Espandi Indice

Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 4695
Presentato in data: 30/07/2003
Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile (delibera di Giunta n. 1483 del 28 07 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                             I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Principi, oggetto e finalita'
Art. 2 -
Tipologia degli eventi calamitosi ed ambiti di intervento
istituzionale
Art. 3 -
Attivita' e compiti di protezione civile
TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I - Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 4 -
Funzioni e compiti della Regione
Art. 5 -
Funzioni e compiti delle Province
Art. 6 -
Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunita' montane
Art. 7 -
Comitato regionale per la sicurezza territoriale - Sezione
protezione civile
Art. 8 -
Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza nel territorio
regionale
Art. 9 -
Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza
Art. 10 -
Interventi indifferibili ed urgenti
Art. 11 -
Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi
Art. 12 -
Pianificazione per la preparazione e la gestione delle emergenze
Art. 13 -
Piano regionale in materia di incendi boschivi
CAPO II - Rete operativa di protezione civile
Sezione I - Strumenti e strutture operative
Art. 14 -
Strutture operative
Art. 15 -
Convenzioni e contributi
Art. 16 -
Formazione e informazione in materia di protezione civile
Sezione II - Volontariato di protezione civile
Art. 17 -
Organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile
Art. 18 -
Misure formative, contributive ed assicurative a favore del
volontariato di protezione civile
Art. 19 -
Comitato regionale di coordinamento del volontariato di protezione
civile
TITOLO III - COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE E NORME FINANZIARIE
CAPO I - Agenzia regionale di protezione civile
Art. 20 -
Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale
Art. 21 -
Organi dell'Agenzia regionale
Art. 22 -
Personale dell'Agenzia regionale
Art. 23 -
Comitato operativo regionale per l'emergenza (COREM), Commissione
regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi,
Centro operativo regionale (COR)
CAPO II - Disposizioni finanziarie
Art. 24 -
Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 -
Norme transitorie
Art. 26 -
Abrogazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi, oggetto e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge provvede,
nell'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, alla disciplina e al riordino
delle funzioni in materia di protezione civile ed assume quale
finalita' prioritaria della propria azione la sicurezza
territoriale.
2. All'espletamento delle attivita' di protezione civile provvedono
la Regione, le Province, i Comuni e le Comunita' montane e vi
concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o
privata, ivi comprese le organizzazioni di volontariato, che
svolgono nel territorio regionale compiti, anche operativi, di
interesse della protezione civile.
3. I soggetti di cui al comma 2 compongono il sistema regionale di
protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la
salvaguardia dell'incolumita' dei cittadini, la tutela dell'ambiente
e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da eventi calamitosi.
4. La Regione pone a fondamento della presente legge il principio di
integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale,
garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti
Autorita' statali e con il sistema delle Autonomie locali.
5. La presente legge detta altresi' norme in materia di
organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile, di
cui la Regione in concorso con gli Enti locali, promuove lo
sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilita' sociale e
salvaguardandone l'autonomia.
6. Al fine di assicurare l'unitarieta' della gestione
tecnico-amministrativa delle attivita' di protezione civile di
competenza regionale, in applicazione dei principi di
responsabilita' e di unicita' dell'amministrazione, viene istituita
l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata
Agenzia regionale, con il compito di assicurare le attivita' e i
servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative
previste dalla presente legge. L'Agenzia regionale opera, nel
rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dalla Giunta
regionale nonche? dal suo Presidente nei casi previsti all'art. 8,
in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti in
materia di sicurezza territoriale oltre che con le competenti
strutture degli Enti locali e con quelle statali presenti sul
territorio regionale.
7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale
sull'attuazione dei programmi di attivita' dell'Agenzia regionale
elaborati sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui al
comma 6.
Art. 2
Tipologia degli eventi calamitosi
ed ambiti d'intervento istituzionale
1. Ai fini della razionale ripartizione delle attivita' e dei
compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo
istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni
interessate, gli eventi si distinguono in:
a)
eventi naturali o connessi con attivita' umane che possono essere
fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i
poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per
l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b)
eventi naturali o connessi con attivita' umane che per natura ed
estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche
in raccordo con gli organi periferici statali, di piu' enti ed
amministrazioni a carattere locale;
c)
eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attivita'
umane che, per intensita' ed estensione, richiedono l'intervento e
il coordinamento dello Stato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
2. Le attivita' e i compiti di protezione civile sono articolati
secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta
di elementi premonitori degli eventi ivi elencati, si preveda che si
determini una situazione di crisi.
