Espandi Indice

Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 2671
Presentato in data: 04/03/2002
Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio (delibera di Giunta n. 301 del 25 02 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

INDICE
Art. 1 -
Finalita' della legge
TITOLO I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI
Art. 2 -
Interventi promossi dalla Regione
Art. 3 -
Programma regionale
Art. 4 -
Attuazione del programma
Art. 5 -
Studio di fattibilita'
Art. 6 -
Programma attuativo
Art. 7 -
Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi
regionali
TITOLO II - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI OPERE INCONGRUE
Art. 8 -
Opere incongrue e progetti di ripristino
Art. 9 -
Contributi regionali
Art. 10 -
Misure per la salvaguardia del patrimonio architettonico
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11 -
Norme transitorie
Art. 12 -
Norma finanziaria
Art. 13 -
Abrogazioni
Art. 1
Finalita' della legge
1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici
e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della
qualita' architettonica dei centri urbani, e il recupero del valore
paesaggistico del territorio anche attraverso l'eliminazione delle
opere incongrue.
2. La presente legge individua le attivita' finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le
modalita' di programmazione ed erogazione di contributi regionali
diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI
Art. 2
Interventi promossi dalla Regione
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione
programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla
predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:
a)piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di
singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto
urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente
caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani
devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il
recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della
qualita' ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si
inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e
spaziale;
b)programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei
relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi
devono perseguire l'integrazione fra le risorse e gli interventi
pubblici e privati, anche attraverso la predisposizione di progetti
innovativi volti a prevenire fenomeni di degrado, mediante
interventi sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;
c)opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione
pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi
storici, dirette a ricostituire un rapporto architettonico e
urbanistico fra tali spazi e il tessuto edificato circostante;
d)opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di
edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di
pertinenza, compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs 24
ottobre 1999, n. 490 recante Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 ovvero
individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica
comunali. Le opere possono riguardare edifici, situati nel
territorio urbano o rurale, di proprieta' degli Enti locali, con
esclusione di quelli destinati a funzioni di edilizia residenziale
pubblica, ovvero edifici di proprieta' di IPAB, enti religiosi o
altri soggetti privati, con priorita' per gli edifici destinati a
finalita' sociali o culturali;
e)espletamento di procedure concorsuali, per la progettazione di
nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente, che presentino i requisiti di apertura,
pubblicita' e trasparenza individuati dal programma regionale di cui
all'art. 3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani
progettisti alle procedure concorsuali, puo' essere previsto anche
il sostegno per il rimborso spese per i concorrenti che non
risultino vincitori;
f)progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse
architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualita'
funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad
attivita' di particolare interesse sociale o culturale ovvero
ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza
storico-artistica e paesaggistico-ambientale;
g)inserimento di opere d'arte in edifici pubblici e nelle loro aree
di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione o di recupero
degli stessi. Per opere d'arte si intendono opere delle arti
plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche,
caratterizzate da un rapporto di integrazione con l'architettura in
cui si inseriscono, eseguite da artisti scelti, dall'Amministrazione
pubblica titolare dell'immobile o dell'area nei quali dovranno
trovare collocazione, attraverso apposita procedura concorsuale;
h)acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici d'interesse
storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di
incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse
generale non residenziale. L'acquisto puo' interessare anche solo
parti degli immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla
proprieta';
i)studi e ricerche ed altre iniziative a carattere culturale o
divulgativo, volti alla conoscenza del patrimonio architettonico
storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;
l)interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico,
culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto, non
conseguenti ad eventi calamitosi per i quali siano previste apposite
misure di intervento, statali o regionali, ovvero interessati da
degrado delle strutture portanti, dovuto ad agenti specifici
connessi alla natura dei materiali da costruzione impiegati;
m)eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal
Titolo II della presente legge.
2. Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente
legge non possono coincidere con interventi oggetto di contributi
regionali ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 recante Norme in
materia di riqualificazione urbana .
Art. 3
Programma regionale
1. Al fine di conseguire le finalita' indicate all'art. 1, il
Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione
della qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito
denominato programma regionale.
2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche
generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico
artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della regione.
Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle
attivita' di programmazione dei diversi settori regionali e degli
Enti locali che concorrono al perseguimento delle medesime
finalita'.
