Oggetto n. 3472
Presentato in data:
22/10/2002
Norme
concernenti la localizzazione di impianti fissi per
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la
telefonia mobile (delibera di Giunta n. 1899 del
21 10 02).
Testo:
Art. 1
Procedure di localizzazione
1. Al fine di proteggere la salute dei cittadini, assicurare la
salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente,
nel rispetto dei principi costituzionali e dei principi fondamentali
della legislazione statale in materia, le disposizioni della L.R. 31
ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela della salute e la
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico si
applicano anche alle infrastrutture di telecomunicazioni definite
strategiche dal DLgs 4 settembre 2002, n. 198.
2. Le funzioni di cui al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 30/00 sono
validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per
l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei
suoi componenti.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di localizzazione di impianti fissi per
l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano le disposizioni della L.R. 30/00 secondo quanto stabilito
all'art. 1.
Art. 3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.