Art. 3
Attivita' e compiti di protezione civile
1. Sono attivita' di protezione civile quelle dirette:
a)
all'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi
presenti sul territorio regionale necessario per le attivita' di
previsione e prevenzione con finalita' di protezione civile;
b)
alla preparazione e pianificazione dell'emergenza, con l'indicazione
delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli
enti e delle strutture operative preposti, nonchè delle risorse
umane e strumentali necessarie;
c)
alla formazione e all'addestramento del volontariato e degli
operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione
civile;
d)
all'informazione della popolazione sui rischi presenti sul
territorio;
e)
all'allertamento degli enti e delle strutture operative di
protezione civile nonche? della popolazione, sulla base dei dati
rilevati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza del territorio e
dei dati e delle informazioni comunque acquisiti;
f)
al soccorso alle popolazioni colpite mediante interventi volti ad
assicurare ogni forma di prima assistenza;
g)
a fronteggiare e superare l'emergenza, mediante:
1) interventi di somma urgenza e interventi urgenti di primo
ripristino dei beni e delle infrastrutture danneggiati;
2) iniziative ed interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita;
3) interventi per la riduzione e la mitigazione dei rischi ai fini
di protezione civile.
TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali
Art. 4
Funzioni e compiti della Regione
1. Alla Regione compete l'esercizio delle funzioni in materia di
protezione civile non conferite ad altri Enti dalla legislazione
regionale e statale.
2. La Regione, ai fini dell'adeguato svolgimento delle funzioni sul
proprio territorio, indirizza e coordina le attivita' di protezione
civile degli Enti locali territoriali nonchè degli Enti pubblici
funzionali, degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra
organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale.
3. La Regione puo' coordinare, sulla base di apposite convenzioni,
la partecipazione delle componenti del sistema regionale di
protezione civile alle iniziative di protezione civile al di fuori
del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di
collaborazione con le altre Regioni per l'espletamento di attivita'
di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli
indirizzi ed i piani nazionali.
4. La Regione incentiva lo sviluppo delle strutture di protezione
civile degli Enti locali, anche attraverso la concessione,
avvalendosi dell'Agenzia regionale, di appositi contributi e la
cooperazione tecnico-operativa. L'entita' dei contributi e'
stabilita, nei limiti delle risorse disponibili, dalla Giunta
regionale che individua altresi', ai fini della loro concessione,
criteri preferenziali per le strutture gestite nelle forme associate
costituite dalle Comunita' montane, dalle Unioni di Comuni e dalle
Associazioni intercomunali disciplinate dalla L.R. 26 aprile 2001 n.
11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di enti locali).
5. La Regione favorisce ed incentiva:
a)
la costituzione di Centri provinciali unificati di protezione civile
per ottimizzare il raccordo funzionale ed operativo tra le Autorita'
di protezione civile regionale, provinciale e comunale ed il
volontariato, definendone standard minimi omogenei. A tal fine gli
enti territoriali interessati individuano, nell'ambito territoriale
di ciascuna provincia, un'apposita sede idonea ad ospitare una
struttura tecnico-organizzativa permanente, alla cui costituzione
concorrono la Provincia e il Comune capoluogo di provincia. In tale
struttura ha anche sede il Coordinamento provinciale delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art.
17, comma 5;
b)
l'organizzazione e la gestione a livello comunale o intercomunale di
strutture idonee ad ospitare centri operativi per il coordinamento
degli interventi in emergenza.
Art. 5
Funzioni e compiti delle Province
1. Le Province, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro
ordinamentale di cui al DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), esercitano le
funzioni e i compiti amministrativi ad esse attribuite dalla Legge
n. 225 del 1992 e dal DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n.
59) e provvedono in particolare:
a)
alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati
interessanti la protezione civile, avvalendosi anche dei dati
forniti dai Comuni, dalle Comunita' montane e dagli Enti di gestione
delle aree protette; tali dati sono trasmessi all'Agenzia regionale
ai fini anche della predisposizione tecnica e dell'aggiornamento del
programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi nonchè
del piano regionale per la preparazione e la gestione delle
emergenze di cui agli articoli 11 e 12;
b)
a recepire, integrare e specificare nell'ambito del piano
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) gli eventuali
elementi di novita' emergenti dal quadro conoscitivo e valutativo
dei rischi contenuto nel programma regionale di previsione e
prevenzione di cui all'art. 11;
c)
alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali e sentiti gli Enti locali interessati e i
Prefetti; a tal fine le Province possono avvalersi anche del
supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
d)
all'esercizio delle funzioni connesse allo spegnimento degli incendi
boschivi ad esse delegate ai sensi dell'articolo 177, comma 2, della
L.R. 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
e)
alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le
procedure definite nei piani di emergenza di cui alla precedente
lett. c).
2. In ogni capoluogo di provincia e' istituito il Comitato
provinciale di protezione civile, la composizione e il funzionamento
del quale sono disciplinati da ciascuna Provincia nel quadro della
propria autonomia ordinamentale e nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 13, comma 2 della Legge n. 225 del 1992.