3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in
particolare:
a)a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso
l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici
finanziari previsti dalla presente legge;
b)ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito delle
tipologie di interventi definiti dall'art. 2, con particolare
attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei
comuni con un minor numero di abitanti;
c)a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse
finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle
risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti
degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;
d)a definire i requisiti di ammissibilita' delle richieste di
contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
e)a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le
percentuali massime di finanziamento ammissibili.
4. La proposta del programma regionale e' predisposta dalla Giunta
regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali,
di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante Riforma
del sistema regionale e locale .
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma
regionale, la Regione puo' concludere accordi con altre
Amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti
privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali
con le attivita' dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle
finalita' di cui all'art. 1.
6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscono il
cofinanziamento degli interventi promossi dalla Regione con risorse
di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la
definizione dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel
rispetto della legislazione e degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei
terzi. Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla
Giunta regionale e sono condizionati alla conferma delle loro
previsioni nella delibera di approvazione del programma.
7. Il programma regionale puo' prevedere la facolta' per i Comuni di
ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi
valutati positivamente nell'ambito delle procedure di selezione di
cui all'art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.
8. Il programma regionale puo' stabilire l'accantonamento di risorse
per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l)
dell'art. 2, nonche? degli interventi promossi dalla Regione ai
sensi del comma 2 dell'art. 7, disciplinando i criteri e le
modalita' di assegnazione dei relativi contributi.
Art. 4
Attuazione del programma
1. La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle
previsioni del programma regionale, predispone periodicamente uno o
piu' bandi per la selezione degli interventi da ammettere a
finanziamento.
2. Il bando specifica, in particolare:
a)i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi
prioritari individuati dal programma regionale;
b)i soggetti che possono presentare le domande di contributo;
c)i termini e le modalita' per la presentazione alla Giunta
regionale delle domande;
d)i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di
contributo;
e)le risorse destinate al finanziamento degli interventi
selezionati.
Art. 5
Studio di fattibilita'
1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di
fattibilita', diretto a specificare, secondo le indicazioni
contenute nel bando regionale, i seguenti elementi:
a)l'intervento per il quale si chiede il finanziamento e le sue
principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi
e delle fasi attuative previste;
b)la rappresentazione e analisi dello stato degli immobili e del
tessuto urbano o del territorio rurale interessati dall'intervento;
c)la valutazione dei piu' significativi effetti che potranno
derivare dalla realizzazione dell'intervento e la loro
corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma
regionale;
d)le risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione
dell'intervento;
e)le forme di gestione delle opere realizzate.
2. Contemporaneamente alla presentazione alla Regione, copia della
domanda e dello studio di fattibilita' sono inviati al Comune
territorialmente competente, il quale valuta la conformita'
dell'intervento prospettato con gli strumenti di pianificazione
urbanistica e la congruita' dello stesso con le politiche comunali
volte alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, dei beni
naturali e ambientali nonche? del patrimonio storico-artistico e
architettonico presente nel territorio. Copia della domanda per gli
interventi di cui alle lettere a), d) e m) del comma 1 dell'art. 2
e' inviata altresi' alla Provincia, la quale si esprime in merito
alla conformita' degli stessi con la pianificazione territoriale e
con le politiche provinciali in campo ambientale e di tutela del
territorio.
3. Il Comune e la Provincia si esprimono entro i sessanta giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande. Trascorso tale termine la Giunta regionale procede comunque
alla valutazione delle domande.
4. Il programma regionale puo' prevedere particolari tipologie di
intervento per le quali la domanda di contributo puo' essere
presentata anche a prescindere dalla redazione dello studio di
fattibilita'. In tali casi il Comune e la Provincia si esprimono
sugli elaborati allegati alla domanda di contributo indicati dallo
stesso programma.
5. L'Istituto per i Beni artistici, Culturali e Naturali (IBACN)
assicura il supporto metodologico e conoscitivo per l'elaborazione
degli studi di fattibilita'. L'IBACN svolge la medesima attivita' di
supporto a favore dei Comuni per la valutazione degli studi di
fattibilita' prevista dal comma 2, qualora non abbia concorso
all'elaborazione degli stessi.
