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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4686
Presentato in data: 25/07/2003
Legge per la montagna (delibera di Giunta n. 1437 del 21 07 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                             I N D I C E
TITOLO I - DEFINIZIONE DELLE POLITICHE PER LA MONTAGNA
Art. 1 -
Principi generali
Art. 2 -
Conferenza per la montagna
Art. 3 -
Interventi di interesse interregionale
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 4 -
Intese istituzionali di programma per lo sviluppo della montagna
Art. 5 -
Procedimento per l'intesa istituzionale
Art. 6 -
Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
Art. 7 -
Partecipazione della societa' civile
TITOLO III - FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA MONTAGNA
CAPO I - Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata
per la montagna
Art. 8 -
Programma regionale per la montagna
Art. 9 -
Programma attuativo annuale
Art. 10 -
Nucleo tecnico regionale
CAPO II - Trasferimenti regionali alle Comunita' montane per lo
sviluppo della montagna
Art. 11 -
Fondi per la montagna
Art. 12 -
Riparto e destinazione dei fondi
TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI, PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE
Art. 13 -
Organizzazione dei servizi scolastici
Art. 14 -
Coordinamento dei servizi di trasporto
Art. 15 -
Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici
Art. 16 -
Accordi interprofessionali per il settore del legno
Art. 17 -
Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione
fondiaria nelle zone montane
Art. 18 -
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
Art. 19 -
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
Art. 20 -
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri
montani minori
Art. 21 -
Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della L.R.
3/99
Art. 22 -
Contributi per piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 23 -
Copertura finanziaria
Art. 24 -
Disposizioni transitorie
Art. 25 -
Modifica alla L.R. 11/01 in materia di contributi per il primo
impianto ed il funzionamento delle Comunita' Montane
Art. 26 -
Modifica alla L.R. 30/81 e istituzione dell'Albo regionale delle
imprese forestali
Art. 27 -
Abrogazioni
TITOLO I
DEFINIZIONE DELLE POLITICHE
PER LA MONTAGNA
Art. 1
Principi generali
1. La Regione, le Province, le Comunita' montane ed i Comuni
dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo
socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di
sostenibilita', con il concorso delle parti sociali.
2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane
mirano in particolare:
a)
a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle
Comunita' montane;
b)
a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema
economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialita'
distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c)
a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di
disponibilita' di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di
utilita' sociale;
d)
a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le
identita' storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi
territoriali locali;
e)
a promuovere la difesa idrogeologica del territorio.
3. Le Comunita' montane promuovono l'attuazione delle politiche
territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il
sistema della programmazione negoziata definito dal Titolo II della
presente legge, ricercando altresi' il coinvolgimento delle
comunita' locali e l'integrazione degli interventi pubblici e
privati.
4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunita'
montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di
una Comunita' montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni
compresi.
5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i
territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo
individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici
definiti con apposito atto dalla Giunta regionale. Con lo stesso
atto sono definiti i criteri per l'individuazione dei Comuni
montani.
Art. 2
Conferenza per la montagna
1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la
Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunita'
montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui
all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro
delegati.
2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento
delle politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione
dei contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.
3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza
persegue la condivisione degli obiettivi generali con le
associazioni economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di
tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.
4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore
competente in materia di politiche per la montagna, svolge le
funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa
convocazione.
5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di
lavoro costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari
designati collegialmente dalle Comunita' montane e dalle Province.
6. L'atto predisposto dalla Conferenza, contenente il progetto delle
linee di indirizzo, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Entro i successivi 30 giorni chiunque puo' presentare
osservazioni e proposte. La Conferenza assicura la compiuta
valutazione degli esiti della consultazione esprimendosi sulle
osservazioni e le proposte pervenute ed apportando le eventuali
modifiche alle linee di indirizzo, prima dell'approvazione
definitiva.
Art. 3
Interventi di interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di
indirizzo elaborate dalla Conferenza di cui all'articolo 2, promuove
accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e
progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al
comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunita' montane
ed i Comuni coinvolti.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA
Art. 4
Intese istituzionali di programma
per lo sviluppo della montagna
1. Le Comunita' montane, in forma singola o associata, promuovono
una intesa istituzionale di programma volta ad individuare e
coordinare, insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e
attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni da
realizzare per favorire lo sviluppo socio-economico della zona
montana, ai sensi dell'articolo 1.
