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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2589
Presentato in data: 11/02/2002
Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare (delibera di Giunta n. 145 del 04 02 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene l'adozione di sistemi di
rintracciabilita' volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al
fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto
all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le
qualita' delle produzioni, perfezionare l'organizzazione dei cicli
di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione
tecnologica.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge s'intende:
a) per sistema di rintracciabilita' , la possibilita' di
ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto
agricolo e di un alimento con una determinata qualita' ed origine,
attraverso le fasi della raccolta, produzione, trasformazione,
confezionamento e distribuzione;
b) per unita' consumatore , l'unita' minima dell'atto d'acquisto;
c) per filiera agroalimentare , l'insieme delle imprese che
concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola,
trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto
agroalimentare.
Art. 3
Progetti ammessi a contributo
1. Ai fini di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna concede
contributi per l'attuazione di progetti finalizzati all'introduzione
di sistemi di rintracciabilita' per:
a) filiera completa, dall'azienda agricola all'unita' consumatore;
b) segmenti di filiera, realizzati su almeno due fasi a condizione
che individuino l'origine della materia prima.
2. I progetti previsti al comma 1 ed all'art. 4 devono essere
conformi alla norma UNI in materia di rintracciabilita'. Tale
conformita' dovra' essere attestata da parte di organismi
accreditati, secondo le norme EN 45012 o EN 45011, entro due anni
dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.
Art. 4
Produzioni di qualita' regolamentata
1. Per le produzioni di qualita' regolamentata di cui al comma 2 la
Regione concede contributi, in relazione alle fasi sottoposte a
certificazione, esclusivamente per l'implementazione informatica del
sistema di rintracciabilita'.
2. Sono considerate produzioni di qualita' regolamentata quelle
ottenute secondo le seguenti normative:
a) L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 Valorizzazione dei prodotti agricoli
ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute dei consumatori ;
b) Reg. CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari;
c) Reg. CEE 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed
agroalimentari;
d) Reg. CEE 2082/92 relativo all'attestazione di specificita' dei
prodotti agricoli alimentari.
3. Sono inoltre considerate di qualita' le produzioni vitivinicole
DOC, DOCG e IGT ottenute ai sensi della Legge 10 febbraio 1992, n.
164 Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini .
Art. 5
Beneficiari
1. Possono ottenere i contributi previsti dall'articolo 6 i seguenti
soggetti:
a) le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari
che svolgono almeno una delle seguenti attivita':
a.1) raccolta di prodotti agricoli spontanei,
a.2) produzione di prodotti agricoli e alimentari,
a.3) trasformazione di prodotti agricoli o alimentari,
a.4) confezionamento di prodotti agricoli o alimentari;
b) le organizzazioni dei produttori iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24;
c) le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi
dell'articolo 11 del Regolamento (CE) 2200/96;
d) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
dell'articolo 5 della L.R. n. 24 del 2000;
e) le societa' di servizi specificamente qualificate per la
realizzazione di progetti di rintracciabilita'.
2. Le imprese che svolgono esclusivamente attivita' di
commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano
il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cu alle lettere
a), b) e c) del comma 1.
3. Le societa' di cui alla lettera e) del comma 1 devono:
a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di
soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1;
b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come
individuati alla lettera a) del presente comma;
c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilita', in
condizione di parita', di tutti i soggetti della filiera
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), e c) del
comma 1.
Art. 6
Contributi
1. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3,
comma 1, e all'art. 4, comma 1, non possono superare il cinquanta
per cento della spesa ammissibile. Essi devono in ogni caso essere
contenuti entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea e non
superare la cifra di 900.000 Euro per progetto.
2. Per le imprese di produzione, trasformazione e confezionamento di
prodotti non elencati all'Allegato I) dell'art. 32 del Trattato
d'istituzione della Comunita' Europea, nonche? per le imprese che
svolgono esclusivamente attivita' di commercializzazione, l'importo
massimo totale del contributo non potra' superare i 100.000 Euro.
Art. 7
Priorita'
1. Nell'ambito delle richieste di contributo viene data priorita' ai
progetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda
agricola all'unita' consumatore.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, e' accordata
preferenza ai progetti che:
a) contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti
dalla deliberazione della Giunta di cui all'art. 10;
b) prevedono l'utilizzo di una quota prevalente di produzioni
agricole ottenute in Emilia-Romagna;
c) garantiscono una ricaduta adeguata e duratura dei vantaggi,
derivanti dalla realizzazione del progetto, sulle imprese agricole;
d) prevedono accordi aziendali, gia' conclusi, finalizzati alla
riorganizzazione e valorizzazione del lavoro e delle risorse umane.
Art. 8
Spese ammissibili
1. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese
per:
a) consulenze esterne, fino a un massimo del trenta per cento della
spesa complessiva ammissibile;
b) apporto professionale specialistico del personale dipendente,
fino ad un massimo del trenta per cento della spesa complessiva
ammissibile;
c) acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilita';
d) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su
prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze
chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;
e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e
determinato, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa
complessiva ammissibile;
f) personale destinato all'inserimento dei dati riguardanti il
sistema di rintracciabilita', fino ad un massimo del venti per cento
della spesa ammissibile;
g) attivita' mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle
metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse
umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del quindici
per cento della spesa ammissibile;
h) test finalizzati al sistema di rintracciabilita', fino ad un
massimo del cinque per cento della spesa ammissibile; i test devono
essere eseguiti da laboratori accreditati SINAL per le analisi
effettuate;
i) tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche,
fisiche, meccaniche o microbiologiche, effettuate da laboratori o
centri accreditati SIT;
j) tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la
concessione del primo certificato di conformita' di cui ai commi 2 e
4 dell'articolo 2.
2. Le spese previste alle lettere a) e b) del comma 1 non possono
complessivamente superare il trenta per cento del totale della spesa
ammissibile.
3. Non sono, comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1,
qualora effettuate per l'applicazione di norme prescrittive
comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 9
Revoche e sanzioni
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3, la Regione
Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente
legge nei casi e con le modalita' previste dall'art. 18 della L.R.
30 maggio 1997, n. 15.
Art. 10
Norma finale
1. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalita'
attuative della presente legge. Con il medesimo atto sono indicate
le necessarie specificazioni delle priorita' e preferenze di cui
all'art. 7.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica il
Titolo IV della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Per le finalita' e gli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unita'
previsionali di base e negli afferenti capitoli del bilancio
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40.
Art. 12
Esame comunitario
1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di
compatibilita' da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai
sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.
Art. 13
Modifiche della L.R. 8 settembre 1997, n. 33
1. L'art. 9 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 Interventi per lo
sviluppo di sistemi di qualita' nel settore agroalimentare , e'
sostituito dal seguente:
Art. 9
Programma degli interventi
1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva
un programma annuale di interventi. Il programma individua gli
obiettivi e puo' stabilire ulteriori priorita' rispetto a quelle
previste dall'art. 5, nonchè eventuali esclusioni tra le categorie
di beneficiari di cui all'art. 4.
2. Il programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee
programmatiche della politica agricola comunitaria.
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