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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4291
Presentato in data: 17/03/2003
Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative (delibera di Giunta n. 425 del 17 03 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               INDICE
Art. 1 -
Modifiche all'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Art. 2 -
Modifiche alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24
Art. 3 -
Modifiche alla L.R. 19 dicembre 2002, n. 37
Art. 4 -
Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Modifiche all'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20
1. Il comma 6 dell'art. 43 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e'
abrogato.
2. Al comma 6-ter dell'art 43 della L.R. 20/00 la parola , 6 e'
eliminata.
Art. 2
Modifiche alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24
1. All'art. 20 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 dopo il comma 2 e'
inserito il seguente comma:
2-bis. La presente legge si applica altresi' agli alloggi acquisiti
dalle ACER dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 46
della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Qualora i medesimi alloggi
siano sottoposti ai programmi di recupero o riqualificazione
previsti dal comma 5-bis, gli stessi sono trasferiti in proprieta'
ai Comuni a norma dell'art. 49 entro il termine di conclusione dei
piani finanziari.
2. All'art. 20 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 dopo il comma 5 e'
inserito il seguente comma:
5-bis. I programmi di recupero o riqualificazione possono essere
attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al
credito privato. Gli alloggi interessati possono essere esclusi
dalla normativa di erp per il periodo di attuazione del piano
finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in
base ai costi di investimento e di gestione dell'intervento, secondo
quanto previsto dall'art. 12, comma 6. Per l'attuazione di tali
programmi il Comune puo' ricorrere agli operatori previsti dall'art.
14, previa stipula di apposita convenzione che definisce il piano
finanziario ed i canoni.
3. L'art. 27 e' sostituito dal seguente:
Art. 27
Subentro, ospitalita' temporanea e coabitazione
1. In caso di decesso dell'assegnatario ovvero di abbandono
dell'alloggio hanno diritto al subentro nella titolarita' del
contratto di locazione, purché conviventi in modo continuativo, i
componenti facenti gia' parte del nucleo originario nonché quelli
che sono venuti a far parte del nucleo successivamente
all'assegnazione, a seguito di accrescimento naturale o di
matrimonio.
2. Il Comune ha la facolta' di disciplinare, all'interno del
regolamento di cui all'art. 25, altri casi di subentro,
nell'osservanza dei seguenti criteri:
a)
il subentro e' subordinato al possesso dei requisiti previsti per
l'accesso agli alloggi di erp;
b)
il subentro deve essere previamente autorizzato dal Comune.
3. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di
cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede
all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla
decisione, anche provvisoria, del giudice.
4. L'ospitalita' temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al
nucleo dell'assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza
a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, si
attuano secondo quanto disposto dal regolamento comunale d'uso degli
alloggi. In nessun caso l'ospitalita' temporanea e la coabitazione
costituiscono titolo al subentro.
4. All'art. 30 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
4-bis. Il provvedimento, in base all'art. 11, comma dodicesimo del
DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, ha natura definitiva, indica il
termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non e'
soggetto a proroghe.
5. All'art. 31 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
1-bis. L'atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del
contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui
all'art. 30, comma 4-bis.
6. All'art. 34 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
3-bis. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli
alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui
all'art. 30, comma 4-bis.
7. All'art. 35 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Ai fini dell'applicazione del canone di locazione il nucleo
dell'assegnatario al quale fare riferimento e' quello definito dal
DLgs 31 marzo 1998, n. 109.
8. All'art. 41 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. I Comuni, attraverso la convezione di cui al comma 2, possono
altresi' avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti
amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché
per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per
le politiche abitative con la possibilita' di incassare direttamente
i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma
regionale di cui all'art. 8.
Art. 3
Modifiche all'art. 24
della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37
1. Al comma 2, lettera e) dell'art. 24 della L.R. 19 dicembre 2002,
n. 37 le parole , nominati dalla Regione sono eliminate.
2. Al comma 2, lettera f) dell'art. 24 della L.R. 37/02 le parole
nominati dalla Regione sono sostituite con la parola scelti.
3. All'art. 24 della L.R. 37/02 e' aggiunto il seguente comma:
3-bis. Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le
funzioni di cui all'art. 25 sono svolte dalle Commissioni per la
determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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