2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la
realizzazione di un insieme di azioni a carattere strategico
relative all'ambito territoriale considerato, in una prospettiva
temporale pluriennale.
3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane,
costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione
degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse
settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali.
4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformita' alle linee
di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, di cui
all'articolo 2, ed in coerenza agli obiettivi programmatici ed alle
politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di
pianificazione generali e settoriali.
5. L'intesa puo' prevedere l'avvalimento della Comunita' montana da
parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di
loro competenza, qualora cio' risulti funzionale al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e
conforme ai principi di cui all'articolo 10 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di
sviluppo delle Comunita' montane, di cui all'articolo 28, commi da 3
a 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 5
Procedimento per l'intesa istituzionale
1. Le Comunita' montane definiscono i contenuti della proposta di
intesa istituzionale promuovendo ai sensi dell'articolo 7 la
concertazione con le parti sociali e la partecipazione dei cittadini
e provvedendo alla consultazione delle autorita' di bacino, degli
enti di gestione delle aree naturali protette, dei consorzi di
bonifica e dei gestori di servizi pubblici operanti nel territorio.
2. L'intesa istituzionale si intende conclusa con l'assenso della
maggioranza dei Comuni, che rappresenti la maggioranza della
popolazione residente nell'ambito territoriale, e con l'assenso
unanime espresso dalle seguenti amministrazioni:
a)
Comunita' montana o Comunita' montane associate per la promozione
dell'intesa;
b)
Province competenti per l'ambito territoriale;
c)
Regione.
3. L'intesa istituzionale e' attuata mediante gli accordi- quadro di
cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonchè mediante
gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti.
Art. 6
Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
1. L'intesa istituzionale di cui all'articolo 4 e' attuata mediante
accordi-quadro, sulla base di proposte elaborate dalla Comunita'
montana.
2. L'accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti
partecipanti, indicando in particolare:
a)
le attivita' e gli interventi da realizzare, con tempi e modalita'
di attuazione, ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali;
b)
i soggetti responsabili delle singole attivita' ed interventi, e gli
impegni specifici assunti da ciascun partecipante;
c)
gli eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o
convenzioni, necessari per l'attuazione dell'accordo-quadro;
d)
le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli
interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti
partecipanti;
e)
gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai
soggetti partecipanti, compresa l'attivazione di interventi
sostitutivi da parte della conferenza di programma di cui al comma
7;
f)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i
soggetti partecipanti;
g)
il diritto di recesso dei soggetti partecipanti, e le relative
condizioni;
h)
le condizioni per l'adesione di eventuali ulteriori partecipanti
all'accordo-quadro;
i)
i contenuti sostanziali dell'accordo-quadro non modificabili se non
attraverso la rideterminazione dell'accordo.
3. All'accordo-quadro partecipano i seguenti soggetti, qualora
assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a)
i soggetti aderenti all'intesa istituzionale;
b)
gli altri enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici o di
interesse pubblico individuati dalla Comunita' montana, che si
impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo
quanto previsto dall'accordo-quadro;
c)
le parti sociali le quali contribuiscano direttamente alla
realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro;
d)
i soggetti privati di cui al comma 4, interessati a concorrere con
interventi o attivita' a proprio carico alla realizzazione delle
azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro.
4. La Comunita' montana individua i soggetti privati partecipanti
all'accordo-quadro, di cui al comma 3, lettera c), sulla base di
criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica
idonee a garantire l'imparzialita' e la trasparenza
dell'individuazione.
5. I contenuti della proposta di accordo-quadro sono definiti dalla
Comunita' montana con il concorso dei Comuni in essa compresi e con
la consultazione della cittadinanza e delle associazioni economiche
e sociali, ai sensi dell'articolo 7.
6. Il coordinamento delle attivita' necessarie all'attuazione
dell'accordo-quadro e' svolto da una conferenza di programma,
costituita dai rappresentanti designati dai sottoscrittori. La
conferenza provvede, in particolare, alle determinazioni necessarie
per l'attuazione di quanto previsto alle lettere c), e), f), g), h)
del comma 2 e per l'adeguamento dei contenuti dell'accordo-quadro,
nel rispetto delle previsioni di cui alla lettera i).
7. La Comunita' montana costituisce l'autorita' di programma
preposta a:
a)
presiedere la conferenza di programma;
b)
esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per promuovere
il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti;
c)
monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunita' locale
conseguenti all'attuazione degli interventi;
d)
riferire periodicamente alla conferenza di programma sullo stato di
avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui
alla lettera c);
e)
proporre i provvedimenti di competenza della conferenza di
programma.
