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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4701
Presentato in data: 30/07/2003
Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università (delibera di Giunta n. 1484 del 28 07 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

I N D I C E
TITOLO I - FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI
INTERNAZIONALI
Art. 1
Finalita' e obiettivi
Art. 2
Partecipazione della Rgione alla formazione del diritto comunitario
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari
Art. 4
Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali
Art. 5
Attivita' di rilievo internazionale della Regione
Art. 6
Accordi con Stati esteri ed intese con Enti territoriali interni ad
altro Stato
Art. 7
Principi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attivita'
internazionale della Regione
Art. 8
Norma finanziaria
Art. 9
Abrogazioni
TITOLO II - COOPERAZIONE INTERREGIONALE
Art. 10
Intese con altre Regioni
Art. 11
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali
TITOLO III - SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I - Poteri normativi e governo locale
Art. 12
Poteri normativi degli Enti locali e rapporti con l'ordinamento
regionale
Art. 13
Principio di integrazione
Art. 14
Integrazione e concertazione in ambito provinciale
Art. 15
Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione delle conferenze di
ambito provinciale
CAPO II - Forme associative dei Comuni
Art. 16
Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza
Art. 17
Esercizio associato delle funzioni comunali
Art. 18
Associazioni intercomunali
CAPO III - Comunita' e territori montani
Art. 19
Sviluppo delle zone montane
Art. 20
Organi delle Comunita' montane
Art. 21
Adeguamento degli statuti
Art. 22
Garanzie delle minoranze
Art. 23
Autonomia organizzativa
CAPO IV - Area metropolitana di Bologna e Circondario imolese
Art. 24
Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito
metropolitano
Art. 25
Nuovo Circondario imolese
Art. 26
Funzioni ed ambito di operativita'
Art. 27
Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di programmazione e
pianificazione della Provincia
Art. 28
Statuto
CAPO V - Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema
delle Autonomie locali
Art. 29
Monitoraggio
Art. 30
Attivita' di valutazione tecnica per il sistema delle Autonomie
locali
Art. 31
Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e
soppressione del Comitato regionale di controllo
CAPO VI - Relazioni tra Regione ed Enti locali. Disposizioni
transitorie
Art. 32
Conferenza Regione autonomie locali. Disposizioni transitorie
Art. 33
Copresidenza della Conferenza
Art. 34
Funzionamento della Conferenza
Art. 35
Sessioni speciali
Art. 36
Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale a tutela delle
autonomie locali
TITOLO IV - SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE E TRASPARENZA
Art. 37
Disciplina dei procedimenti amministrativi
Art. 38
Trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione mediante posta
elettronica
Art. 39
Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici per le attivita'
produttive, per l'edilizia e per le espropriazioni
Art. 40
Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale
Art. 41
Trasparenza e comunicazione
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I - Norme sull'organizzazione regionale
Art. 42
Principi sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale
Art. 43
Agenzie operative ed Agenzie di supporto tecnico e regolativo
Art. 44
Aziende regionali di erogazione di servizi
CAPO II - Nomine di competenza regionale
Art. 45
Nomine di competenza regionale
Art. 46
Abrogazioni
Art. 47
Disposizioni transitorie
CAPO III - Controlli sugli atti degli Enti regionali
Art. 48
Controllo sugli atti degli Enti regionali
Art. 49
Controlli sulle partecipanze agrarie, sull'Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna, sulle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, sui Consorzi di
bonifica e sui Consorzi Fitosanitari provinciali
Art. 50
Modalita' del controllo
Art. 51
Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici
Art. 52
Norma transitoria
TITOLO VI - COMUNICAZIONE
Art. 53
Competenze della Regione
Art. 54
Ruolo del Co.re.Com
TITOLO VII - RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Art. 55
Conferenza permanente Regione-Universita'
Art. 56
Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle
Amministrazioni non statali
TITOLO I
FINALITA' E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA
E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. La presente legge, nell'adeguare l'ordinamento della Regione
Emilia-Romagna alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione) persegue
il grado piu' elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo
stesso, di raccordo e coesione del sistema.
