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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1950
Presentato in data: 08/08/2001
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della fondazione Scuola di Pace di Monte Sole (delibera di Giunta n. 1730 del 31 07 01).

Presentatori:

Giunta

Testo:

    PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE  PARTECIPAZIONE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA
FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE
Art. 1
Contributo al Comitato promotore e partecipazione alla
Fondazione
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare
all'istituzione della Fondazione Scuola di pace di
Monte Sole . Il Presidente della Regione compirà tutti
gli atti necessari al fine di perfezionare tale
partecipazione.
Al fine di promuovere l'adesione di altri soci
fondatori, nonché la sperimentazione delle attività
oggetto dell'istituenda Fondazione, la Regione
Emilia-Romagna è autorizzata a concedere un contributo
straordinario, dell'ammontare di L. 100.000.000 per
l'esercizio 2001 e Lire 100.000.000 per l'esercizio
2002, al Comitato promotore della Fondazione Scuola di
Pace di Monte Sole costituito con la scrittura privata
il 12 dicembre 1997.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 1 è
subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo
statuto prevedano:
che all'istituzione della Fondazione partecipino Enti
locali della regione Emilia-Romagna, oltre ad eventuali
altri soggetti;
che la fondazione persegua le finalità di cui all'art. 3;
che il Consiglio regionale e la Giunta regionale
abbiano uguale rappresentanza nel consiglio di
amministrazione.
Art. 3
Finalità
La Fondazione, a partire dai luoghi del parco storico
di Monte Sole, oggetto dell'azione sistematica di
sterminio di persone e villaggi nell'autunno 1944,
persegue le finalità di promuovere e svolgere
iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al
valore della pace e al rispetto dei diritti civili,
volte ad affrontare la gestione non violenta e
costruttiva dei conflitti in atto e ogni forma di
xenofobia e razzismo.
Art. 4
Esercizio dei diritti
I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore
della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal
Presidente della Regione o da un suo delegato.
Art. 5
Conferimenti
La Regione concorre alla formazione del fondo di
dotazione della Fondazione con un conferimento di Lire
400.000.000.
Art. 6
Norma finanziaria
All'onere derivante dagli interventi contributivi di
cui all'art. 1, comma 2 la Regione fa fronte con
l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa
del Bilancio regionale che sarà dotato della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11
della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della
copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui
al cap. 86350 Fondo per far fronte agli oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione - Spese correnti di sviluppo
secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11
dell'elenco n. 2 allegato alla legge di bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio
pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001 n.10;
All'onere derivante dal conferimento di cui all'art. 5,
comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio
regionale che sarà dotato della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 11
della L.R. 18 aprile 2001, n. 10, nell'ambito della
copertura finanziaria prevista dal Fondo Globale di cui
al cap. 86500 Fondo per far fronte ai provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9
L.16/06/70 n. 281). Spese di investimento di sviluppo
secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 10
dell'elenco n.5 allegato alla legge di bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2001 e bilancio
pluriennale 2001/2003 del 18-04-2001 n. 10.
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