Art. 6
Programma attuativo
1. La Giunta regionale approva un programma attuativo per il
finanziamento degli interventi ammessi a contributo.
2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di
contributo la Giunta regionale si avvale di un apposito nucleo di
valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel
programma regionale.
3. Il nucleo di valutazione si esprime altresi' su ogni altro
oggetto sottopostogli dalla Giunta inerente all'applicazione della
presente legge.
4. La Giunta puo' procedere annualmente alla revisione dei programmi
attuativi, disponendo in particolare:
a)l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse
aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino
disponibili per rinuncia o revoca;
b)l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in
ragione del livello di definizione progettuale e della presenza
delle condizioni di attuabilita' degli stessi;
c)la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati,
per comprovate ragioni sopravvenute.
5. Il programma attuativo disciplina le modalita' di erogazione dei
contributi e di rendicontazione finanziaria, nonche? i casi e le
modalita' di revoca degli stessi.
6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione
degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio
dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della
documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere
realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le
modalita' definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione puo'
richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre
verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante
controlli in loco, anche a campione.
Art. 7
Disposizioni particolari
in merito all'assegnazione dei contributi regionali
1. L'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge per
la realizzazione o il recupero di edifici di proprieta' di soggetti
privati e' subordinata alla stipula di una convenzione con la quale
il proprietario si impegni a favore del Comune a garantire
l'accessibilita' ai visitatori, per una parte significativa
dell'edificio e delle relative pertinenze. La convenzione stabilisce
la durata del vincolo e regola il contenuto ed i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto dell'entita' del
contributo, della tipologia degli interventi e del valore
storico-artistico dell'edificio. Le previsioni della convenzione
sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del
proprietario.
2. Nei casi di particolare interesse pubblico, individuati dal
programma regionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 3, la Regione
puo' proporre ai proprietari di edifici di interesse
storico-artistico l'erogazione di un contributo per la realizzazione
degli interventi di recupero edilizio necessari. Il contributo e'
assegnato dalla Giunta regionale, previa stipula di apposita
convenzione con la quale sono individuati puntualmente gli
interventi che il proprietario si impegna a realizzare e sono
disciplinate le procedure indicate ai commi 5 e 6 dell'art. 6.
3. Nei casi di cofinanziamento degli interventi da parte di soggetti
privati, la convenzione di cui al comma 6 dell'art. 3, puo'
prevedere particolari forme di pubblicita' della sponsorizzazione
dei lavori oggetto del contributo. In tali casi l'erogazione del
contributo regionale e' subordinata all'accettazione da parte dei
beneficiari delle previsioni della convenzione.
TITOLO II
INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE
DI OPERE INCONGRUE
Art. 8
Opere incongrue e progetti di ripristino
1. Ai fini della presente legge si definiscono opere incongrue le
costruzioni e gli esiti di interventi di trasformazione del
territorio che per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche
o per caratteristiche tipologiche e funzionali, alterano in modo
permanente l'identita' storica, culturale o paesaggistica dei
luoghi.
2. Non rientrano nella nozione di opere incongrue gli immobili
costruiti in violazione di norme di legge o di prescrizioni di
strumenti di pianificazione territoriali e urbanistici ovvero
realizzate in assenza o in difformita' dai titoli abilitativi, per i
quali trova applicazione la disciplina in materia di opere abusive.
3. La Regione puo' definire con atto di indirizzo e coordinamento di
cui al comma 1 dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante
Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio , ulteriori
elementi che connotano le opere incongrue e i criteri generali per
la loro individuazione.
4. Il Comune, nell'ambito del Piano strutturale comunale (PSC), puo'
individuare le opere incongrue presenti nel proprio territorio,
definendo gli obiettivi di qualificazione del territorio che con la
eliminazione totale o parziale delle stesse si intendono realizzare
e gli indirizzi e direttive in merito agli interventi di ripristino
da attuare.
5. Il Comune, con il Piano operativo comunale (POC), disciplina gli
interventi di trasformazione da realizzare per l'eliminazione totale
o parziale delle opere incongrue e per il ripristino del valore
paesaggistico, architettonico o ambientale del luogo, in conformita'
alle previsioni del PSC.