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a)
adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di svolgimento
del ruolo che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e
internazionale;
b)
valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare
riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti
regionali;
c)
sviluppare gli organismi di raccordo e coordinamento tra Regione e
istituzioni locali, a partire dalla Conferenza Regione-Automie
locali, nella prospettiva della costituzione del Consiglio previsto
dall'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione;
d)
rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse
istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini
prestazioni e interventi organicamente coordinati;
e)
attuare i principi costituzionali di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le
forme associative tra comuni, tenendo conto delle specificita' delle
realta' montane, nonche? considerando le peculiarita' dell'Area
metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
f)
favorire la cooperazione in ambito interregionale;
g)
superare i controlli preventivi di legittimita' ed introdurre forme
di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed
enti locali;
h)
introdurre nuove possibilita' di semplificazione e trasparenza in
particolare mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
i)
stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare
riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
l)
delineare gli ambiti di intervento regionale in materia di
comunicazione;
m)
prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Universita' e
stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini
delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.
Art. 2
Partecipazione della Regione
alla formazione del diritto comunitario
1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel quadro degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la piu' ampia
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. Nell'ambito di tale funzione, il Presidente della Giunta
regionale si avvale degli strumenti previsti dalla vigente
legislazione statale e comunitaria ed in particolare:
a)
partecipa o nomina un proprio delegato per la partecipazione al
Comitato delle Regioni presso l'Unione europea, nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti;
b)
nomina, ove previsto dalle norme nazionali e comunitarie, propri
delegati incaricati di partecipare ai gruppi di lavoro e ai comitati
del Consiglio della Commissione e delle altre istituzioni o
organismi dell'Unione Europea, quando questi esercitino attivita' in
materie di competenza regionale;
c)
puo' formulare osservazioni al Governo ed al Parlamento, richiedendo
di essere sentito su tematiche attinenti alle materie di competenza
regionale;
d)
richiede la convocazione della sessione comunitaria della Conferenza
Stato-Regioni e la costituzione, secondo le modalita' individuate in
quella sede, dei gruppi regionali cui e' attribuito il compito di
rappresentare al Governo la posizione comune delle Regioni
nell'ambito delle politiche comunitarie;
e)
individua e delega propri esperti ai fini della partecipazione alle
attivita' dei gruppi di lavoro e dei tavoli di coordinamento
nazionali volti alla definizione della posizione italiana presso le
competenti istituzioni comunitarie ed in ogni altro caso previsto
dalla legge;
f)
propone al Governo il ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della
Comunita' europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti
illegittimi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
g)
assume le ulteriori iniziative volte ad esprimere presso le
istituzioni comunitarie il parere dell'Emilia-Romagna sugli atti
normativi di loro competenza.
3. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio
regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma
2.
4. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti
svolti ai sensi del comma 2 e' disciplinata dalla Giunta regionale
previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi
dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale).
Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale
agli obblighi comunitari
1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli
obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o
alle sentenze della Corte di giustizia, entro l'1 luglio di ogni
anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto
di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31
dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione Legge
comunitaria regionale con l'indicazione dell'anno di riferimento.
Il testo della legge comunitaria regionale e' trasmesso per
conoscenza al Governo ed e' accompagnato da una relazione sullo
stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento
regionale.
2. La legge comunitaria regionale:
a)
recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle
materie di competenza regionale e attua, in particolare, le
direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il
completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
b)
detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di
giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango
amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di
adeguamento per la Regione;
c)
reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione
vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti
comunitari di cui alle lettere precedenti;
d)
individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o
applicazione la Giunta e' autorizzata a provvedere con regolamento o
in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi
all'uopo necessari;
e)
reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative,
modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi
regionali cofinanziati dall'Unione europea.
