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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4694
Presentato in data: 29/07/2003
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'Associazione degli Amici dell'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo e Colorno (delibera di Giunta n. 1476 del 28 07 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Istituzione e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto, in qualita' di socio fondatore,
all' Associazione degli Amici dell'Universita' di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno , che sara' costituita ai sensi
dell'art. 14 del Codice civile.
2. L'Associazione persegue le seguenti finalita':
a)
promozione di iniziative culturali nel settore dell'istruzione, che
rispondano all'esigenza di incrementare la conoscenza scientifica,
la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo
culturale nelle scienze gastronomiche, sia a livello nazionale che
internazionale;
b)
programmazione e realizzazione delle attivita' tese alla creazione
della Universita' di Scienze Gastronomiche con sedi in Pollenzo
(Cuneo) e Colorno (Parma).
Art. 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione
che all'Associazione partecipi la Regione Piemonte e che l'atto
costitutivo e lo statuto dell'Associazione, informati ai principi
democratici su cui si basa lo Statuto della Regione Emilia-Romagna,
prevedano:
a)
l'obbligo di conseguire il riconoscimento della personalita'
giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice civile;
b)
il perseguimento senza fini di lucro delle finalita' di cui al comma
2 dell'art. 1.
2. Il Presidente della Regione, o suo delegato, e' autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna all'Associazione.
3. I diritti inerenti la qualita' di socio fondatore sono esercitati
dal Presidente della Regione, o suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto dell'Associazione deve essere
previamente comunicata alla Giunta della Regione Emilia-Romagna ai
fini della verifica del permanere delle condizioni in ordine alla
continuazione del vincolo associativo.
Art. 3
Rappresentanti regionali
negli Organi dell'Associazione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli
Organi dell'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto
dell'Associazione medesima.
Art. 4
Contributi all'Associazione
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a concedere
all'Associazione un contributo annuo per il raggiungimento delle
finalita' statutarie determinato dalla legge annuale di bilancio.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalita' per
la concessione e la liquidazione del contributo di cui al comma 1.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita
Unita' previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio
regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.
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