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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3563
Presentato in data: 12/11/2002
Modifica dell'art. 233 della LR 21 aprile 1999, n. 3 in materia di autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni sportive su strada (delibera di Giunta n. 2096 dell'11 11 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Modifica dell'articolo 233, L.R. 3/99
1. L'articolo 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ( Riforma del
sistema regionale e locale ), e' sostituito dal seguente:
Art. 233
Competizioni su strada
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui
all'articolo 9 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 ( Nuovo codice della
strada ), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei
seguenti enti:
a)
Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o
vicinali di un solo Comune;
b)
Province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione alle autorita'
di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, qualora la
competizione interessi il territorio di piu' province,
l'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo
la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara,
previa intesa con le altre Province interessate.
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno
quindici giorni prima della manifestazione per quelle che
coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni
prima per quelle che coinvolgono il territorio di piu' comuni.
5. Gli enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di
nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 4 del DLgs n. 285 del 1992,
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il
nulla osta si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le
autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui
al DLgs n. 285 del 1992.£.
Art. 2
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al
momento di entrata in vigore della presente legge sono conclusi
secondo le disposizioni previgenti.
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