Art. 6
Funzioni e compiti dei Comuni
e delle Comunita' montane
1. I Comuni, nell'ambito del proprio territorio e nel quadro
ordinamentale di cui al DLgs n. 267 del 2000, esercitano le funzioni
e i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla Legge n. 225 del
1992 e dal DLgs n. 112 del 1998 e provvedono in particolare,
privilegiando le forme associative previste dalla L.R. n. 11 del
2001:
a)
alla rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati
interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e,
per i territori montani, con le Comunita' montane;
b)
alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza. I piani
devono prevedere, tra l'altro, l'approntamento di aree attrezzate
per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza; per
l'elaborazione dei piani i Comuni possono avvalersi anche del
supporto tecnico dell'Agenzia regionale;
c)
alla vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture
locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi
quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di
eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di
emergenza di cui alla precedente lett. b);
d)
alla informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e
sui rischi presenti sul proprio territorio;
e)
all'attivazione degli interventi di prima assistenza alla
popolazione colpita da eventi calamitosi e all'approntamento dei
mezzi e delle strutture a tal fine necessarie;
f)
alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo
sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle
associazioni di volontariato di protezione civile.
2. Al verificarsi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
l'attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte e' curata
direttamente dal Comune interessato. Il Sindaco provvede alla
direzione e al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione colpita, dandone immediata comunicazione al
Prefetto, al Presidente della Provincia e al Presidente della Giunta
regionale.
3. Le Comunita' montane assicurano in particolare:
a)
la collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative
all'attuazione degli interventi previsti nei programmi di previsione
e prevenzione e nei piani di emergenza di competenza dei diversi
livelli istituzionali;
b)
la predisposizione e l'attuazione, in raccordo con i Comuni
interessati e sulla base degli indirizzi regionali, dei piani di
emergenza relativi all'ambito montano.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 le Comunita' montane possono
dotarsi di una apposita struttura di protezione civile.
Art. 7
Comitato regionale per la sicurezza
territoriale - Sezione protezione civile
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali
con quelle di altri enti, amministrazioni ed organismi del sistema
regionale di protezione civile e' istituito il Comitato regionale
per la sicurezza territoriale -Sezione protezione civile con
funzioni propositive e consultive in materia di protezione civile,
composto dal Presidente della Regione o, per sua delega,
dall'Assessore competente che lo presiede, dai Presidenti delle
Province o dagli Assessori delegati competenti, dal Prefetto
preposto all'Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della
regione, o suo delegato, nonche? da quattro Sindaci dei Comuni
capoluogo di provincia e da tre Sindaci dei Comuni non capoluogo
designati dall'ANCI. L'Agenzia regionale assicura la segreteria
tecnica della sezione.
2. Il Comitato esprime in particolare pareri alla Giunta regionale
in ordine al programma e ai piani regionali di cui agli articoli 11,
12 e 13.
Art. 8
Dichiarazione dello stato di crisi
e di emergenza nel territorio regionale
1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettere b) e c), che colpiscono o minacciano di colpire il
territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione
richiedano la necessita' di una immediata risposta della Regione,
anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il
Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto
previsto all'art. 108, comma 1, lett. a), punto 2, del DLgs n. 112
del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed
estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta
ed al Consiglio regionale.
2. Sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e
limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della
Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:
a)
provvede per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito
delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di
ordinanze in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel
rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle
altre Autorita' di protezione civile;
b)
assume secondo le modalita' di cui all'art. 9 il coordinamento
istituzionale delle attivita' finalizzate a superare lo stato di
crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi
da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e
strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di
cui al medesimo art. 9, comma 2.
3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravita'
dell'evento, per il quale e' intervenuta la dichiarazione dello
stato di crisi di cui al comma 1, sia tale per intensita' ed
estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'art.
5 della Legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per
la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello
stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresi'
alle intese di cui all'art. 107 del DLgs. n. 112 del 1998, dandone
tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.
4. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata
disponibilita' dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e
del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali
e con gli Organi statali di protezione civile, centrali e
periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le
attivita' necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della
Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede
ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e
limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.
Art. 9
Interventi per il superamento
dello stato di crisi e di emergenza
1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali e'
stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza la Giunta
regionale, sulla base delle necessita' indicate negli atti di cui al
comma 2 dell'art. 8, puo' disporre nei limiti delle disponibilita'
di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in
anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le risorse stanziate sono
finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle
strutture e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico
danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del
rischio nonchè alla concessione di eventuali contributi a favore di
cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti.
2. Per le finalita' di cui all'art. 8 e al comma 1 il Presidente
della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si
avvale, assumendone la presidenza, di Comitati istituzionali
all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali
maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta
di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione
civile.
3. L'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in
stretto raccordo con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti
locali di cui al comma 2, e con ogni altra struttura regionale e
soggetto pubblico o privato interessati.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale annualmente
sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.
Art. 10
Interventi indifferibili ed urgenti
1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo,
anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di
emergenza di cui all'art. 8, che renda necessari specifici lavori o
altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia
regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari,
assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle
disponibilita' dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a
cio' specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite
dalla Giunta regionale.
2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di
ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono
stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per
sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica
della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.
Art. 11
Programma regionale di previsione
e prevenzione dei rischi
1. La Giunta regionale, sentita la competente sezione del Comitato
regionale di cui all'art. 7, approva il programma di previsione e
prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli
altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza
incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a
cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro
soggetto pubblico o privato a cio' preposto dalle leggi vigenti e
contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di
rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma ha
validita' quinquennale e viene comunicato al Consiglio regionale.
