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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2456
Presentato in data: 14/01/2002
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362 (delibera di Giunta n. 12 del 07 01 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
1. La Giunta ed il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna,
in attuazione dello Statuto regionale e assumendo come
propri i principi stabiliti dalla Legge 7 giugno 2000, n.
150, promuovono la piu' ampia informazione sulle rispettive
attivita' istituzionali, e sulla attivita' degli Enti ed
Aziende da essi istituiti o partecipati, per assicurare:
a) trasparenza e comprensione delle proprie attivita'
legislative, di programmazione e amministrative;
b) partecipazione della comunita' regionale alla formazione
ed attuazione delle scelte legislative, di programmazione e
amministrative;
c) un piu' stretto rapporto informativo fra cittadini e
istituzioni regionali, sia attraverso attivita' dirette di
comunicazione istituzionale e di pubblica utilita', sia
attraverso interventi di promozione, di qualificazione e
valorizzazione di iniziative di comunicazione stampata,
radiotelevisiva regionale e locale, multimediale e
telematica.
2. La Giunta ed il Consiglio regionale riconoscono il valore
sociale degli organi dell'informazione scritta, audiovisiva,
multimediale e telematica operanti in Emilia-Romagna,
favorendone la qualificazione e l'adeguamento alle esigenze
della comunita' regionale e delle comunita' locali.
Art. 2
Linee di indirizzo delle iniziative della Giunta
e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
1. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale predispongono entro il mese di novembre dell'anno
precedente quello di riferimento, i rispettivi documenti di
indirizzo relativi alle iniziative di informazione,
promozionali e pubblicitarie di pubblica utilita' che
intendono attuare.
2. Il documento di indirizzo contenente le iniziative
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e' predisposto
sentita la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.
3. I documenti di indirizzo sono inviati alla Commissione
Bilancio, Programmazione e Affari generali ed al Comitato
regionale per le comunicazioni.
Art. 3
Rapporti con gli organi di informazione
1. Giunta e Consiglio regionali nei rispettivi ambiti
istituzionali e per le rispettive competenze:
a) assicurano la piu' ampia collaborazione agli organi di
informazione, alle agenzie di stampa, agli operatori della
comunicazione;
b) perseguono la piu' ampia diffusione, nella societa'
regionale, delle notizie sulla propria attivita'
istituzionale;
c) garantiscono l'accesso ad atti e documenti, secondo i
principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e da
quanto disciplinato dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
2. Ai medesimi principi stabiliti al comma 1 si ispira
l'attivita' di comunicazione degli Enti ed Aziende istituiti
dalla Regione.
Art. 4
Coordinamento e organizzazione
delle iniziative di comunicazione
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla presente
legge la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, per i
rispettivi ambiti di competenza, determinano:
a) l'istituzione di specifiche direzioni generali, la loro
denominazione e la loro competenza;
b) l'articolazione delle direzioni generali in strutture
organizzative;
c) la dotazione organica, le risorse economiche e
strumentali delle direzioni secondo quanto previsto dalla
L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e in coerenza con quanto
previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 dalla Legge 7 giugno
2000, n. 150.
2. L'Ufficio di Presidenza, nell'atto che, ai sensi della
L.R. n. 43 del 2001, determina il tetto delle risorse
aggiuntive e gli indirizzi generali per la gestione del
personale dei Gruppi consiliari, tiene conto delle risorse
necessarie per l'istituzione presso i Gruppi consiliari,
eventualmente anche associati, di specifiche figure
professionali addette alla comunicazione.
3. Il personale, assegnato alle direzioni generali di cui al
comma 1 e alle strutture di cui al comma 2, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa deve essere iscritto all'Albo nazionale dei
giornalisti. A detto personale si applica quanto previsto
dall'articolo 9, comma 5 della Legge n. 150 del 2000.
Art. 5
Dotazione tecnica
1. Al fine di consentire un flusso tempestivo e continuativo
di informazioni, Giunta regionale e Ufficio di Presidenza
del Consiglio si dotano di adeguata strumentazione tecnica
stabilendo rapporti anche in convenzione con agenzie di
stampa.
2. La Regione sostiene gli organi di informazione locale che
presentino esigenze di tempestivita' informativa. A tal fine
sono concessi contributi per la dotazione di apparati
tecnici di trasmissione e ricezione delle notizie diffuse
dall'Amministrazione regionale. I contributi sono concessi
fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile. La Giunta regionale definisce i
criteri e le modalita' per la concessione dei contributi,
garantendo il pluralismo dell'informazione. La relativa
deliberazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 6
Comunicazione diretta
1. Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio
attuano interventi di comunicazione diretta, ispirati a
criteri di trasparenza, economicita' e pluralismo,
attraverso la pubblicazione di editoria periodica e
monografica, la realizzazione di campagne multimediali e,
comunque, attraverso ogni mezzo di trasmissione idoneo ad
assicurare la necessaria diffusione dei messaggi.