6. Ai fini di cui al comma 5, il Comune puo' attivare una procedura
negoziale con i soggetti proprietari degli immobili, secondo le
modalita' previste dall'art. 18 della L.R. n. 20 del 2000, nonche?
promuovere la partecipazione di soggetti interessati all'attuazione
dell'intervento di ripristino, attraverso un procedimento ad
evidenza pubblica.
7. La deliberazione di approvazione del POC di cui al comma 5
determina la sottoposizione delle opere incongrue e delle aree
oggetto di ripristino a vincolo preordinato all'esproprio e comporta
la dichiarazione di pubblica utilita' degli interventi ivi indicati.
8. Fuori dai casi di cui al comma 6, il Comune per dare attuazione
alle previsioni del POC, provvede all'approvazione e alla
realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla legge
per le opere pubbliche comunali e, qualora non abbia acquisito la
proprieta' degli immobili, avvia la fase di emanazione del decreto
di esproprio, secondo la normativa vigente.
9. In via transitoria, nei Comuni dotati di strumenti urbanistici
approvati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'individuazione delle opere
incongrue e' attuata, anche attraverso apposita variante, nei casi e
limiti definiti dagli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000, e gli
interventi di ripristino sono soggetti a piano particolareggiato di
iniziativa pubblica.
10. L'individuazione di opere incongrue puo' essere operata anche
attraverso un accordo di programma promosso dalla Regione, dalla
Provincia o dal Comune.
Art. 9
Contributi regionali
1. Possono accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle
opere incongrue i Comuni che abbiano adottato o approvato lo
strumento urbanistico contenente l'individuazione delle opere
incongrue e la previsioni degli interventi di ripristino, di cui ai
commi 4 e 9 dell'art. 8, in data antecedente all'emanazione del
bando attuativo del programma regionale.
2. I Comuni provvedono a presentare alla Giunta regionale copia
dello strumento urbanistico, corredato da uno studio di fattibilita'
predisposto ai sensi dell'art. 5, ovvero da copia del POC o del
piano particolareggiato adottato o approvato, secondo quanto
disposto dai commi 5 e 9 dell'art. 8.
3. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
a)l'acquisizione delle opere incongrue e delle aree oggetto di
ripristino ovvero l'indennita' di esproprio e le spese delle
procedure espropriative;
b)la realizzazione degli interventi di ripristino, ivi comprese le
spese di progettazione.
4. L'erogazione del contributo e' subordinata all'avvenuta
conclusione dell'iter approvativo degli strumenti di cui ai commi 1
e 2 entro il termine perentorio definito dal piano attuativo.
Art. 10
Misure per la salvaguardia
del patrimonio architettonico
1. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio
architettonico, il Sindaco puo' intimare ai proprietari la
realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da
fenomeni di degrado.
2. Parimenti il Sindaco puo' intimare ai proprietari, per ragioni di
salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare
interventi:
a)di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle
recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al
pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
b)di rimozione di strutture precarie che contrastano con le
caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi.
3. I proprietari degli immobili di cui ai commi 1 e 2 provvedono a
presentare la denuncia di inizio attivita', ove richiesta, e a
realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato
dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il
Comune ha facolta' di realizzare direttamente gli interventi
necessari.
4. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli
interventi sono posti a carico del proprietario dell'immobile e il
Comune provvede al loro recupero. Per opere di particolare interesse
pubblico l'onere delle spese puo' essere sostenuto in tutto o in
parte dal Comune, ferma restando la possibilita' di accedere ai
contributi previsti dalla presente legge, secondo quanto disposto
dal programma regionale di cui all'art. 3.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11
Norme transitorie
1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16
febbraio 1989, n. 6 recante Provvedimenti per il recupero edilizio,
urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici , che risultano
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima Legge n. 6
del 1989.
2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei
contributi si intende avviato:
a)per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi
nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal
Consiglio regionale in data antecedente all'entrata in vigore della
presente legge;
b)per gli studi di fattibilita' e i piani di recupero, per i quali i
Comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi
professionali in data antecedente all'entrata in vigore della
presente legge, a condizione che i suddetti provvedimenti comunali,
corredati dalla documentazione prescritta, pervengano alla Regione
entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40.
Art. 13
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 11, la L.R. 16 febbraio
1989, n. 6 e' abrogata.
Art. 1
Espandi Indice