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7, la Comunita'
montana si avvale di una struttura operativa alla quale partecipano
anche i funzionari designati dai Comuni, secondo quanto previsto
nell'accordo-quadro.
9. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 7
Partecipazione della societa' civile
1. Le Comunita' montane individuano forme di partecipazione atte a
garantire la consultazione della societa' civile nell'ambito della
definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e
di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti
di tale consultazione.
TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI
PER LA MONTAGNA
CAPO I
Partecipazione della Regione
alla programmazione negoziata per la montagna
Art. 8
Programma regionale per la montagna
1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a
valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire
nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i
criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno
disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi
settori di intervento, prevedendo priorita' di finanziamento per gli
ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o
Comunita' montane.
2. La proposta dell'atto di programmazione e' predisposta dalla
Giunta regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla
Conferenza per la montagna, di cui all'articolo 2, comma 2, previo
parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui
all'articolo 30, L.R. 3/99, e della Conferenza regionale per
l'economia e il lavoro, di cui all'articolo 34, L.R. 3/99.
3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui
al comma 1, la legge annuale di bilancio definisce gli stanziamenti
di spesa destinati agli interventi per lo sviluppo delle zone
montane da realizzare attraverso il sistema della programmazione
negoziata di cui al Titolo II della presente legge, allocando tali
risorse in un apposito fondo speciale, nel rispetto degli equilibri
economico-finanziari di bilancio.
Art. 9
Programma attuativo annuale
1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri
generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8,
e sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma
attuativo annuale il quale determina:
a)
la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di
bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni
di competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di
accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle
risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle
specifiche leggi settoriali di spesa;
b)
gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per
la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti
nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;
c)
l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il
mandato per le relative sottoscrizioni;
d)
l'individuazione delle strutture regionali competenti per
l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli
accordi-quadro.
2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti
settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini
dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio da utilizzare.
3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo
annuale, in relazione alle loro competenze settoriali, curano
l'attuazione degli interventi regionali previsti negli accordi-
quadro nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle
procedure di gestione previste dalle norme di settore.
Art. 10
Nucleo tecnico regionale
1. L'integrazione delle attivita' dei settori regionali competenti
all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna e'
assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie
alle seguenti funzioni:
a)
provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo
nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori
regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;
b)
assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai
relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese
istituzionali per la montagna, di cui all'articolo 4, e degli
accordi-quadro di cui all'articolo 6;
c)
formula proposte in ordine alla definizione del programma attuativo
annuale, di cui all'articolo 9.
CAPO II
Trasferimenti regionali alle Comunita' montane
per lo sviluppo della montagna
Art. 11
Fondi per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo
sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunita' montane, attraverso
i seguenti fondi:
a)
Fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione
dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove
disposizioni per le zone montane), il fondo e' costituito dalle
risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla
Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e
coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4 della Legge 97/94, e dalle aggiuntive
risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale
di bilancio;
b)
Fondo per le piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico:
istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della Legge 97/94,
il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunita' montane agli
imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed
attivita' di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui
all'articolo 22 della presente legge;
c)
Fondo per le opere pubbliche montane: il fondo e' costituito dalle
risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti
attribuite alla Regione, destinate alle Comunita' montane per la
realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed
economico, a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del DLgs 30
giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali
agli Enti locali).
2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo
Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 97/94, sono
suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
secondo le seguenti quote:
a)
per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per la
montagna, di cui alla lettera a) del comma 1;
b)
per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le
piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico, di cui alla
lettera b) del comma 1.
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere
rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale, a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna).
Art. 12
Riparto e destinazione dei fondi
1. Le risorse dei fondi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo
11, comma 1, sono ripartite a favore delle Comunita' montane secondo
i seguenti parametri:
a)
sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone
montane;
b)
quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle
zone montane.
2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attivita' di
riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
b), sono ripartite tra le Comunita' montane in proporzione alla
superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite
all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.
3. La Comunita' montana desti'na le risorse acquisite dal fondo
regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a), alle azioni previste nell'accordo-quadro di cui all'articolo 6,
oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi
annuali operativi attuativi dell'intesa istituzionale.
