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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3673
Presentato in data: 10/12/2002
Disciplina dei beni regionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (delibera di Giunta n. 2381 del 09 12 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Sostituzione dell'art. 2
della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. L'art. 2 della L.R. n. 10 del 2000 e' sostituito dal seguente:
Art. 2
Modifiche di classificazione
1. La classificazione di ogni singolo bene in una delle categorie
indicate nel precedente art. 1 e' effettuata, in base alla natura,
alla destinazione ed all'utilizzo del bene medesimo, dal
responsabile della struttura competente in materia di demanio e
patrimonio. La classificazione ha luogo all'atto dell'acquisizione
del bene ovvero al momento in cui intervengano variazioni nella
destinazione o nell'utilizzo del bene medesimo..
Art. 2
Modifiche all'art. 4 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 dopo la
parola definisce e' inserita la seguente locuzione: le categorie dei
beni mobili durevoli da inventariare, nonché.
Art. 3
Modifiche all'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Alla rubrica dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
aggiunta al termine la parola indisponibili.
2. Al comma 1 dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 dopo la
parola concessione e' inserita la seguente locuzione: nel rispetto
degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 le
parole dalla Giunta regionale sono sostituite dalla seguente
locuzione: dal responsabile della struttura competente in materia di
demanio e patrimonio.
4. Al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 dopo la
parola pubblico e' inserita la seguente locuzione: o una societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Al comma 6 dell'art. 6 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 le
parole dalle leggi statali e sono sostituite dalle seguenti: da
altre leggi.
Art. 4
Modifiche all'art. 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Al comma 1 dell'art. 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione previa deliberazione della Giunta regionale di
approvazione del programma di gestione e' sostituita dalla seguente:
nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 dopo la
parola regionali sono inserite le parole e successive modificazioni.
Art. 5
Sostituzione dell'art. 8
della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. L'art. 8 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e' sostituito dal
seguente:
Art. 8
Forme di gestione indiretta
1. La gestione dei beni immobili della Regione puo' essere affidata,
con deliberazione della Giunta regionale, ad una societa' di
gestione, da individuarsi mediante apposita gara pubblica in base a
criteri di vantaggiosita' dell'offerta e di efficacia e qualita'
della gestione, o ad Enti locali.
2. I beni immobili regionali possono, altresi', essere apportati a
fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi delle norme di legge
vigenti.
Art. 6
Inserimento dell'art. 9 bis
nella L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Dopo l'art. 9 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e' inserito il
seguente articolo:
Art. 9 bis
Alienazione ed acquisto - Competenze
1. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili sono disposte
dalla Giunta regionale, con le modalita' di cui ai successivi
articoli.
2. Tutti gli ulteriori atti inerenti e conseguenti ai procedimenti
di alienazione od acquisto, ivi compresa la sottoscrizione degli
atti di compravendita in nome e per conto della Regione, sono
adottati dal responsabile della struttura competente in materia di
demanio e patrimonio.
3. Qualora l'esigenza di procedere ad acquisti o cessioni di
immobili derivi dall'esecuzione di lavori svolti in nome e per conto
della Regione da parte di altri enti, la Giunta regionale puo'
affidare l'espletamento delle relative procedure, ivi compresa la
sottoscrizione degli atti di compravendita in nome e per conto della
Regione, al rappresentante dell'ente incaricato di espletare i
lavori.
4. Sono comunque fatte salve le competenze del Servizio di Tesoreria
regionale, previste da altre norme di legge in materia, per quanto
concerne la riscossione od il pagamento del prezzo.
Art. 7
Modifiche all'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
abrogato.
2. Al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione determinati applicando le tariffe d'estimo di cui al DPR
23 marzo 1998, n. 138 e' sostituita dalla parola correnti.
3. Al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione previa richiesta al competente Ufficio del Territorio del
Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 107 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, del parere di congruita' da rendere ai sensi dei commi
1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni. e' sostituita dalla seguente: Ai
sensi dell'art. 107 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, su tale stima
puo' essere richiesto il parere di congruita' alla competente
Agenzia del Territorio, da rendere entro i termini previsti dai
commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il comma 5 dell'art. 10 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione ai conduttori di
immobili urbani, ad uso abitativo o commerciale, e di fondi rustici.
Art. 8
Modifiche all'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
1. All'alienazione di beni immobili dev'essere data idonea
pubblicizzazione.
2. La lettera a) del comma 3 dell'art.11 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 10 e' sostituita dalla seguente:
a)
qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di
250.000 Euro. Tale limite puo' essere periodicamente aggiornato, con
provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle
variazioni accertate dall'Istituto Centrale di Statistica nei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Alla lettera c) del comma 3 dell'art.11 della L.R. 25 febbraio
2000, n. 10 e' aggiunta, alla fine, la seguente locuzione: A tal
fine sono equiparati agli Enti pubblici le societa' a prevalente
capitale pubblico.
4. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
sono aggiunti i seguenti commi:
4 bis I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma
dell'art. 822 del Codice civile, possono essere alienati nei limiti
e con le modalita' stabiliti dalla legislazione vigente in materia;
4 ter La Giunta regionale puo' procedere alla dismissione di
immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico.
Art. 9
Modifiche all'art. 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. L'art. 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e' sostituito dal
seguente:
Art. 12
Acquisto di beni immobili
1. L'acquisto di beni immobili e' disposto nei limiti degli appositi
stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio. Sul
prezzo di acquisto viene richiesto, ai sensi dell'art. 107 del DPR
24 luglio 1977, n. 616, il parere di congruita' alla competente
Agenzia del Territorio, da rendere entro i termini previsti dai
commi 1 e 2 dell'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora l'acquisto debba aver luogo mediante partecipazione ad
una procedura di confronto pubblico concorrenziale, la Giunta
regionale ne stabilisce le relative modalita'. Il prezzo massimo da
offrire viene individuato dalla Giunta stessa con procedura interna
riservata, sulla base di una preventiva valutazione estimativa. In
tale caso si prescinde dalla richiesta del parere di congruita' di
cui al precedente comma 1.
Art. 10
Modifiche all'art. 13 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Al comma 2 dell'art. 13 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione , previa dichiarazione dei beni dismissibili, secondo una
programmazione generale e nella osservanza di quanto disposto
dall'art. 2, provvede con propria deliberazione, e' sostituita dalla
seguente: provvede con propria deliberazione motivata.
2. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 la
locuzione al competente Ufficio del Territorio del Ministero delle
Finanze, e' sostituita dalla seguente: alla competente Agenzia del
Territorio.
Art. 11
Modifiche all'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Al comma 1 dell'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 le
parole art. 91 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 sono sostituite dalle
seguenti: art. 67 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
Art. 12
Modifiche all'art. 16 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10
1. Il comma 1 dell'art. 16 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
1. Nei casi di alienazione di beni immobili il prezzo e' di norma
corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita.
2. Il comma 2 dell'art. 16 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
2. Il pagamento del prezzo in forma rateale puo' essere autorizzato
con atto del responsabile della struttura competente in materia di
demanio e patrimonio. In tale caso, con lo stesso atto, sono
definiti l'importo dell'anticipo da corrispondere alla stipula
dell'atto, nonché il numero e la periodicita' delle rate. La
rateizzazione non puo', comunque, avere una durata superiore a dieci
anni. Sull'importo rateale si applicano gli interessi, calcolati ad
un tasso non inferiore a quello corrisposto dagli istituti tesorieri
sul conto unico di Tesoreria regionale.
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