3. In casi di necessita' e urgenza, per i quali occorra provvedere
al fine di impedire che si verifichino infrazioni del diritto
comunitario o connesse situazioni di illegittimita', la Giunta
regionale e' autorizzata a provvedere con regolamento. Il
regolamento deve essere immediatamente comunicato al Consiglio
regionale unitamente, se necessario, al progetto di legge regionale
modificativo o abrogativo della legislazione vigente.
Art. 4
Attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali
1. La Regione Emilia-Romagna provvede, nelle materie di propria
competenza, all'esecuzione ed all'attuazione di accordi
internazionali, nel rispetto delle modalita' stabilite con legge
statale, ed in particolare dell'articolo 6 della Legge n. 131 del
2003.
Art. 5
Attivita' di rilievo internazionale della Regione
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica
estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o
da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalita' di
esercizio dei rapporti internazionali della Regione.
2. Le attivita' di rilievo internazionale della Regione si
riferiscono in particolare a:
a)
iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarieta'
internazionale e aiuto umanitario;
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b)
attivita' promozionali dirette nel campo del marketing territoriale,
del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del
settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
c)
predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
d)
attivita' promozionali indirette, quali il supporto a soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma
non dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di
iniziative similari a quelle del punto precedente;
e)
iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale, con
le Amministrazioni di Regioni ed altri Enti esteri;
f)
supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo
universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
g)
supporto promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi
tra i Comuni e le Province dell'Emilia Romagna, quelli europei e del
mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una
cultura di pace;
h)
iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di
personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in
Emilia-Romagna;
i)
politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
l)
creazione di strutture all'estero di supporto alle attivita'
internazionali della Regione.
Art. 6
Accordi con Stati esteri
ed intese con Enti territoriali interni ad altro Stato
1. Nelle materie di competenza della Regione, fermo restando il
rispetto delle leggi di cui all'art. 117, comma nono, della
Costituzione, ed in particolare dell'art. 6 della Legge n. 131 del
2003, il Consiglio regionale su proposta della Giunta, ratifica la
sottoscrizione, da parte del Presidente della Giunta regionale o da
assessore da lui delegato, di accordi con Stati esteri, ed intese
con Enti territoriali interni ad altro Stato, previamente deliberati
dalla Giunta. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della
ratifica.
2. Gli accordi e le intese hanno una durata determinata e non
possono essere prorogati automaticamente.
3. Il Presidente e, nell'ambito delle proprie competenze e nel
rispetto della normativa nazionale, i membri della Giunta, possono
concordare con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato
dichiarazioni programmatiche non comportanti obblighi per la Regione
Emilia-Romagna. Tali dichiarazioni non possono avere una validita'
superiore alla durata della legislatura regionale nel corso della
quale sono stati perfezionati.
4. Ai fini dell'attuazione dell'art. 6, comma 7 della Legge n. 131
del 2003, i Comuni, le Province e la Citta' metropolitana di
Bologna, quando istituita, comunicano alla Regione le attivita' di
mero rilievo internazionale da essi svolte, secondo quanto definito
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dalla Giunta regionale, previa intesa espressa in sede di Conferenza
Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del
1999.
Art. 7
Principi di cooperazione internazionale
e disciplina dell'attivita' internazionale della Regione
1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale un documento
pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e
attivita' internazionale della Regione Emilia-Romagna per la
programmazione regionale, contenente principi e modalita' per il
coordinamento fra le attivita' di rilievo internazionale della
Regione e priorita', anche territoriali, nell'attuazione delle
stesse.
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorita' stabilite dal
documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1 approva:
a)
le modalita' e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di
collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono
avere caratteristiche di intersettorialita';
b)
le modalita' organizzative e gli strumenti di supporto per la
collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
c)
le modalita' organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e
l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di
collaborazione ed assistenza istituzionale;
d)
gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e
l'incentivazione nelle attivita' internazionali con gli enti locali
e le universita' presenti in regione.
3. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale
in materia, la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2,
lettera a), stabilisce una indennita' mensile speciale a titolo di
rimborso forfetario delle spese relative alla permanenza nella sede
di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici
previsti da detta disposizione. Tale indennita' non puo' essere
superiore alle analoghe indennita' previste per il personale
all'estero dello Stato italiano.