4. La Giunta regionale fissa le modalita' di erogazione, di revoca
dei finanziamenti, nonche' gli obiettivi e le attivita' di
monitoraggio.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI
E DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI,
PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE
Art. 13
Organizzazione dei servizi scolastici
1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale
offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, nonchè di
opportunita' formative nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, anche in integrazione tra loro, le Province e i
Comuni, nel rispetto delle reciproche competenze, promuovono accordi
di programma con gli enti competenti, e in particolare con gli
organi decentrati del ministero dell'istruzione e con le istituzioni
scolastiche interessate.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una
adeguata offerta di sedi e di spazi per le attivita' educative e
formative, nonchè l'organizzazione ottimale della rete scolastica,
dei trasporti e degli altri servizi per l'accesso e la frequenza al
sistema scolastico.
3. La Comunita' montana, per dare impulso alla realizzazione degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i
Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla
specifica realta' territoriale e sociale dell'area.
Art. 14
Coordinamento dei servizi di trasporto
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di
trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunita' montana
promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la
predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilita' e
la fruizione immediata dei servizi.
2. I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo
23 della Legge 97/94, stabiliscono con apposito regolamento le
modalita' di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto
di persone e di merci di prima necessita' in deroga alle vigenti
disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte
di cui al comma 1.
3. La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico
locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti
di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi
sulla mobilita' e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle
proposte di cui al comma 1, nonchè dei regolamenti comunali di cui
al comma 2.
Art. 15
Sviluppo dell'informatizzazione
e dei collegamenti telematici
1. Per superare le difficolta' che le popolazioni montane incontrano
per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di
enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno
uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione
dell'articolo 24 della Legge 97/94, d'intesa con le Comunita'
montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti
interessati al fine di realizzare servizi integrati per il
miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei
collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso
l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori
delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda
larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di
favorire la localizzazione di nuove attivita' imprenditoriali e lo
sviluppo del telelavoro.
Art. 16
Accordi interprofessionali per il settore del legno
1. La Regione, d'intesa con le Comunita' montane, promuove lo
sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia
del legno anche attraverso accordi tra le imprese , i proprietari
ed i gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del
legno, in forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo
delle risorse forestali regionali.
Art. 17
Interventi per i giovani agricoltori
e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, della
Legge 97/94, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani
all'attivita' agricola e di evitare la frammentazione delle aziende
agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della legge
regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza
nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla
concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilita'
finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione,
ampliamento e consolidamento della proprieta' coltivatrice, ai
seguenti beneficiari:
a)
coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che
non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di eta';
b)
societa' di persone e societa' cooperative considerate imprenditori
agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma 6,
lettere a) e b), della legge 9 maggio 1975, n. 153, nelle quali
almeno il quaranta per cento dei soci sia costituito da imprenditori
agricoli a titolo principale di eta' inferiore a quarant'anni;
c)
societa' di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo
principale, a norma dell'articolo 12, comma 6, lettera c), della
Legge 153/75, nelle quali almeno il quaranta per cento degli
amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia
costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di eta'
inferiore a quarant'anni; nelle societa' in accomandita per azioni
deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo
principale, di eta' inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per
cento dei soci accomandatari;
d)
eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della Legge
3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese
nelle quote degli altri coeredi, che intendono acquistare le quote
medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5
della Legge 97/94.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunita'
montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'articolo
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concedere contributi a
copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta
dei terreni agricoli.
Art. 18
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole,
alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani,
la Comunita' Montana:
a)
fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della
documentazione necessaria alla richiesta di denominazione di
origine o indicazione geografica , di cui al regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e per l'inserimento
nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di
cui all'articolo 3 del DM 8 settembre 1999, n. 350;
b)
favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla riscoperta
delle tradizioni storico-culturali e culinarie del territorio;
c)
promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione
delle produzioni da agricoltura biologica ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, anche attraverso
fiere e manifestazioni specifiche;
d)
promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei
prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli
istituti scolastici locali.
Art. 19
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
1. Le Comunita' montane operano al fine della salvaguardia
dell'identita' culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale
elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema
locale.
2. In particolare, le Comunita' montane promuovono la salvaguardia,
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale
del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle
attivita' espressive tradizionali e popolari ed anche con la
collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre
associazioni interessate.