2. La Regione assicura il necessario concorso degli Enti locali
all'attivita' istruttoria del programma, che viene coordinata a
livello tecnico dall'Agenzia regionale.
3. In riferimento alla previsione, il programma provvede, in
particolare:
a)
alla caratterizzazione e valutazione dei rischi di interesse della
protezione civile, recependo i dati contenuti negli strumenti di
pianificazione di cui al comma 1;
b)
all'individuazione e alla promozione di studi e ricerche sui
fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire
scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione
delle situazioni di rischio.
4. In riferimento alla prevenzione, il programma prevede in
particolare:
a)
la definizione di criteri di priorita' in relazione al fabbisogno di
opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
b)
le attivita' conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati
all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate
alle singole tipologie di rischio;
c)
l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei
sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonchè di
un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di
collegamenti tra le strutture di protezione civile per la
comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
d)
il fabbisogno delle attivita' formative e di addestramento del
volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in
compiti di protezione civile, nonche? delle attivita' di
informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio
regionale.
Art. 12
Pianificazione per la preparazione
e la gestione delle emergenze
1. La Giunta regionale, sentita la competente sezione del Comitato
regionale di cui all'art. 7, approva gli indirizzi cui devono
attenersi gli Enti locali in sede di predisposizione dei piani di
emergenza provinciali, comunali o intercomunali, nonchè le
disposizioni organizzative per la preparazione e la gestione delle
emergenze da parte delle strutture regionali. Tali disposizioni
costituiscono il piano regionale di emergenza.
2. Gli indirizzi ed il piano regionale di cui al comma 1 sono
predisposti a livello tecnico dall'Agenzia regionale e riguardano le
modalita' di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e
l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel
caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito
scenario. Gli indirizzi definiscono altresi' le necessarie forme di
integrazione e coordinamento tra il piano regionale, i piani
provinciali, i piani comunali o intercomunali di preparazione e
gestione delle emergenze, i piani di emergenza di cui al DLgs 17
agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose), nonchè ogni altro strumento di
pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente. Gli
indirizzi ed il piano regionale hanno durata quinquennale, fatte
salve le eventuali esigenze di aggiornamento ed integrazione che
dovessero insorgere entro tale termine, e vengono comunicati al
Consiglio regionale.
3. Nel piano regionale sono definite, in particolare, le procedure
operative per:
a)
favorire le attivita' dei Comuni e di ogni altro soggetto pubblico
nelle azioni dirette a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2,
comma 1, lett. a);
b)
assicurare il coordinamento regionale delle attivita' degli Enti
locali e degli altri organismi pubblici e privati necessarie a far
fronte agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b);
c)
assicurare il concorso regionale alle attivita' necessarie a
fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c).
Art. 13
Piano regionale in materia di incendi boschivi
1. Con apposito piano approvato dalla Giunta regionale, sentita la
competente sezione del Comitato regionale di cui all'art. 7, sono
programmate, nel rispetto dei principi della Legge 21 novembre 2000,
n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dei criteri
direttivi di cui ai successivi commi, le attivita' di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
2. Il piano, sottoposto a revisione annuale ai sensi della Legge n.
353 del 2000, contiene, tra l'altro:
a)
l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio
boschivo e delle azioni determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti. Per le
trasgressioni dei divieti di cui alla presente lettera si applicano
le sanzioni previste all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge n. 353
del 2000;
b)
l'individuazione delle attivita' formative dirette alla promozione
di una effettiva educazione finalizzata alla prevenzione degli
incendi boschivi;
c)
l'individuazione delle attivita' informative rivolte alla
popolazione in merito alle cause che determinano gli incendi e delle
norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;
d)
un'apposita sezione, per le aree naturali protette regionali, da
definirsi di intesa con gli Enti gestori, su proposta degli stessi,
sentito il Corpo forestale dello Stato - Coordinamento regionale;
e)
un quadro riepilogativo, elaborato ed aggiornato annualmente da
ciascun Comune, dei dati riguardanti i soprassuoli percorsi dal
fuoco, censiti in apposito catasto e sottoposti a vincolo ai sensi
dell'art. 10 della Legge n. 353 del 2000.
3. Il piano di cui al comma 1 prevede, tra l'altro, i presupposti
per la dichiarazione e le modalita' per rendere noto lo stato di
pericolosita' nelle aree regionali e nei periodi anche diversi da
quelli individuati nel piano medesimo.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 177, comma 2, della
L.R. n. 3 del 1999.
CAPO II
Rete operativa di protezione civile
Sezione I
Strumenti e Strutture operative
Art. 14
Strutture operative
1. Allo svolgimento delle attivita' e dei servizi connessi
all'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente
legge, di competenza della Regione, provvede l'Agenzia regionale con
la collaborazione delle strutture organizzative regionali competenti
in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero,
emergenza sanitaria e sanita' pubblica e di quelle competenti in
materie di interesse comunque della protezione civile.