4. La Giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2,
lettera a), le modalita' per l'acquisizione di servizi organizzativi
e di supporto per le attivita' degli uffici ivi previsti, prevedendo
le modalita' per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche
con enti, societa' ed associazioni dotate della necessaria capacita'
ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'Ufficio.
5. La lettera a) del comma 2 ed i commi 3 e 4 si applicano anche
alle strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni
europee di cui all'art. 58, comma 4, della Legge 6 febbraio 1996, n.
52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 1994).
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, si
fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio
regionale, di apposita unita' previsionale di base e relativo
capitolo che sara' dotato della necessaria disponibilita' in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito
atto della Giunta regionale.
Art. 9
Abrogazioni
1. La L.R. 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura
regionale di collegamento presso le sedi della istituzioni
dell'Unione europea) e' abrogata con effetto a decorrere
dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 7, comma 2, lettera a).
2. La L.R. 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziative per la promozione
dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti
i continenti) e' abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione
dell'atto di cui all'art. 7, comma 2, lettera d).
3. Nella L.R. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una
cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 con
effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'art. 7,
comma 2, lettera a).
TITOLO II
COOPERAZIONE INTERREGIONALE
Art. 10
Intese con altre Regioni
1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni la Regione
promuove intese con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di
discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi
interregionali.
2. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8,
della Costituzione, l'intesa interregionale entro 15 giorni dalla
sua stipulazione.
3. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima
legge regionale di ratifica.
Art. 11
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni
interessati, puo' promuovere accordi con altre Regioni aventi ad
oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a
diverse regioni, di funzioni e servizi comunali, quando cio' si
renda necessario al fine di definire la disciplina regionale
applicabile relativamente alle procedure e modalita' di erogazione
di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo puo' anche prevedere, in presenza di forti indici di
integrazione territoriale, e su richiesta degli Enti interessati, la
costituzione di forme stabili di collaborazione interregionali per
la gestione in forma associata di una pluralita' di funzioni e
servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina
legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Gli accordi precisano, in relazione alle esigenze di
organizzazione unitaria sovracomunale dei servizi e nel rispetto dei
relativi standard di qualita' previsti dalla Regione Emilia-Romagna,
quali norme delle leggi regionali vengono derogate nonche? la
diversa disciplina sostitutiva applicabile.
4. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo
parere della Commissione consiliare competente per materia.
5. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della
Regione Emilia-Romagna, la forma associativa e' ammessa ai
contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si
provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai
sensi dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia
di enti locali).
6. Ove non sia diversamente stabilito, qualora la maggioranza della
popolazione interessata alla gestione associata risieda in altra
regione, anche ai Comuni interessati della Regione Emilia-Romagna si
applica, relativamente ai servizi gestiti in forma associata, la
disciplina normativa di tale altra Regione.
TITOLO III
SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
CAPO I
Poteri normativi e governo locale
Art. 12
Poteri normativi degli Enti locali
e rapporti con l'ordinamento regionale
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, gli Enti
locali esercitano la potesta' regolamentare ai sensi dell'articolo
117, comma sesto, della Costituzione, in ordine alla organizzazione
e allo svolgimento delle funzioni dell'ente locale, nel rispetto dei
limiti fissati dalla legge regionale al fine di assicurare i
requisiti minimi di uniformita', con particolare riferimento ai
diritti civili e sociali.
2. Le disposizioni contenute in regolamenti della Regione cessano di
avere efficacia, nell'ordinamento degli enti locali interessati, con
l'entrata in vigore del regolamento locale.
3. Nell'ambito delle materie di competenza legislativa regionale,
salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti e le ordinanze
degli enti locali determinano l'importo minimo e quello massimo
delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione. Tali
importi non possono essere inferiori a 25,00 Euro ne? superiori a
10.000,00 Euro.
4. In assenza della individuazione di limiti edittali della sanzione
nell'atto normativo dell'ente locale, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro.
