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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 3713
Presentato in data: 24/12/2002
Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento di personale per l'anno 2003 (delibera di Giunta n. 2668 del 23 12 02).

Presentatori:

Giunta

Testo:

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge hanno validita' fino al 31
dicembre 2003 e si applicano alla Regione Emilia-Romagna ed agli
Enti pubblici non economici da essa dipendenti.
Art. 2
Limite alle dotazioni organiche
1. Le determinazioni delle dotazioni organiche della Giunta e del
Consiglio regionale, previste dall'art. 10 della L.R. 26 novembre
2001, n. 43, sono assunte entro i limiti numerici complessivi delle
rispettive dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre
2002.
Art. 3
Limite alla copertura di posti vacanti
1. La copertura dei posti vacanti nelle strutture ordinarie della
Giunta e del Consiglio regionale puo' essere effettuata in
riferimento ai fabbisogni di competenza professionali la copertura
dei quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonché ad
ulteriori fabbisogni entro gli oneri corrispondenti alle dotazioni
organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
2. Le assegnazioni di personale alle strutture speciali della Giunta
e del Consiglio regionale sono effettuate nei limiti dei relativi
tetti di spesa previsti dall'art. 9 della L.R. n. 43 del 2001 come
definiti alla data del 31 dicembre 2002.
3. Gli Enti ed Aziende regionali possono coprire i posti vacanti in
riferimento ai fabbisogni di competenza professionali la copertura
dei quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonché ad
ulteriori fabbisogni, entro il limite del tetto di spesa gia'
assegnato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2002.
Art. 4
Norma di salvaguardia
1. I limiti previsti agli articoli 2 e 3 si applicano fatte salve
eventuali variazioni derivanti dalla contrattazione collettiva e dai
trasferimenti di personale o di risorse compensative in attuazione
di conferimenti di funzioni.
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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