2. L'Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attivita' di cui
alla presente legge, si avvale altresi', anche previa stipula di
apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della
consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'art. 11,
comma 1, lettere e) ed f), della Legge n. 225 del 1992 e delle
seguenti strutture operanti nel territorio regionale:
a)
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
b)
Corpo forestale dello Stato;
c)
Corpo delle Capitanerie di porto;
d)
Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente;
e)
Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale di cui
all'art. 17, comma 7;
f)
Croce Rossa italiana;
g)
Corpo nazionale soccorso alpino;
h)
Consorzi di bonifica;
i)
ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di
interesse della protezione civile.
3. L'Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile
regionale di protezione civile di cui all'art. 17, comma 4,
favorendone l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio,
con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e
mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.
Art. 15
Convenzioni e contributi
1. L'Agenzia regionale puo' stipulare convenzioni con i soggetti di
cui all'art. 14, commi 1 e 2, nonchè con aziende pubbliche e private
anche al fine di assicurare la pronta disponibilita' di particolari
servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da
impiegare in situazioni di crisi e di emergenza.
2. Al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile
la Giunta regionale puo' disporre la concessione, avvalendosi
dell'Agenzia regionale, di contributi per l'acquisto di attrezzature
e mezzi, e per la realizzazione, la ristrutturazione e
l'allestimento di strutture a favore degli Enti locali e di ogni
altro soggetto che partecipi alle attivita' di protezione civile.
Allo stesso fine, agli enti e ai soggetti di cui al presente comma,
possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso i beni
appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo
svolgimento di attivita' di protezione civile.
Art. 16
Formazione e informazione in materia
di protezione civile
1. La Regione promuove e coordina, in un'ottica di formazione
permanente, interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento
e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel
settore della protezione civile e degli aderenti alle organizzazioni
di volontariato operanti in tale settore. Le modalita' di ammissione
ai corsi, la loro durata e tipologia, i criteri di preselezione e
valutazione finale, sono definiti nel rispetto dei principi della
legislazione vigente in materia di formazione, sentita la competente
sezione del Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui
all'art. 7.
2. Le Province, ai sensi della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro), programmano le attivita' di cui al comma 1,
e al fine di sviluppare e diffondere un'adeguata cultura di
protezione civile, in concorso con la Regione:
a)
favoriscono le attivita' di informazione rivolte alla popolazione
sui rischi presenti sul territorio regionale, sulle norme
comportamentali da osservare, sulle modalita' e misure di
autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche
attraverso la promozione di attivita' educative nelle scuole;
b)
promuovono la creazione di una scuola di protezione civile che operi
in una logica di sistema e di rete. A tal fine, si avvalgono di
organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della
normativa vigente in materia, nonche? di esperti e strutture
operanti nell'ambito del Sistema regionale e del Servizio nazionale
di protezione civile, sulla base anche di appositi accordi o
convenzioni, sottoscritti, per quanto riguarda la Regione,
dall'Agenzia regionale previa approvazione della Giunta regionale.
Sezione II
Volontariato di protezione civile
Art. 17
Organizzazione ed impiego del volontariato
di protezione civile
1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della Legge 11
agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le
disposizioni della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme
regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266
Legge-quadro sul volontariato . Abrogazione della L.R. 31 maggio
1993, n. 26) le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 del D.Lgs.
n. 112 del 1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e
l'impiego del volontariato di protezione civile.
2. Ai fini della presente Legge e' considerata organizzazione di
volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente
costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di
protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti,
concorre alle attivita' di protezione civile.
3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale, al
coordinamento e all'impiego del volontariato regionale di protezione
civile, favorendone, anche in concorso con l'Amministrazione statale
e con gli Enti locali, la partecipazione alle attivita' di
protezione civile.
4. La Regione promuove la costituzione della colonna mobile
regionale del volontariato di protezione civile, articolata in
colonne mobili provinciali, il cui impiego e' disposto e coordinato
dal Direttore dell'Agenzia regionale, in raccordo con le competenti
strutture organizzative delle Province interessate, per interventi
nell'ambito del territorio regionale, nonchè, previa intesa tra il
Presidente della Giunta regionale e i competenti organi dello Stato
e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del
territorio regionale e nazionale.
5. Ciascuna Provincia promuove la costituzione di un Coordinamento
provinciale delle organizzazioni di volontariato di protezione
civile.
6. I Comuni, anche in forma associata, provvedono al coordinamento e
all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale
o intercomunale.
7. E' istituito l'Elenco regionale del volontariato di protezione
civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni
provinciali. Possono iscriversi nell'Elenco le organizzazioni di
volontariato, ivi compresi gli organismi di coordinamento comunque
denominati operanti, anche in misura non prevalente, nel settore
della protezione civile, iscritte nel Registro regionale o nei
Registri provinciali di cui all'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996.