Art. 7
Editoria
1. L'attivita' editoriale della Giunta e del Consiglio
regionale, periodica o monografica, persegue i seguenti
obiettivi:
a) diffondere testi normativi, atti amministrativi,
documenti e informazioni comunque collegati all'attivita'
della Regione e degli Enti ed Aziende da essi istituiti;
b) promuovere l'approfondimento, il dibattito e il confronto
delle idee su rilevanti questioni istituzionali, politiche,
economiche e sociali riguardanti l'Emilia-Romagna;
c) fornire informazioni di servizio e rendere fruibile ai
cittadini il contenuto di studi, ricerche, raccolte di dati,
elaborazioni compiute o commissionate dalla Regione.
2. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente
articolo la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza
possono stipulare apposite convenzioni con aziende o
societa' editoriali qualificate.
3. Le pubblicazioni della Regione e del Consiglio regionale
possono essere poste in vendita anche attraverso convenzioni
con aziende specializzate che assicurino regolarita' e
continuita' nella diffusione.
4. Per le pubblicazioni della Giunta e del Consiglio
regionale e' ammessa la vendita di spazi pubblicitari anche
attraverso convenzioni con agenzie specializzate.
Art. 8
Comunicazioni di pubblica utilita'
1. Ai fini della presente legge e' considerata comunicazione
di pubblica utilita' qualsiasi atto di comunicazione
istituzionale destinato a diffondere messaggi di interesse
pubblico e diretto all'esterno dell'Amministrazione,
utilizzando le tecniche promozionali di informazione o
comunque ogni azione afferente il campo della pubblicita'.
2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilita' sono
dirette:
a) a far conoscere l'attivita' legislativa, amministrativa e
di programmazione della Giunta e del Consiglio regionale ed
in particolare l'applicazione delle leggi e degli altri atti
di rilevanza sociale;
b) a promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;
c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici resi in
ambito regionale e delle modalita' di accesso ai medesimi;
d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali
azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile
della societa';
e) ad educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del
patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.
Art. 9
Pubblicita'
1. Nelle attivita' di comunicazione avente carattere
pubblicitario, Giunta e Ufficio di Presidenza, tenuto conto
del Codice di autodisciplina pubblicitaria, si attengono a
particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara
identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilita'
degli utenti, al rispetto delle opinioni altrui.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione
avente carattere pubblicitario Giunta regionale e Ufficio di
Presidenza possono avvalersi di strutture specializzate
tramite convenzione.
Art. 10
Sostegno all'innovazione tecnologica
del sistema dell'informazione locale
1. La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del
sistema informativo locale e il suo adeguato sviluppo,
sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento
del settore, favorendo gli investimenti relativi alla
qualita' di ricerca radiotelevisiva, all'acquisizione e alla
innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di
produzione per l'informazione locale, scritta, radiofonica e
televisiva.
2. La Regione, nell'ambito della disciplina che individua le
procedure per la gestione degli interventi volti alla
promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e
trasferimento tecnologico, prevede l'erogazione di
contributi a sostegno delle iniziative indicate al comma 1.
Art. 11
Convenzioni con il sistema radiotelevisivo pubblico
e privato
1. Il Presidente della Giunta regionale - previa
deliberazione della Giunta regionale - ed il Presidente del
Consiglio regionale - previa decisione dell'Ufficio di
Presidenza -, possono stipulare convenzioni con le sedi
periferiche della concessionaria pubblica e i concessionari
privati in ambito locale, fermo restando quanto previsto
dall'art. 13 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1.
Art. 12
Formazione professionale
1. La formazione degli operatori della comunicazione
costituisce strumento per la promozione della qualita' ed
efficacia delle attivita' di informazione e comunicazione.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in
materia di formazione professionale, promuove la formazione
degli operatori della comunicazione. Alla programmazione,
progettazione e realizzazione delle attivita' formative si
applicano le norme di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e
all'articolo 205 della L.R. n. 3 del 1999.
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unita'
previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di
bilancio.
Art. 14
Abrogazione
E' abrogata la L.R. 20 ottobre 1992, n. 39.
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