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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3502
Presentato in data: 28/10/2002
Modifiche alla L. R. 30 gennaio 2001, n.1, concernente 'Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)' (28 10 02).

Presentatori:

Alni Daniele Democratici di Sinistra
Amato Rosalia Partito della Rifondazione Comunista
Bignami Marcello Alleanza Nazionale
Dragotto Giorgio Forza Italia
La Forgia Antonio Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari

Testo:

                               Art. 1
Modifiche all'articolo 3 della L.R. 1/01
1. L'articolo 3 della L.R. 1/01 e' sostituito dai seguenti:
Art. 3
Composizione e procedimento
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal
Presidente e da altri otto componenti.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del
Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale
della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto
organo della Regione, il Presidente e i componenti devono possedere
competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno
uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici,
ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di
controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilita'
richiesti dalla legislazione regionale.
3. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore
delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono versare
nelle situazioni di incompatibilita' individuate dall'articolo 4.
4. Alla costituzione del CORECOM, fermi i requisiti di cui al comma
2 e ferme le cause di incompatibilita' di cui all'articolo 4, non si
applicano le disposizioni procedurali di cui al Titolo I, Capo II
della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
5. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Presidente
del Comitato e' nominato dal Consiglio regionale con votazione a
maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il
quorum nelle prime due votazioni si procede alla nomina con
maggioranza semplice. La proposta deve essere motivata e
accompagnata dal relativo curriculum. La nomina del Presidente del
CORECOM precede quella degli altri componenti.
6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'. Il voto e'
espresso, a pena di nullita', esclusivamente sulle persone proposte
dai consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati
positivamente e corredati della relativa dichiarazione di
ammissibilita' da parte della competente Commissione consiliare,
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed
il relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione
all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria
generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale
del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla
trasmissione delle proposte pervenute alla competente Commissione
consiliare.
7. La Commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, procede
alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si pronuncia
motivatamente sulla ammissibilita' o meno delle stesse; provvede,
inoltre, alla mera annotazione delle eventuali situazioni di
incompatibilita' di cui all'articolo 4. I risultati delle verifiche
effettuate e le corrispondenti dichiarazioni di ammissibilita' o di
inamissibilita', nonche? le annotazioni sono riportati nel parere
formulato dalla Commissione, che deve essere licenziato entro
quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 6.
8. Il Presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni dalla
avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:
a)
dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della avvenuta
rimozione di ogni causa di incompatibilita' di cui all'articolo 4,
qualora esse sussistano;
b)
trasmettere copia della piu' recente dichiarazione dei redditi e
della situazione patrimoniale.
9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve essere
aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro 20 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione e' pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 3 bis
Durata in carica
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in
carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del
Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo
inferiore a due anni e sei mesi.
2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,
a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di
impedimento, nonche? svolgere le funzioni di Presidente in caso di
anticipata cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina
del nuovo Presidente.
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si
applica se le persone da eleggere siano piu' di una; in tal caso il
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero
delle persone da eleggere.
4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si
procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal
verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o
piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della
carica.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 5
dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si e'
verificata la cessazione anticipata..
Art. 2
Modifiche all'articolo 4 della L.R. 1/01
1. L'articolo 4 della L.R. 1/01 e' sostituito dal seguente:
Art. 4
Incompatibilita'
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le cariche di Presidente e di
componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti
situazioni:
a)
membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
b)
componente del Governo nazionale;
c)
Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,
consigliere regionale;
d)
Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale o
circoscrizionale, Assessore comunale o provinciale o
circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e)
Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, o di societa' a prevalente capitale
pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o
comunali;
f)
detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e
movimenti politici;
g)
amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o
private operanti nel settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio
della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio
risparmiatore delle societa' commerciali e delle societa'
cooperative non versa in situazioni di incompatibilita',
h)
titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i
soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i)
dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Sussiste in ogni caso incompatibilita' con la funzione di:
a)
magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale, nonchè di giudice di pace;
b)
avvocato presso l'Avvocatura dello Stato;
c)
membro delle Forse armate o di Polizia in servizio.
3. La carica di Presidente o di componente del CORECOM non e'
cumulabile con altre cariche attribuite a seguito di nomine di
competenza regionale.
4. Ciascun componente del Comitato e' tenuto a comunicare
tempestivamente al Presidene del Comitato ed al Presidente del
Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano
configurare cause di incompatibilita'
Art. 3
Modifiche all'articolo 5 della L.R. 1/01
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 1/01 e'
inserita la seguente:
b bis) nel caso di mancanza o infedelta' delle dichiarazioni o degli
adempimenti di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, fatta salva la
manifesta buona fede o colpa lieve.
Art. 4
Abrogazione dell'articolo 7 della L.R. 1/01
1. L'articolo 7 della L.R. 1/01 e' abrogato.
Art. 5
Modifiche all'articolo 19 della L.R. 1/01
1. Il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. 1/01 e' cosi' sostituito:
6. Il rinnovo del CORECOM non puo' avvenire se non dopo il termine
della proroga straordinaria.£.
Art. 6
Abrogazione dell'articolo 20 della L.R. 1/01
1. L'articolo 20 della L.R. 1/01 e' abrogato.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla nomina
del Presidente e alla elezione dei componenti del CORECOM si procede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Sono fatte salve tutte le attivita' espletate fino al 14 luglio
2002, nonchè gli effetti di tutti gli atti e provvedimenti, adottati
dal CORECOM eletto con deliberazione consiliare n. 1717 del 26
luglio 2001.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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