L'iscrizione e la cancellazione dalle sezioni dell'Elenco e'
disposta dalle Province, ai sensi di quanto stabilito nel
regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
Legge la Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo
17 della L.R. 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e
l'impiego del volontariato nella protezione civile), nonchè la
competente sezione del Comitato regionale di cui all'art. 7, adotta
un regolamento recante disposizioni relative:
a)
alle modalita' e ai presupposti per l'iscrizione, il diniego di
iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato
dall'Elenco regionale di cui al comma 7, nonchè alle modalita' per
l'iscrizione e la cancellazione da tale Elenco delle organizzazioni
con dimensione unitaria a livello regionale o sovraregionale, da
effettuarsi a cura dell'Agenzia regionale;
b)
alle modalita' di impiego e di intervento del volontariato nelle
attivita' di protezione civile;
c)
ai criteri e alle modalita' di erogazione dei contributi e di
rimborso delle spese nonchè alle condizioni per il concorso alle
misure assicurative di cui all'art. 18;
d)
ai compiti, alla composizione e alle modalita' di designazione e
nomina degli organi del Comitato di cui all'art. 19.
Art. 18
Misure formative, contributive e assicurative
a favore del volontariato di protezione civile
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa
statale, puo' disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche
in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui
attuazione si avvale dell'Agenzia regionale, a favore delle
organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco regionale di cui
all'art. 17, comma 7:
a)
concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla
manutenzione e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi
in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse, nonchè al
miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti,
eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati
dagli enti locali;
b)
concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di
interventi ed attivita' di protezione civile regolarmente
autorizzati.
2. La Regione con il regolamento di cui all'art. 17, comma 8,
disciplina le modalita', le priorita' e i limiti del rimborso, su
richiesta espressa dei datori di lavoro, dell'equivalente degli
emolumenti da questi corrisposti ai propri dipendenti, aderenti alle
organizzazioni di volontariato di cui al comma 1 ed impiegati su
autorizzazione della Regione per la durata prevista dal regolamento
di cui all'art. 18 della Legge n. 225 del 1992:
a)
in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b);
b)
in attivita' di formazione, aggiornamento, addestramento e
simulazione di emergenza.
3. Per i lavoratori autonomi aderenti alle organizzazioni di
volontariato di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano con riferimento al mancato guadagno giornaliero, nel
rispetto dei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 17,
comma 8, e di quanto previsto in merito dal regolamento di cui
all'art. 18 della Legge n. 225 del 1992.
4. L'impiego dei volontari aderenti alle organizzazioni di cui al
comma 1 in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), e' autorizzato dalla Regione e puo' essere disposto direttamente
da questa ovvero dagli Enti locali territorialmente interessati
dagli eventi medesimi.
5. La Regione, nei limiti delle risorse annualmente disponibili,
puo' concorrere all'adozione di misure assicurative a favore delle
organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 17,
comma 7, operanti esclusivamente o prevalentemente nel settore della
protezione civile, contro il rischio di infortuni e malattie
connessi allo svolgimento di attivita' di protezione civile, nonchè
per la responsabilita' civile verso terzi.
Art. 19
Comitato regionale di coordinamento
del volontariato di protezione civile
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali e delle
organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 17,
comma 7, alla formazione delle politiche regionali di promozione e
sviluppo del volontariato e' istituito il Comitato regionale di
coordinamento del volontariato di protezione civile.
2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in materia
di volontariato.
3. Nel regolamento di cui all'art. 17, comma 8, sono disciplinati i
compiti specifici e la composizione del Comitato nonchè le modalita'
di nomina e funzionamento dei relativi organi. La partecipazione
alle sedute del Comitato e' senza oneri per la Regione.
TITOLO III
COMPITI E ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE E NORME FINANZIARIE
CAPO I
Agenzia regionale di protezione civile
Art. 20
Natura giuridica e compiti dell'Agenzia regionale
1. L'Agenzia regionale provvede, nel rispetto degli indirizzi
generali formulati dalla Giunta regionale, alla gestione finanziaria
tecnica e amministrativa di tutte le attivita' regionali di
protezione civile ad essa demandate dalla presente legge. Il
Presidente della Giunta regionale puo' impartire direttive
specifiche in ordine alle attivita' dell'Agenzia in relazione allo
stato di crisi e di emergenza di cui all'art. 8.
2. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia
tecnico-operativa, amministrativa e contabile. L'Agenzia regionale
provvede in particolare:
a)
alla predisposizione di tutte le proposte di atti, previsti dalla
presente legge, di competenza degli organi della Regione;
b)
alla predisposizione a livello tecnico del programma regionale di
previsione e prevenzione dei rischi di cui all'art. 11, in armonia
con gli indirizzi nazionali;
c)
alla predisposizione a livello tecnico del piano regionale per la
preparazione e la gestione delle emergenze di cui all'art. 12, sulla
base dei dati conoscitivi contenuti nel programma di previsione e
prevenzione dei rischi ed in conformita' ai criteri di massima
formulati a livello nazionale;
d)
alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con il Servizio
regionale competente in materia forestale, del piano regionale per
la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi di cui all'art.13;
e)
all'istruttoria tecnica dei piani degli interventi urgenti di
protezione civile di cui all'articolo 9;
f)
all'emissione di avvisi di preallarme e allarme per gli eventi
attesi sulla base dei dati rilevati da reti di monitoraggio e
sorveglianza e dei risultati di modellistiche fisico-matematiche, in
raccordo con tutte le strutture tecniche preposte all'emissione di
tali indicazioni;
g)
alle attivita' connesse all'organizzazione, all'impiego, alla
formazione e all'addestramento del volontariato di protezione
civile;
h)
alla realizzazione di attivita' e progetti specifici affidati dalla
Regione e da altri enti pubblici.
