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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3335
Presentato in data: 10/09/2002
Interventi straordinari della Regione Emilia- Romagna per contribuire a fronteggiare la crisi argentina (delibera di Giunta n. 1637 del 09 09 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle competenze di
politica estera dello Stato, promuove e attiva iniziative per
contribuire a far fronte alla grave crisi economica e finanziaria
che ha colpito la Repubblica Argentina, coinvolgendo la numerosa
comunita' di origine italiana e, all'interno di questa,
emiliano-romagnola.
2. Nel porre in essere le iniziative di cui all'articolo 2, la
Regione Emilia-Romagna assicura il piu' ampio coordinamento con gli
eventuali interventi dello Stato concernenti le medesime finalita'.
Art. 2
Iniziative
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna
realizza:
a) iniziative di sviluppo locale in Argentina, ed in particolare
interventi mirati allo sviluppo locale delle zone del Paese piu'
colpite dalla crisi economica, con specifico riferimento a quelle in
cui e' presente la comunita' degli emiliano-romagnoli;
b) azioni di sviluppo professionale e di sviluppo di supporto
all'autoimprendito-
rialita' nei confronti degli appartenenti alla comunita' italiana in
Argentina che intendano rientrare in Emilia-Romagna, avvalendosi:
b1) degli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente in
materia di formazione e mercato del lavoro per favorire
l'instaurazione di rapporti di lavoro e di collaborazione con
imprese operanti nella regione Emilia-Romagna;
b2) degli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente per
favorire la creazione di nuove imprese nel territorio
emiliano-romagnolo;
c) iniziative straordinarie di assistenza a favore di emigrati in
Argentina che versino in stato di gravissimo bisogno, erogando,
anche d'intesa o per il tramite dei Consolati italiani in Argentina
o delle Associazioni degli emiliano-romagnoli in Argentina,
contributi assistenziali straordinari a emigrati emiliano-romagnoli
o a loro familiari e discendenti, nonche' disponendo interventi di
prima emergenza per favorire l'accoglienza di appartenenti alla
comunita' italiana in Argentina che intendano stabilirsi in
Emilia-Romagna.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche tramite
convenzioni con enti pubblici e privati dotati della necessaria
competenza, cui potranno essere affidate ulteriori attivita' di
studio, assistenza, consulenza, tutoraggio e supporto che
favoriscano la realizzazione degli interventi stessi.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere
straordinario e sono limitati ad un biennio dall'entrata in vigore
della legge medesima.
Art. 3
Piano annuale degli interventi
1. La Giunta regionale delibera, per ciascun anno di attuazione
della presente legge, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione
e dell'immigrazione di cui all'art. 20 della L.R. 21 febbraio 1990,
un piano nell'ambito del quale vengono individuati modalita' e
criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Ai
fini di cui al comma 2 dell'art. 1, ciascun piano e' comunicato ai
competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli
interventi da esso previsti non possono avere attuazione fino al
decorso di venti giorni da detta comunicazione.
2. Ai fini dell'attuazione di iniziative coerenti con le finalita'
della presente legge e da svolgersi in raccordo con altre Regioni
italiane, la Giunta regionale e' autorizzata inoltre a disporre
l'erogazione di un contributo straordinario non superiore a 136.000
Euro a favore dell'Osservatorio interregionale per la cooperazione
allo sviluppo - Organizzazione non lucrativa - ONLUS con sede in
Roma, Via del Caravaggio n. 99.
3. La Giunta riferisce al Consiglio regionale in merito alla
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art 4
Norma finanziaria
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si
fa fronte con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito
della Unita' previsionale di base 1.7.2.2.29100 - Fondi speciali -
per provvedimenti in corso di approvazione a valere sul Capitolo
86350 Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese
correnti secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 21
dell'elenco n. 2 allegato alla legge dell'assestamento del Bilancio
di previsione per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale
2002/2004 dell'1 agosto 2002, n. 19 e con l'istituzione di appositi
capitoli nell'ambito di una specifica Unita' previsionale di base,
nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della
necessaria disponibilita'.
2. Per l'esercizio 2002, ove necessario, la Giunta della Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata ad apportare con proprio atto le
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a norma
di quanto disposto dall'articolo 10 della L.R. 28 dicembre 2001, n.
50 e per gli esercizi successivi sara' la legge annuale del bilancio
di previsione a determinare l'entita' degli stanziamenti ai sensi di
quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
Art 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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