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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3002
Presentato in data: 05/06/2002
Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva (delibera di Giunta n. 950 del 03 06 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro dell'assetto costituzionale
vigente ed in conformita' alla normativa comunitaria, promuove
l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, nonche? la
qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.
2. In particolare, la presente legge favorisce:
a)
l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione
delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari
e salvaguardia dell'ambiente;
b)
l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali,
attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari ed
agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente o
legati alla tradizione e alla cultura del territorio regionale;
c)
la diffusione d'informazioni sugli aspetti storici, culturali,
antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio
d'origine.
Art. 2
Attivita' regionale
1. Sono di competenza della Regione:
a)
definire il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare;
b)
coordinare le attivita' realizzate dalle Province e fornire supporti
di dimensione regionale, necessari per il loro efficace svolgimento;
c)
favorire l'accesso alle informazioni in materia di produzioni e
consumi alimentari da parte dei cittadini e delle loro forme
associative, anche attraverso appropriate iniziative di
comunicazione;
d)
promuovere percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o
nelle aziende agricole aderenti ai programmi della Regione, intesi a
sviluppare in modo coordinato attivita' didattiche, formative ed
informative;
e)
promuovere, anche in collaborazione con le Universita' ed Istituti
specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale
rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione,
dell'alimentazione e dell'educazione alimentare.
Art. 3
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale,
approva il programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare.
2. Il programma, avente durata triennale, definisce:
a)
le linee di orientamento dei consumi e di educazione alimentare;
b)
gli interventi di dimensione regionale;
c)
i criteri per la ripartizione delle risorse alle Province.
Art. 4
Modalita' di intervento
1. Le attivita' di competenza regionale sono realizzate direttamente
o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.
2. La Giunta regionale per realizzare gli interventi di cui all'art.
3, comma 2, lett. b), e nel rispetto della normativa regionale sulla
selezione dei contraenti, puo' affidarne l'esecuzione a soggetti di
accertata competenza ed esperienza nel settore, stipulando con i
medesimi apposite convenzioni nelle quali sono disciplinati i
reciproci rapporti contrattuali, con particolare riferimento ai
progetti ed agli interventi da realizzare nonche? alle modalita' di
finanziamento regionale, alle obbligazioni ed agli oneri derivanti.
3. In particolare gli interventi di cui all'art. 2, lettera e), sono
realizzati attraverso gli enti di formazione accreditati.
Art. 5
Attivita' di competenza delle Province
1. Le funzioni concernenti l'attuazione degli interventi di
orientamento dei consumi e di educazione alimentare a livello locale
spettano alle Province, in conformita' a quanto disposto dall'art.
3, comma 2, lett. e) della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive
modificazioni.
2. Le Province, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
possono avvalersi dei Servizi di igiene degli alimenti e della
nutrizione, istituiti presso le Aziende Unita' sanitarie locali.
Art. 6
Assegnazione delle risorse finanziarie
1. La Giunta regionale assegna annualmente alle Province le risorse
finanziarie necessarie e stabilisce i termini e le modalita' con i
quali le stesse presentano la relazione annuale conclusiva, relativa
agli interventi realizzati, in conformita' agli orientamenti
definiti dal programma di cui all'art. 3.
2. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione di interventi
non conformi al programma di cui all'art. 3, le somme
corrispondenti, se gia' erogate, potranno essere decurtate dalle
risorse che verranno assegnate nell'anno seguente, ovvero dovranno
essere restituite alla Regione.
Art. 7
Commissione regionale di coordinamento
1. E' istituita la Commissione regionale di coordinamento per
l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare.
2. La Commissione ha il compito di:
a)
formulare proposte per la definizione del programma regionale di cui
all'art. 3;
b)
valutare congiuntamente il raggiungimento degli obiettivi a livello
locale e sull'intero territorio regionale e la loro coerenza
rispetto alle linee definite dal programma di cui all'art. 3;
c)
coordinare e rendere organici sul territorio regionale gli
interventi di orientamento dei consumi e di educazione alimentare.
3. La Commissione, nominata con atto della Giunta regionale, e'
composta da:
a)
Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo
delegato, con funzione di presidente;
b)
Assessori provinciali competenti in materia di agricoltura o loro
delegati.
4. Alle riunioni della Commissione partecipa, in funzione di
supporto tecnico, il dirigente regionale competente in materia di
orientamento dei consumi e di educazione alimentare o suo delegato e
partecipano, in relazione agli argomenti trattati, il dirigente
regionale competente in materia di sanita' ed il dirigente regionale
competente in materia di istruzione e formazione professionale o
loro delegati.
Art. 8
Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva
1. La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate, nonche? di prodotti tipici e
tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente, all'interno dei servizi di
ristorazione collettiva.
2. Ai fini della presente legge, si intendono servizi di
ristorazione collettiva i servizi di ristorazione prescolastica,
scolastica, nonche? quelli di ristorazione universitaria di cui
all'art. 7 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 50, i servizi di
ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e
semiresidenziali per anziani ed altre categorie svantaggiate,
gestiti da Enti pubblici o da soggetti privati in regime di
convenzione.
3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi tra gli
Enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli
altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le
modalita' operative per favorire il consumo dei prodotti di cui al
comma 1.
Art. 9
Forniture e loro aggiudicazione
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 59, comma 4 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli appalti pubblici relativi ai
servizi di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi
dell'art. 23, comma 1, lett. b) del DLgs 17 marzo 1995, n. 157 e
successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti alimentari ed agroalimentari
offerti.
2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di
servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari
destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti
forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura non
inferiore al 50 per cento da prodotti provenienti da coltivazioni
biologiche, integrate, prodotti tipici e tradizionali, riconosciuti
ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali
di base o nell'ambito di quelle gia' esistenti e relativi capitoli
del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40.
2. Per gli interventi di formazione di cui all'art. 2, lettera e),
si fa fronte con i fondi allocati nel bilancio regionale per la
formazione professionale di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
Art. 11
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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