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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2510
Presentato in data: 23/01/2002
Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale (delibera di Giunta n. 47 del 21 01 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, riconosce la cooperazione allo
sviluppo quale strumento essenziale di solidarieta' tra i popoli ai
fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, e con
la presente legge intende contribuire al loro conseguimento,
utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie.
2. A tal fine la Regione, valorizzando le esperienze dei soggetti
attivi sul territorio regionale, promuove e attua interventi di
cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi
in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e di ricostruzione nei
Paesi colpiti da calamita', per quanto possibile in collaborazione
con gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio
territorio, con altre entita' omologhe estere, con le Istituzioni
nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.
Art. 2
Intervento regionale
nella materia della cooperazione internazionale
1. L'intervento regionale nella materia della cooperazione
internazionale si svolge nel rispetto dei principi fondamentali
espressamente stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti,
nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica
estera e di rapporti internazionali di cui alla lettera a) del comma
secondo dell'art. 117 della Costituzione.
2. Nelle materie di propria competenza, per gli interventi volti
alle finalita' di cui alla presente legge, la Regione provvede anche
all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione Europea, ai sensi e nel rispetto del comma
quinto dell'art. 117 della Costituzione.
3. Ai sensi del comma nono dell'art. 117 della Costituzione, la
Regione stipula accordi con Stati e intese con Enti territoriali di
altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.
4. L'attivita' di mero rilievo internazionale si svolge nell'ambito
dei principi che la riguardano.
Art. 3
Obiettivi dell'azione regionale
1. La Regione orienta la propria azione secondo i seguenti
obiettivi:
a) promuovere e valorizzare i contributi dei soggetti e delle
istituzioni che operano sul territorio regionale;
b) favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle iniziative;
c) diffondere nella Comunita' regionale la conoscenza dei soggetti
attivi nelle materie di cui alla presente legge e delle relative
iniziative.
2. Le iniziative di cooperazione internazionale saranno finalizzate
in particolare:
a) al soddisfacimento dei bisogni primari, alla autosufficienza
alimentare e alla salvaguardia della vita umana;
b) alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del
patrimonio ambientale e della biodiversita';
c) all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo
endogeno e alla crescita democratica, economica, sociale e culturale
dei Paesi interessati;
d) al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed
alla lotta allo sfruttamento minorile, alla realizzazione di pari
opportunita';
e) al sostegno dei processi di ricostruzione, stabilizzazione e
sviluppo nelle situazioni di crisi e di emergenza, all'assistenza e
alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamita', alla salvaguardia
delle minoranze etniche;
f) allo svolgimento di interventi di protezione civile all'estero e
di messa in sicurezza del territorio colpito da calamita' o altri
eventi emergenziali.
3. L'azione regionale e' volta a privilegiare il rapporto diretto
con le popolazioni dei territori interessati dai programmi di
cooperazione, al fine di supportare lo sviluppo democratico e la
valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali. In
quest'ambito particolare importanza sara' data al coinvolgimento
della popolazione femminile ed all'attuazione delle politiche di
genere.
4. Le iniziative della Regione saranno altresi' orientate a:
a) sostenere, specificatamente nei settori di competenza regionale,
le istituzioni pubbliche dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in
via di transizione;
b) sviluppare la cooperazione decentrata promuovendo l'iniziativa
dei soggetti presenti sul territorio della regione, di cui
all'articolo 4, ponendoli in relazione con i soggetti dei Paesi in
via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione favorendone
l'accesso e la partecipazione ai programmi di cooperazione promossi
a livello nazionale, comunitario ed internazionali.
5. La Regione, per quanto riguarda gli interventi a favore dei Paesi
in via di sviluppo, si rivolge prioritariamente ai Paesi che
occupano le ultime posizioni in base a criteri e agli indici di
sviluppo, con particolare riferimento ai Paesi classificati
internazionalmente come Paesi meno avanzati e a basso reddito. A tal
fine si tiene, in particolare, conto dei dati elaborati dall'OCSE e
dalle altre istituzioni a tal proposito qualificate.
Art. 4
Soggetti della cooperazione internazionale
1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione
internazionale:
a) gli Enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le
organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le
associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto
attivita' di cooperazione e solidarieta' internazionale;
b) le universita', istituiti di formazione accreditati in
conformita' alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di
ricerca ed informazione, fondazioni con finalita' attinenti alla
presente legge;
c) le imprese di pubblico servizio;
d) gli Enti pubblici non compresi nella lettera a);
e) le organizzazioni sindacali e di categoria;
f) le comunita' di immigrati;
g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con
particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie,
interessate alle finalita' di cui alla presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi
internazionali con cui il Ministero degli Affari esteri italiano
collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di
fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla
presente legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed
essere attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.