Art. 13
Principio di integrazione
1. La Regione pone a fondamento dell'intervento legislativo e della
disciplina sul conferimento delle funzioni amministrative a livello
locale, il principio dell'integrazione, con particolare riferimento
alla integrazione tra le politiche sociali, territoriali ed
economiche.
2. A tale scopo, la Regione e gli Enti locali adottano strumenti di
programmazione e progettazione ad approccio integrato, valorizzando
i collegamenti tra politiche settoriali rivolte alle medesime
categorie di destinatari o ai medesimi contesti territoriali e
tenendo conto degli effetti reciproci di tali politiche.
Art. 14
Integrazione e concertazione in ambito provinciale
1. Al fine di realizzare l'integrazione tra le funzioni ripartite
tra i diversi livelli del governo locale, le Province adottano gli
atti di pianificazione ed indirizzo previsti da leggi regionali
previa concertazione con i Comuni, le Comunita' montane, le Unioni
di comuni e le Associazioni intercomunali ricompresi nel proprio
ambito territoriale.
2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalita' di svolgimento
della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica
disciplina, la concertazione di cui al comma 1 e' esercitata tramite
una conferenza territoriale composta dai Sindaci e dal Presidente
della Provincia.
3. I programmi ed i provvedimenti regionali stabiliscono forme di
preferenza o incrementi per trasferimenti di risorse finanziarie
alle Province destinati all'erogazione di contributi a favore degli
enti locali, quando per l'individuazione dei criteri e delle
modalita' per l'erogazione dei suddetti contributi sia stata
effettuata la concertazione ai sensi del presente articolo.
Art. 15
Accordi tra Amministrazioni per l'unificazione
delle conferenze di ambito provinciale
1. Le funzioni di piu' conferenze o organismi collegiali comunque
denominati composti da amministratori locali istituiti in ambito
provinciale sulla base di leggi regionali, in particolare nelle
materie del trasporto pubblico locale, della sanita', dei servizi
sociali, della gestione dei rifiuti, della tutela dell'ambiente,
possono essere affidate ad altra conferenza, o unificate in capo ad
un'unica struttura composta nei modi e nelle forme definiti da
accordi tra la Regione e gli Enti locali interessati.
2. A tal fine gli accordi disciplinano in particolare le modalita'
di esercizio delle competenze, le modalita' di funzionamento,
l'organizzazione, il trasferimento del personale, il conferimento
dei beni e la disciplina applicabile alla conferenza unificata.
3. Dalla data di avvio dell'esercizio delle funzioni da parte della
conferenza, sono soppresse le conferenze le cui funzioni siano state
conferite all'altro organismo.
CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 16
Attuazione dei principi di differenziazione
ed adeguatezza
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo
criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della
loro dimensione associativa.
2. La legge regionale puo' prevedere specifici conferimenti ai
Comuni capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti, in ragione delle loro specifiche
caratteristiche territoriali ed organizzative.
3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge
regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di
estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per
i Comuni che non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunita'
montane, nonchè dalle Associazioni intercomunali che rispettino
tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.
4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma
secondo, della Costituzione, ove non si verifichino le condizioni di
cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le
dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale,
individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le
funzioni amministrative.
Art. 17
Esercizio associato delle funzioni comunali
1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici,
territoriali o organizzativi, i Comuni possono esercitare in forma
associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le
funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione
incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge
regionale n. 11 del 2001.
2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali,
la legge regionale puo' condizionare l'esercizio delle funzioni ad
una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle
funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della
forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da
parte della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse
necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al
Comune sede istituzionale dell'associazione con vincolo di
destinazione alle gestioni associate.
Art. 18
Associazioni intercomunali
1. All'articolo 8 della L.R. n. 11 del 2001, dopo il secondo comma
e' inserito il seguente comma:
«2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione puo'
essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la
continuita' territoriale sia interrotta da parti del territorio di
un comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.».