3. Per la redazione del programma e dei piani di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e), l'Agenzia regionale utilizza gli elementi
conoscitivi disponibili presso le strutture regionali e gli Enti
locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili
all'interno della Regione, e puo' avvalersi della consulenza
tecnico-scientifica della Commissione regionale per la previsione e
la prevenzione dei grandi rischi di cui all'art. 23, comma 4, nonchè
di enti, istituti universitari e gruppi di ricerca scientifica.
Art. 21
Organi dell'Agenzia regionale
1. Sono Organi dell'Agenzia regionale:
a)
il Direttore;
b)
il Collegio dei revisori.
2. L'incarico di Direttore e' conferito dalla Giunta a dirigenti
regionali dotati di professionalita', capacita' e attitudine
adeguate alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei
risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore puo' essere altresi' conferito a persone
esterne all'Amministrazione, in possesso di comprovata esperienza e
competenza e che abbiano ricoperto incarichi di responsabilita'
gestionale, con funzioni dirigenziali, presso strutture pubbliche o
private.
4. Nel caso di cui al comma 3, il Direttore e' assunto dalla Regione
con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque
anni e rinnovabile; il trattamento economico e' stabilito con
riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e puo' essere
motivatamente integrato con riferimento alla specifica
qualificazione professionale posseduta, nonchè in considerazione
della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato
relative alle specifiche competenze professionali.
5. Il posto di Direttore non e' ricompreso nelle dotazioni organiche
della Regione. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il conferimento
dell'incarico determina il collocamento fuori ruolo del dirigente
fino al termine dell'incarico stesso.
6. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso
sono attribuiti i poteri di gestione tecnica amministrativa e
contabile. In particolare, il Direttore:
a)
adotta il regolamento di organizzazione e contabilita' necessario ad
assicurare il funzionamento dell'Agenzia nonchè il bilancio
preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'art. 24, comma
5, e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;
b)
propone alla Giunta il piano annuale delle attivita', sulla base
degli indirizzi e degli obiettivi dalla medesima formulati e adotta
i conseguenti atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate
all'Agenzia;
c)
adotta gli atti di gestione delle risorse finanziarie assegnate
all'Agenzia per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza, in
conformita' agli indirizzi e alle direttive impartiti dal Presidente
della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente;
d)
adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle
attivita' dell'Agenzia.
7. Il Collegio dei revisori e' nominato dalla Giunta regionale ed e'
composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei
conti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura
in carica quattro anni.
8. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarita'
contabile, gli atti dell'Agenzia regionale, comunicando
tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e
alla Giunta regionale.
9. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta
regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria
dell'Agenzia regionale e sulla sua conformita' alla Legge ed ai
principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
10. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del Collegio e'
fissata dalla Giunta regionale.
Art. 22
Personale dell'Agenzia regionale
1. Al fabbisogno di personale assunto con contratto di lavoro
subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla Regione
e distaccato presso l'Agenzia regionale. La Giunta regionale, su
proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa
relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di dotare l'Agenzia regionale delle
professionalita' necessarie, incrementa la propria dotazione
organica dei posti - aggiuntivi rispetto alla dotazione di personale
del Servizio protezione civile alla data del 30/11/2000 -
adeguandone in modo corrispondente il tetto di spesa.
3. Il Direttore dell'Agenzia regionale, ai fini dell'attuazione del
piano di cui all'art. 21, comma 6, lett. b), ed anche per far fronte
a situazioni di crisi e di emergenza, puo' stipulare secondo gli
indirizzi definiti dalla Giunta regionale:
a)
contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere
coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e seguenti del
Codice civile;
b)
contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b),
nonche? delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di
cui alla lettera b) del medesimo comma, l'Agenzia regionale puo'
avvalersi delle competenti strutture regionali.
5. Per il conferimento da parte del Direttore dell'Agenzia regionale
di incarichi di responsabilita' di livello dirigenziale e non
dirigenziale si applica la disciplina prevista dalla L.R. 26
novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
Art. 23
Comitato operativo regionale per l'emergenza
Commissione regionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi
Centro operativo regionale
1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo
regionale delle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lett. b), nonchè il concorso tecnico
regionale nei casi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c),
e' istituito il Comitato operativo regionale per l'emergenza. Il
Comitato, di seguito denominato COREM, e' nominato dalla Giunta
regionale ed e' composto:
a)
dal Direttore dell'Agenzia regionale che lo presiede;
b)
dal Direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
c)
dal Coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato;
d)
dal Comandante del Corpo delle Capitanerie di porto - Direzione
marittima di Ravenna;
e)
dal Presidente del Comitato regionale di coordinamento del
volontariato di protezione civile di cui all'art. 19;
f)
dai Responsabili dei Servizi regionali competenti in materia di
difesa del suolo e della costa, geologico-sismica e forestale;
g)
dal Responsabile del Servizio meteorologico regionale;
h)
dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di
sanita' pubblica e dal Responsabile del Servizio regionale
competente in materia di presidi ospedalieri.