Art. 5
Ambiti di intervento
1. Per il raggiungimento delle finalita', di cui all'art. 1, la
Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo,
sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando
o realizzando:
a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di
sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come
predisposizione e verifica di fattibilita' di interventi di
particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione
istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di
transizione;
b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di
popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali causati da
calamita', conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi
carenze igienico-sanitarie;
c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della Comunita'
regionale ai temi della solidarieta' internazionale,
dell'interculturalita' e della pace, iniziative culturali, di
ricerca ed informazione sui temi della pace e della tutela dei
diritti umani, volta a prevenire e combattere la discriminazione
fondata in particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione
o le convinzioni personali;
d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere
attivita' di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai
finanziamenti europei ed internazionali.
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie,
progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della
collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed
internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e
con le modalita' previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le
iniziative promosse da soggetti di cui all'art. 4.
Art. 6
Iniziative di cooperazione internazionale
1. La Regione, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'art.
5, realizza iniziative o sostiene progetti di cooperazione
internazionale, anche d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri,
le altre competenti istituzioni dello Stato, gli organismi
comunitari ed internazionali, altre Regioni italiane o loro consorzi
e associazioni, nonche? in collaborazione con Stati ed Enti
territoriali esteri.
2. I progetti di cui al comma 1 possono avere ad oggetto:
a) il supporto informativo e di coordinamento alle attivita' dei
soggetti di cui all'art. 4;
b) il sostegno, anche mediante la concessione di contributi, alle
attivita' dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.
4.
3. La Regione favorisce l'utilizzazione, da parte dei soggetti di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, per iniziative di
carattere umanitario e di cooperazione, dei beni mobili propri,
delle Unita' sanitarie locali e degli Enti dipendenti dalla Regione,
non piu' destinati a finalita' pubbliche e cancellati dai rispettivi
inventari.
4. La Regione favorisce il trasferimento di conoscenze e
l'assistenza tecnica alle pubbliche Amministrazioni dei Paesi in via
di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche attraverso
l'impiego di personale della propria Amministrazione e degli Enti da
essa dipendenti, di professionalita' adeguata alle iniziative.
5. Il personale di cui al comma 4 impiegato, su richiesta dei
soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, in progetti
di cooperazione allo sviluppo che fruiscono di contributi o
finanziamenti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero Affari
Esteri, dell'Unione Europea o di Organismi internazionali, puo'
essere collocato in aspettativa senza assegni.
6. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, stabilisce i criteri e le condizioni di
applicazione dei commi 4 e 5, che sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Art. 7
Interventi di emergenza
1. In caso di eventi eccezionali causati da calamita', conflitti
armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze
igienico-sanitarie la Regione promuove, realizza, coordina o
concorre finanziariamente all'attuazione degli interventi di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, anche in collaborazione con
le strutture regionali della protezione civile e con soggetti
pubblici e privati dotati della necessaria esperienza e competenza,
nei seguenti ambiti:
a) attivita' di protezione civile all'estero e di messa in sicurezza
dei territori colpiti da calamita';
b) attivita' di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni
colpite;
c) attivita' di soccorso ed opere di assistenza alle popolazioni
profughe o rifugiate nel territorio dell'Emilia- Romagna a seguito
degli eventi eccezionali di cui al presente articolo.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e le modalita' della loro
attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale al di fuori delle
procedure di programmazione previste dall'art. 10. Gli eventuali
finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1, possono
raggiungere il 100 per cento della spesa nell'ambito del limite
delle disponibilita' previste a tale scopo dal bilancio regionale e
possono essere erogati anticipi fino ad un massimo dell'80% della
spesa presunta. Il saldo verra' erogato ad avvenuta approvazione del
relativo rendiconto.
3. Per interventi indifferibili e urgenti, il Presidente della
Giunta regionale, sentite le competenti autorita' statali e'
autorizzato ad effettuare spese, con proprio decreto, fino alla
concorrenza della somma di Euro 200.000, dando tempestiva
comunicazione alla Giunta ed al Consiglio regionale delle iniziative
assunte. Di tali somme dovra' essere approvato apposito rendiconto
concernente le spese effettivamente sostenute.
4. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi
regionali di cui al comma 1, la Giunta regionale puo' costituire
un'apposita unita' di crisi.
Art. 8
Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali,
di ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace
e dell'interculturalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della lettera c) del
comma 1 dell'art. 5, opera per rendere effettivi i principi
costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione
Emilia-Romagna puo' realizzare iniziative culturali, di ricerca, di
educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che
tendano a sensibilizzare la Comunita' regionale, e in particolare i
giovani, ai valori della pace, dell'interculturalita', della
solidarieta' fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a
prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare
sulla razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera
a).
3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo
sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo
delle scuole di pace presenti sul territorio regionale.
4. La Regione, d'intesa con le Autorita' competenti, assume
iniziative volte a favorire altresi' attivita' di aggiornamento
degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di
pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non
violenta dei conflitti.
Art. 9
Iniziative di formazione
nel campo della cooperazione internazionale
1. La Giunta regionale, in attuazione della lettera d) del comma 1
dell'art. 5, favorisce e finanzia iniziative di formazione di
operatori, volontari o cooperanti internazionali, dei soggetti di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, anche tramite
convenzione con enti e soggetti pubblici e privati dotati di provata
competenza nelle specifiche materie.
2. La Regione promuove inoltre la realizzazione di attivita' di
assistenza tecnica e di informazione ai soggetti di cui all'art. 4,
in particolare per favorire l'accesso ai finanziamenti comunitari ed
internazionali.
Art. 10
Programmazione degli interventi
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un
documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione
della presente legge. Detto documento e' comunicato al Ministero
degli Affari esteri.
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le
priorita' di intervento e, per ogni ambito di cui all'art. 4, ad
esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;
b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4,
con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della
presente legge;
c) i limiti, i criteri, le modalita' e le priorita' di concessione
dei contributi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6;
d) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei
confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di
transizione, anche mediante appositi programmi di interventi
integrati d'area da realizzarsi in Paesi esteri.
3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento
di indirizzo-programmazione, consulta i soggetti del territorio
fattivamente impegnati nella cooperazione allo sviluppo.
4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale
una relazione sullo stato di attuazione del documento.
5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di
programmazione degli interventi di cui alla presente legge, la
Giunta regionale organizza periodicamente la Conferenza regionale
sulla cooperazione internazionale, con la collaborazione e la
partecipazione di tutti i soggetti interessati agli interventi, ed
in particolare gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati senza
finalita' di lucro.
Art. 11
Coordinamento fra i soggetti
della cooperazione decentrata
1. Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la
programmazione degli stessi per area geografica, di promuovere
l'utilizzo della quota dello 0,8 per cento dei primi titoli delle
entrate correnti dei bilanci di previsione degli Enti locali
prevista dall'art. 19 del DL 18 febbraio 1993, n. 8, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche? per
coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la
partecipazione ai programmi di cooperazione promossi a livello
nazionale, comunitario ed internazionale, sono convocati
periodicamente Tavoli-Paese, costituiti dai soggetti di cui all'art.
4 interessati agli interventi in una determinata area geografica o
per una determinata area tematica, assicurando, se necessario, nei
rapporti con il Ministero degli Affari Esteri il raccordo
amministrativo e informativo.
Art. 12
Osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione e banca dati
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio regionale sulle
politiche di cooperazione al fine di favorire l'integrazione tra le
politiche regionali e gli Enti locali afferenti le tematiche oggetto
della presente legge.
2. Le funzioni di osservatorio comprendono il reperimento delle
informazioni necessarie all'attuazione di una banca dati regionale
delle attivita' di cooperazione internazionale e decentrata promosse
dalla Regione e dagli Enti locali dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione, attraverso le funzioni di osservatorio, si propone
come punto informativo e divulgativo e come luogo di promozione
delle iniziative in atto.
Art. 13
Norme finanziarie
1. Per le finalita' e per gli oneri derivanti dall'applicazione
della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle
unita' previsionali di base e relativi capitoli del bilancio
regionale, che verranno dotati delle necessarie disponibilita' ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero
necessarie alle unita' previsionali di base e ai capitoli esistenti.
Art. 14
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dall'approvazione del primo programma triennale di
cui all'art. 10, sono abrogate le seguenti Leggi regionali:
a) L.R. 9 marzo 1990, n. 18;
b) L.R. 25 febbraio 1992, n. 9;
c) L.R. 1 febbraio 1994, n. 4;
d) L.R. 2 aprile 1996, n. 5.
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