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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 989
Presentato in data: 10/01/2001
Misure urgenti in tema di lotta all'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni esterne e per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici (10 01 01).

Presentatori:

Guerra Daniela Verdi

Testo:

                             Articolo 1
(Finalità)
1. La presente legge, ai fini di quanto stabilito nell'articolato
dello Statuto della Regione Emilia Romagna, ha per finalità la
riduzione sul territorio regionale dello inquinamento luminoso e dei
consumi energetici da esso derivanti e, e conseguentemente la
tutela dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta
dagli osservatori astronomici professionali di rilevanza regionale o
provinciale o di altri osservatori scientifici nonché la
conservazione degli equilibri ecologici sia all'interno che
all'esterno delle aree naturali protette.
2. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento
luminoso dell'atmosfera ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è
funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di
sopra della linea dell'orizzonte.
Articolo 2
(Compiti della Regione)
1. La Regione incentiva l'adeguamento degli impianti di
illuminazione esterna esistenti anche in relazione alle leggi 9
gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano
energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche
ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e
disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per
l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia) per l'attuazione del Piano energetico
nazionale.2. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica
e privata devono essere conformi alle finalità della presente legge.
Articolo 3
(Compiti delle provincie)
1. Le provincie:
a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia
elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i
principi dettati dalla presente legge anche attraverso la redazione
di accordi di programma per la riduzione dell' inquinamento luminoso
con l'adeguamento degli impianti esistenti all'articolo 6,
sottoscritti con i comuni di riferimento che devono contenere i
criteri generali sui quali elaborare i piani dell'illuminazione
comunali, di cui al successivo articolo 4. 0
b) curano la redazione e la pubblicazione dell'elenco dei comuni nel
cui territorio esista un osservatorio astronomico da tutelare; tale
elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio
provinciale purchè ricadenti nelle fasce di protezione indicate. Le
provincie anche su proposta degli osservatori astronomici o
scientifici e/o le associazioni Cielobuio e IDA ( International Dark
Sky Association ), possono prescrivere eventuali ulteriori
caratteristiche di protezione alle quali conformare le sorgenti
luminose nelle aree tutelate di cui all'articolo 9 comma 1 lettera
a) e b), sentiti i comuni interessati.
c) Individuano entro un anno dall'emanazione della presente legge le
sorgenti di grande inquinamento luminoso sulle quali prevedere le
priorità di bonifica anche di concerto e su segnalazione degli
osservatori astronomici o scientifici e/o le associazioni Cielobuio
e IDA.
Articolo 4
(Compiti dei comuni)
1.I comuni:
a) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di piani dell'illuminazione che disciplinano le
nuove installazioni in accordo con la presente legge, fermo restando
il dettato di cui alla lettera d) ed all'articolo 6, comma 1;
b) Sottopongono al regime dell'autorizzazione da parte del Sindaco
tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo
pubblicitario; a tal fine il progetto deve essere redatto da una
delle figure professionali previste per tale settore impiantistico;
dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai
requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, l'impresa
installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità
dell'impianto realizzato alle norme di cui agli articoli 6 e 9,
oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il
disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norma per la sicurezza
degli impianti), per gli impianti esistenti all'interno degli
edifici; la procedura sopra descritta si applica anche agli impianti
di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei collaudi sono a
carico dei committenti degli impianti;
c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o
su richiesta di osservatori astronomici, o di altri osservatori
scientifici, a garantire il rispetto e l'applicazione della
presente legge sui territori di propria competenza da parte di
soggetti pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la migliore applicazione dei seguenti principi per il
contenimento sia dell'inquinamento luminoso che dei consumi
energetici derivanti dall'illuminazione esterna, con specifiche
indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie;
d) procedono entro un anno dalla individuazione delle priorità di
cui all'art.3 lett.c, alla bonifica degli impianti e delle aree di
grande inquinamento luminoso;
e) in caso di tardiva individuazione di sorgenti di inquinamento
luminoso provvedono, anche su richiesta degli osservatori
astronomici o di altri osservatori scientifici, alla verifica dei
punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente
legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o
comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro 1 anno dalla
notifica della constatata inadempienza, e, decorsi questi,
improrogabilmente entro sessanta giorni;
f) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 8 impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al
medesimo articolo.
Articolo 5
(Disposizioni in materia di osservatori astronomici)
1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed
astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di
rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca scientifica
e/o divulgazione.
2. La Giunta Regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge:
a) aggiorna l'elenco degli osservatori di cui all'art.10 anche su
proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili
Italiani;
b) provvede con apposita delibera a determinarne la relativa fascia
di rispetto secondo le indicazioni dell'art.9 comma 1.