2. La Giunta regionale con apposito atto disciplina gli specifici
compiti del COREM, prevedendo che alle relative riunioni vengano
invitati altresi', in relazione alla tipologia degli eventi,
dirigenti regionali competenti nella specifica materia nonchè
dirigenti in rappresentanza degli Enti locali e di ogni altro
soggetto pubblico di volta in volta interessati.
3. Il COREM puo' avvalersi del supporto tecnico-scientifico della
Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi di cui al successivo comma 4, nonchè di esperti appartenenti
ad enti ed Istituti universitari e di ricerca regionali e nazionali.
4. E' istituita la Commissione regionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi con funzioni consultive, propositive e
di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e
prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul
territorio regionale. La Commissione e' nominata dalla Giunta
regionale ed e' composta da un numero minimo di 3 fino ad un massimo
di 7 esperti di elevato profilo tecnico-scientifico per le tipologie
di rischio piu' significative e frequenti.
5. La Giunta regionale con apposito atto disciplina i termini, le
modalita' e le condizioni per il conferimento di specifici incarichi
alla Commissione o ad alcuno dei suoi componenti.
6. Presso l'Agenzia regionale e' costituito, quale presidio
permanente della Regione, il Centro operativo regionale per la
protezione civile (COR), preposto alle attivita' e ai compiti della
Sala operativa, definiti nel regolamento di cui all'art. 21, comma
6, lett. a).
7. Al fine di assicurare una efficace e tempestiva comunicazione di
dati e informazioni finalizzati all'attivazione dei servizi di
prevenzione e soccorso di protezione civile, la Regione promuove la
costituzione di una rete-radio regionale nonchè la realizzazione di
un programma regionale informativo di pubblica utilita', anche
attraverso l'uso di una frequenza radio regionale dedicata.
CAPO II
Disposizioni finanziarie
Art. 24
Dotazione e gestione finanziaria dell'Agenzia regionale
1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
a)
risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il
funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente
legge all'Agenzia regionale;
b)
risorse straordinarie regionali per eventuali necessita' urgenti
connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai
sensi dell'art. 8 lo stato di crisi regionale;
c)
risorse ordinarie statali trasferite alla Regione per l'esercizio
delle funzioni ad essa conferite in materia di protezione civile;
d)
risorse straordinarie statali trasferite alla Regione per interventi
connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai
sensi dell'art. 5 della Legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza
nel territorio regionale.
2. La Regione fa fronte agli oneri a proprio carico mediante
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base nella parte
spesa del bilancio regionale che verranno dotate della necessaria
disponibilita' a norma di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e 27
marzo 1972, n. 4 , in sede di approvazione della Legge annuale di
bilancio.
3. L'Agenzia redige il proprio bilancio e gli altri atti contabili
secondo i criteri della contabilita' di tipo finanziario ed e'
tenuta all'equilibrio di bilancio.
4. L'esercizio finanziario ha durata annuale e costituisce il
termine di riferimento del sistema contabile. Esso inizia il 1
gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
5. Per la gestione delle risorse regionali e statali l'Agenzia
redige il bilancio di previsione annuale, in termini di competenza e
di cassa, da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello di riferimento ed il conto consuntivo da adottarsi entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
6. Con il regolamento di cui all'art. 21, comma 6, lett. a), sono
disciplinate, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti
commi, la struttura del bilancio di esercizio e le modalita' di
tenuta delle scritture contabili. Il predetto regolamento disciplina
altresi', anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le
procedure per l'acquisizione di beni e servizi per far fronte a
situazioni di crisi e di emergenza potenziali o in atto.
7. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale i
dati relativi al bilancio dell'Agenzia regionale, unitamente alle
relazioni elaborate del Collegio dei Revisori dei conti e ad una
relazione di sintesi sui dati finanziari connessi con il
perseguimento dei suoi compiti istituzionali e di ogni altro compito
straordinario eventualmente conferitole nel corso dell'anno.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Norme transitorie
1. Ai procedimenti ed alle attivita' in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione,
continuano ad applicarsi le disposizioni delle previgenti leggi
regionali, ancorchè abrogate.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 17,
comma 8, resta ferma l'efficacia del regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17 della L.R. n. 26 del 1983 e resta altresi' in carica e
continua ad esercitare le proprie funzioni, in quanto compatibili
con la presente legge, il Comitato regionale di coordinamento delle
associazioni di volontariato della Regione e degli Enti locali, di
cui al medesimo art. 17.
Art. 26
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
L.R. 19 aprile 1995, n. 45, e successive integrazioni (Disciplina
delle attivita' e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in
materia di protezione civile);
b)
L.R. 29 luglio 1983, n. 26 (Interventi per la promozione e l'impiego
del volontariato nella protezione civile).
Espandi Indice