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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4289
Presentato in data: 17/03/2003
Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria (delibera di Giunta n. 424 del 17 03 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalita'
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai
sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione, con la presente
legge disciplina gli adempimenti cui deve attenersi il personale
addetto alla preparazione, produzione, manipolazione,
somministrazione e vendita di sostanze alimentari e di bevande, e
promuove l'aggiornamento delle procedure e delle misure di
prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a)
personale alimentarista: il personale addetto alla produzione,
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi
compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che
prestino attivita', anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso -
destinato anche temporaneamente a venire in contatto diretto o
indiretto con le sostanze alimentari;
b)
responsabile dell'industria alimentare: il titolare - o il
responsabile specificamente delegato - dell'attivita' di
preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento,
deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita,
somministrazione di prodotti alimentari.
Art. 3
Formazione e obblighi del personale alimentarista
1. La formazione del personale alimentarista e' finalizzata a
rafforzare comportamenti igienicamente corretti e a sviluppare
conoscenze in ordine al proprio stato di salute ed ai collegati
pericoli di trasmissione di malattia attraverso gli alimenti.
2. Il personale alimentarista che svolge mansioni individuate
dall'atto deliberativo di cui al comma 3 come a rischio ai fini
della possibile trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, e'
tenuto alla frequenza di specifici corsi di formazione e di
aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e al possesso del
relativo attestato, secondo le modalita' disciplinate dal medesimo
atto deliberativo.
3. La Giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della
presente legge, definisce con proprio atto:
a)
le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale
tenuto alla frequenza dei corsi di formazione, sulla base dei dati
epidemiologici e della concreta associazione fra ruolo ricoperto nel
processo produttivo e rischi di trasmissione di malattie attraverso
gli alimenti;
b)
i contenuti, le modalita' di svolgimento e la periodicita' dei corsi
formativi e di aggiornamento in relazione alle diverse tipologie di
attivita' svolte dal personale alimentarista di cui alla lett. a),
individuando i soggetti autorizzati a effettuare la formazione e
l'aggiornamento nonché a rilasciare la relativa attestazione;
c)
le modalita' e i tempi di attivazione dei corsi di formazione e
aggiornamento, al fine di regolare la fase transitoria di
progressiva sostituzione del libretto di idoneita' sanitaria con
l'attestato di formazione;
d)
la possibilita' di effettuare direttamente sul posto di lavoro la
formazione mediante personale qualificato, ovvero nell'ambito della
applicazione del DLgs 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle
direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari);
e)
la possibilita' di intendere soddisfatto il requisito dell'avvenuta
formazione con il possesso di specifici titoli di studio, fatti
salvi gli aggiornamenti di cui alla lett. b).
Art. 4
Informazione alla popolazione
1. Con l'atto di cui all'articolo 3, vengono definiti - sentite le
Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al Registro
regionale previsto dalla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la
tutela dei consumatori e degli utenti) - i contenuti, le modalita' e
gli strumenti per lo svolgimento di adeguate campagne informative
rivolte alla popolazione sulle modalita' efficaci di prevenzione
delle malattie trasmesse dagli alimenti.
Art. 5
Obblighi del responsabile dell'industria alimentare
1. Fermo restando quanto previsto dal DLgs n. 155 del 1997, il
responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a
rischio di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), il personale
alimentarista in possesso della attestazione comprovante l'avvenuta
formazione coerente con il tipo di attivita' svolta.
Art. 6
Sanzioni
1. Il mancato possesso dell'attestato di formazione per il personale
alimentarista soggetto a tale obbligo ai sensi della presente legge
e la violazione dell'articolo 5 sono punite con una sanzione
amministrativa da 50,00 a 300,00 Euro.
2. I soggetti incaricati del controllo ai sensi della normativa
vigente procedono alla applicazione della sanzione amministrativa,
qualora i contravventori non provvedano ad eliminare il mancato
adempimento entro il termine indicato dal medesimo soggetto
controllore, che comunque non dovra' essere superiore a 30 giorni.
Art. 7
Soppressione dell'obbligo
del libretto di idoneita' sanitaria
1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale
dell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui all'art. 3,
comma 3, e' soppresso l'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria
di cui all'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica
degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del TU delle leggi sanitarie
approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa
altresi' l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneita' sanitaria
per il personale alimentarista in possesso, alla stessa data, di
libretto valido.
3. Le Aziende Unita' sanitarie locali sono tenute a rilasciare il
libretto di idoneita' sanitaria anche dopo la scadenza dei termini
di cui al comma 1, ai soggetti che prestano attivita' lavorativa nel
settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto
medesimo.
Art.8
Adeguamento dei regolamenti comunali
1. I regolamenti comunali si adeguano alle disposizioni contenute
nella presente legge entro il termine di quattro mesi dalla sua
entrata in vigore, trascorso il quale cessano di avere applicazione
per la parte relativa al rilascio del libretto sanitario, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 7.
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