3. La Giunta Regionale provvede inoltre, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare mediante
cartografia in scala adeguata le zone di protezione, inviando ai
comuni interessati copia della documentazione cartografica.
4. La Giunta regionale successivamente alle disposizioni di cui
all'art.5 commi 2 e 3, su proposta della Società Astronomica
Italiana e UAI aggiorna l'elenco degli osservatori.
5. Gli osservatori astronomici:
a) si pongono a disposizione delle autorità territoriali competenti
quali consulenti privilegiati per collaborare all'adeguamento
normativo delle sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della
presente legge,
b) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale
applicazione della presente legge partecipando attivamente alle
campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei
contenuti della presente legge;
Articolo 6
(Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di
energia elettrica da illuminazione esterna)
1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di
illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione
o di appalto sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a
ridotto consumo energetico; per quelli in fase di esecuzione, è
prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce
verso l'alto, ove possibile nell'immediato, fatto salvo il
successivo adeguamento, secondo i criteri di cui al presente
articolo.
2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico solo gli impianti, costituiti da apparecchi illuminanti,
aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90°
ed oltre; gli stessi devono essere equipaggiati di lampade con la
più alta efficienza possibile in relazione allo stato della
tecnologia; gli stessi inoltre devono essere realizzati in modo che
le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza
media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora
esistenti, e devono essere provvisti di appositi dispositivi in
grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed
entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di
luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento
rispetto al pieno regime di operatività. La riduzione va applicata
qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali
che la sicurezza non ne venga compromessa; le disposizioni relative
ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative
per le strutture in cui vengano esercitate attività relative
all'ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della
difesa.
3. E' concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e
quindi non inquinanti, per quelle con emissione non superiore ai
1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (fino a tre
centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo che
vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro
le ore ventidue nel periodo di ora legale.
4. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria
deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino
dall'alto verso il basso.
5. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve uniformarsi, su tutto
il territorio regionale, a quanto disposto dall'articolo 9.
6. Nell'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni
tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di
dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti
impianti.
7. La modifica dell'inclinazione degli apparecchi illuminanti
secondo i criteri indicati nel comma 2 del presente articolo deve
essere attuata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono
certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi
illuminanti commercializzati, la loro rispondenza alla presente
legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura ''ottica
antinquinamento luminoso e a ridotto consumo ai sensi delle leggi
della Regione Emilia Romagna'', e allegare, inoltre, le
raccomandazioni di uso corretto e di conformità alla legge.
9. E' fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini
pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
10. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere
privilegiati sistemi di illuminazione che prevedano l'utilizzo di
apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Solo nel
caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di particolare
e comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere
di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie
da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi
avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del flusso luminoso
disperso (schermi o alette paraluce) e provvedendo comunque allo
spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza
impiegata entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro
le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.
Articolo 7
(Norme Finanziarie)
1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si
provvederà con successivo provvedimento di legge.
Articolo 8
(Sanzioni)
1. Chiunque, impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai
criteri indicati negli articoli 6, 9 o prescritti dalle provincie
in conformità all'articolo 3 comma 1 lettera b) e c) incorre,
qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito
dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella
sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.200.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire
2.100.000 qualora detti impianti costituiscano notevole fonte di
inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono
fornite dai piani redatti da provincia sentiti gli osservatori
astronomici competenti e/o associazioni Cielobuio o IDA, e vengano
utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per
semplici scopi pubblicitari o voluttuari.
3. I proventi di dette sanzioni sono impiegati dai comuni per
l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di
cui alla presente legge.
4. I soggetti pubblici, ivi compresi le Province ed i comuni, che
omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge, entro
i periodi di tempo indicati, sono sospesi dal beneficio di riduzione
del costo dell'energia elettrica impiegata per gli impianti di
pubblica illuminazione fino a quando non si adeguano alla stessa e,
entro e non oltre quattro anni, alla normativa vigente.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato con deliberazione
della Giunta Regionale, anche dietro segnalazione degli osservatori
astronomici o scientifici territorialmente competenti e/o
associazioni Cielobuio e IDA.
Articolo 9
(Disposizioni relative alle zone tutelate)
1. Attorno a ciascuno degli osservatori astronomici e dei siti, di
cui all'articolo 3 comma 1 lettera b), è istituita una zona di
particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente
un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:
a) 30 chilometri per gli osservatori professionali;
b) 15 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti.
2. Entro un anno dalla definizione delle fasce di rispetto e delle
zone di protezione di cui al precedente art.5, tutte le sorgenti di
luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nelle fasce
di rispetto devono essere sostituite o modificate anche in
riferimento a quanto prescritto dalla provincia competente al
precedente articolo 3 lettera b), in maniera tale da ridurre
l'inquinamento luminoso e il consumo energetico mediante l'uso di
sole lampade al sodio di alta e bassa pressione.
3. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al comma 2, i
soggetti privati possono procedere, in via immediata,
all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla
sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché
delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a
quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 6.
4. Per la riduzione del consumo energetico, qualora le condizioni
siano tali che la sicurezza non ne venga compromessa, i soggetti
interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso
luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce
entro le ore ventitre nel periodo di ora solare e entro le ore
ventiquattro nel periodo di ora legale. Le disposizioni relative
alla diminuzione dei consumi energetici sono facoltative per le
strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine
pubblico e all'amministrazione della giustizia e della difesa.
5. Tutti gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti già
esistenti, come globi, lanterne o similari, devono essere schermate
o comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e
dirigere a terra il flusso luminoso, nonché di vetri di protezione
trasparenti. L'intensità luminosa non dovrà comunque eccedere le 15
candele per 1000 lumen a 90° ed oltre. E' concessa deroga, secondo
specifiche indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli
osservatori astronomici competenti per le sorgenti di luce
internalizzate e quindi, in concreto, non inquinanti, per quelle con
emissione non superiore a 1500 lumen cadauna (fino a un massimo di
tre centri con singolo punto luce), per quelle di uso temporaneo o
che vengano spente normalmente entro le ore venti nel periodo di ora
solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, per quelle
di cui sia prevista la sostituzione entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non
dotate di illuminazione propria devono essere illuminate utilizzando
apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. In ogni
caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e
indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore
ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel
periodo di ora legale.
6. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali,
cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali,
impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al
terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche
dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed
oltre. Sono da privilegiare proiettori di tipo asimmetrico.
7. La modifica dell'inclinazione degli apparecchi illuminanti,
secondo i criteri indicati, deve essere applicata entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 10
(Elenco degli osservatori)
1. Gli osservatori astronomici, astrofisici professionali da
tutelare :
- Osservatorio Astronomico di Loiano (Bo)
2. Gli osservatori astronomici, astrofisici non professionali di
grande rilevanza culturale, scientifica e popolare che svolgono
attività scientifica e/o divulgazione d'interesse regionale o
provinciale da tutelare sono:
-Osservatorio sociale G. Horn D'Arturo dell'Associazione Astrofili
Bolognesi - Casalecchio di Reno (Bo)
- Osservatorio Astronimico sociale Felsinea di Ca' Antinori -
Monte San Pietro (Bo)
- Osservatorio S.Vittore di Bologna - Bologna
- Osservatorio sociale dell'Associazione Astrofili Imolesi - Imola
(Bo)
- Osservatorio comunale Giorgio Abetti - San Giovanni in Persiceto
(Bo)
- Osservatorio sociale del Gruppo Scientifico Centese - Cento (Fe)
- Osservatorio Astronomico Paolo Natali - Ostellato (Fe)
- Osservatorio Astronomico di Angelo Fiacchi - Sabbioncello S.
Pietro (Fe)
- Osservatorio Astronomico di Bondeno (Fe)
- Osservatorio del Comune di Forlì - Verghereto (FC)
- Osservatorio Astronomico Ca' Bionda di Cusercoli (FC)
- Osservatorio sociale N. Koppernick di S. Maria del Monte -
Saludecio (Fo)
- Osservatorio Astronomico di Monte Romano - Brisighella (Ra)
- Osservatorio Astronomico Giovanni Roccati di Lugo (Ra)
- Osservatorio Astronomico dell'Associazione Ravennate Astrofili
Rheyta di Bastia (Ra)
- Osservatorio sociale del Gruppo Astrofili G.B. Amici - Modena
- Osservatorio pubblico G. Montanari - Cavezzo (Mo)
- Osservatorio privato di Vittorio Rustichelli - Carpi (Mo)
- Osservatorio Astronomico del Frignano - Piane di Mocogno (Mo)
- Osservatorio Astronomico di Giorgio Mengoli - Carpi (Mo)
- Osservatorio privato di Novi (Mo)
- Osservatorio privato Padre Secchi - Renazzello di Gazzola (Pc)
- Osservatorio Pubblico Padre Angelo Secchi di Castelnuovo Sotto
(Re)
- Osservatorio Astronomico Lazzaro Spallanzani di Iano -
Scandiano(Re).
Articolo 11
(Disposizioni finali)
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta Regionale emana i criteri di applicazione della
medesima.
2. E' concessa facoltà, anche ai comuni il cui territorio non ricada
nelle fasce di rispetto di cui all'articolo 9, comma 1, di adottare
integralmente i criteri previsti dall'articolo medesimo mediante
l'approvazione di appositi regolamenti.
Articolo 12
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia Romagna.
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