3. Le Comunita' montane sostengono la salvaguardia e la
valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con
progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e
la promozione delle attivita' artigianali a carattere artistico e
tradizionale individuate dal DPR 25 maggio 2001, n. 288.
Art. 20
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali
dei centri montani minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della Legge 97/94, in
materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli
imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta
regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i
centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri
Comuni montani.
2. L'individuazione di cui al comma 1 e' sottoposta a verifica ed
aggiornamento quinquennale.
Art. 21
Interventi per la promozione di nuove imprese
e modifica della L.R. 3/99
1. All'articolo 54, comma 4, della L.R. 3/99, dopo la lettera a), e'
aggiunta la seguente lettera a-bis):
«a-bis)
lo sviluppo dell'imprenditorialita' nelle zone montane;».
2. Le Comunita' montane al fine di favorire il riequilibrio
insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono
concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da
destinare ad attivita' economiche ed annessa abitazione,
nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Art. 22
Contributi per piccole opere
ed attivita' di riassetto idrogeologico
1. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono
concessi dalle Comunita' montane ad imprenditori agricoli, anche a
titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie
aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attivita' di
manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento,
miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi,
ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di
fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del
costo di ciascun intervento.
3. Le Comunita' montane, nel rispetto degli indirizzi della
programmazione regionale, fissano le modalita' di presentazione
delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le
priorita' d'intervento, privilegiando le zone montane con piu'
elevata propensione al dissesto idrogeologico. Le Comunita' montane
possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di
contribuzione in relazione alle differenti tipologie e
localizzazioni degli interventi.
TITOLO V
NORME FINALI
Art. 23
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per
la montagna, di cui all'articolo 8, la Regione fa fronte con le
disponibilita' dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate
unita' previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge
finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in
apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di
cui all'articolo 28 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna) e nel rispetto della natura
economica delle spese da finanziare.
3. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad effettuare
con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al
bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto
dall'articolo 31, comma 2, lettera b) della L.R. 40/01.
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui
all'articolo 11, la Regione fa fronte:
a)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per
la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante
l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo 03455
(risorse regionali) afferente alla unita' previsionale di base (UPB)
1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444
afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse
statali, del bilancio annuale di previsione;
b)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole
opere ed attivita' di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate
annualmente sul Capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 -
Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di
previsione;
c)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere
pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul Capitolo
03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna -
Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base
delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, destinate alle Comunita' montane, disposte annualmente
dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del DLgs
244/97.
5. Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sara'
la legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri
relativi nonchè l'eventuale aggiornamento della denominazione e
della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unita'
previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali
destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari
del bilancio regionale.
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunita' montane,
approvati ai sensi dell'articolo 27 della L.R. 22/97 e vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
attuati secondo le disposizioni previgenti.
2. I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere
aggiornati, prorogandone la validita' per il successivo anno
finanziario.
Art. 25
Modifica alla L.R. 11/01,
in materia di contributi per il primo impianto
ed il funzionamento delle Comunita' montane
1. Nella L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di enti locali), dopo
l'articolo 7 e' aggiunto il seguente articolo 7-bis:
«Art. 7-bis
Contributi per le spese di primo impianto
e di funzionamento delle Comunita' montane
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le
Comunita' montane di nuova costituzione e delibera altresi'
annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e
funzionamento delle Comunita' montane secondo i seguenti parametri:
a)
una prima quota di 260 mila euro e' ripartita in parti uguali tra le
singole Comunita' montane;
b)
una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in
proporzione alla superficie delle Comunita' montane;
c)
una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in
proporzione alla popolazione delle Comunita' montane.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la
Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente
sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione.».
Art. 26
Modifica alla L.R. 30/81
e istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali
1. Nella L.R. 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e
la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare
riferimento al territorio montano), dopo l'articolo 3 e' aggiunto il
seguente articolo 3-bis:
«Art. 3-bis
Albo regionale delle imprese forestali
1. E' istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel
settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritti le imprese singole o associate
che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via
continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti
definiti con apposita direttiva regionale.
3. L'albo e' articolato per sezioni provinciali e la tenuta di
ciascuna sezione e' affidata alla competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni
relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese
dall'albo, ed alle modalita' di tenuta e di aggiornamento del
medesimo.».
Art. 27
Abrogazioni
1. La L.R. 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunita'
montane e disposizioni a favore della montagna) e' abrogata, fatti
salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 24 della presente
legge.
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