CAPO III
Comunita' e territori montani
Art. 19
Sviluppo delle zone montane
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come
impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunita' montane, unitamente alle Province ed alla
Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di
azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane,
attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con
apposita legge regionale.
Art. 20
Organi delle Comunita' montane
1. Il Consiglio della Comunita' montana e' formato da componenti
degli organi dei Comuni da cui essa e' costituita.
2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunita' montana,
stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i
Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta
salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La composizione e le modalita' di elezione del Consiglio della
Comunita' montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei
seguenti modelli:
a)
elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio
comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo
da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a
pena di nullita' dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza
della maggioranza;
b)
elezione congiunta del Consiglio della Comunita' montana con sistema
proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea
alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa
ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c)
individuazione di tutti i Sindaci quali membri di diritto del
Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di
componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni
Sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il
proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il
metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti
avere conseguito oltre il 60% dei seggi, sommando quelli ottenuti
sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri
di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi
elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare
la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il 60% dei
componenti l'organo. I seggi cosi' sottratti vengono ridistribuiti
con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.
4. Il Presidente della Comunita' montana e' scelto di norma tra i
Sindaci dei Comuni interessati.
5. La Giunta e' composta da un numero di membri pari a quello
previsto per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio,
lo statuto puo' stabilire che la Giunta sia composta dai Sindaci dei
Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle
Giunte comunali.
Art. 21
Adeguamento degli statuti
1. Le Comunita' montane adeguano il proprio statuto alle
disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al
momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di
adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge
sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 22
Garanzie delle minoranze
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle
minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve
essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della
maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve
altresi' essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra
maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi
rappresentanti.
Art. 23
Autonomia organizzativa
1. Le Comunita' montane nell'ambito della propria autonomia
regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di
contabilita' ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.
2. Le Comunita' montane possono avere un segretario titolare della
funzione apicale dell'Ente.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge regionale:
articoli 40, 50, 51 e 52 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22
(Ordinamento delle Comunita' montane e disposizioni a favore della
montagna).
CAPO IV
Area metropolitana di Bologna
e Circondario imolese
Art. 24
Unificazione e semplificazione
degli organismi in ambito metropolitano
1. Al fine di rafforzare e semplificare il sistema di governo delle
politiche metropolitane, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, gli Enti locali ricompresi nella provincia di
Bologna elaborano una proposta di accordo ai sensi dell'art. 15 per
l'unificazione degli organismi composti da amministratori locali,
tenendo conto delle specificita' previste per il territorio del
circondario di Imola.
2. La Regione presta il proprio supporto tecnico alle necessarie
elaborazioni. L'accordo di unificazione produce i suoi effetti a
decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali e provinciali.
Art. 25
Nuovo Circondario imolese
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Castelfiumanese, Castel del Rio,
Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola,
Medicina e Mordano, gia' facenti parte del Circondario di Imola
istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di
Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge e ai sensi del presente Titolo, una forma
speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di
funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di
seguito denominato Nuovo Circondario Imolese.
2. Il nuovo Circondario e' ente pubblico con personalita' giuridica,
dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia
normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia
contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite
dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
ordinamento degli Enti locali.
3. L'istituzione del nuovo Circondario e' subordinata allo
scioglimento del Circondario gia' istituito ai sensi dell'articolo 6
dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del
circondario imolese costituitosi nel frattempo.
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si
applicano le disposizioni dell'articolo 15.
Art. 26
Funzioni ed ambito di operativita'
1. Il nuovo Circondario esercita:
a)
le funzioni ad esso conferite da tutti i Comuni del Circondario;
b)
le funzioni conferite dalla Provincia, da essa a qualsiasi titolo
esercitatele funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.
2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo circondario funzioni
provinciali che, per il territorio ricompreso nella Comunita'
montana Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa
ne disciplina il conferimento al nuovo circondario mediante apposite
convenzioni.
3. I Comuni ricompresi nel nuovo circondario e la Comunita' montana
possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad
affidare al circondario l'esercizio di proprie competenze.
