal seguente 1.9
Comandante dirigente .
L'Allegato C) della L.R. n. 3 del 1988 sarà
ripubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna con le modifiche apportate dal comma 1.
Art.3
Disposizione transitoria
E' fatto obbligo ai Comuni della Regione
Emilia-Romagna, singoli o associati, di adeguare
l'utilizzo dei distintivi di grado e riconoscimento a
quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi
dall'entrata in vigore.
I dipendenti ai quali, prima dell'entrata in vigore
della presente legge spettavano distintivi di grado
superiori a quelli che competerebbero loro secondo le
nuove disposizioni, possono fregiarsi dei distintivi
già in uso fino all'effettiva acquisizione
dell'inquadramento nella categoria e posizione
economica a questi corrispondente.
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