Art. 27
Concorso del nuovo Circondario
nelle funzioni di programmazione
e pianificazione della Provincia
1. Nelle materie conferitegli dalla Provincia, il nuovo circondario
concorre alla formazione degli atti di programmazione e
pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello
territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono
negli atti di competenza provinciale.
2. Le modalita' del concorso del nuovo circondario alla formazione
dei suddetti atti sono definite d'intesa con la Provincia, nel
rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti
dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla
Regione.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano in
particolare al procedimento di formazione del Piano territoriale di
coordinamento provinciale. In tal caso l'intesa regola, altresi',
le forme e gli strumenti di raccordo tra il nuovo circondario ed i
Comuni in esso ricompresi.
Art. 28
Statuto
1. Lo statuto del nuovo circondario e' approvato con deliberazione
di tutti i consigli comunali con le stesse modalita' previste per
l'approvazione degli statuti comunali.
2. Prima dell'approvazione da parte dei consigli comunali, lo schema
di deliberazione e' trasmesso alla Provincia ed alla Comunita'
Montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro
trenta giorni dalla trasmissione.
3. Lo statuto, approvato da tutti i Consigli comunali, viene affisso
all'Albo del Comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi
trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Lo statuto disciplina gli organi, composti da componenti delle
Giunte e dei Consigli comunali, prevedendo in ogni caso un organo
assembleare nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle
minoranze, individua le funzioni dell'ente, disciplina i rapporti
con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le modalita'
per l'effettivo conferimento delle competenze.
CAPO V
Forme di conoscenza, monitoraggio
e supporto al sistema delle Autonomie locali
Art. 29
Monitoraggio
1. Il presente Capo persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di
conoscenza e di circolazione delle informazioni volte a consentire
alla Regione e all'intero sistema delle autonomie di esercitare le
proprie funzioni, tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti
dalla prassi, nella attuazione delle politiche e nella applicazione
delle norme regionali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali individua indicatori,
criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti
delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali.
Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare,
alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla
finanza regionale e locale, nonche? alle indagini finalizzate alla
valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario
delle funzioni conferite.
3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalita' di cui al comma
1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere
generale che riguardano le attivita' delle autonomie locali.
4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto
informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e
copia del conto consuntivo entro 30 giorni dalla approvazione dei
competenti organi, nonche? copia su supporto informatico del
certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio,
entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali.
Gli enti locali sono altresi' tenuti ad inviare ogni altra
documentazione richiesta, utile all'attivita' di analisi di cui al
comma 3.
5. Le modalita' e il protocollo di comunicazione per la trasmissione
dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformita' con quanto
richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei
Conti, Sezione Autonomie locali.
6. Le risultanze delle attivita' di monitoraggio costituiscono
oggetto di relazione periodica che la Giunta presenta alla
Conferenza Regione-Autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre,
la Giunta elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il
riordino dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure
amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di
funzioni agli enti locali siano sorretti da adeguate risorse
finanziarie, strumentali ed umane.
7. Specifiche analisi sulla attuazione di determinate discipline
regionali possono essere svolte anche avvalendosi dell'apporto delle
Associazioni delle autonomie locali, sulla base di specifici
protocolli d'intesa.
8. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema
informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di
accordi con gli Enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti
erogatori. Le Amministrazioni competenti comunicano alla Regione i
provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione,
all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi
pubblici, nonchè le relative relazioni presentate periodicamente
dai soggetti erogatori.
Art. 30
Attivita' di valutazione tecnica
per il sistema delle Autonomie locali
1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del
sistema delle autonomie locali, individuati dal nuovo Statuto
regionale, e' istituita una commissione di cinque esperti, designati
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali tra soggetti di comprovata
esperienza in materia di diritto e finanza degli Enti locali. La
Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
2. La Commissione esprime, su richiesta degli Enti locali,
valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.
3. Gli statuti degli Enti locali possono disciplinare modalita'
dell'attivazione della Commissione e gli effetti delle valutazioni
espresse.
4. Le modalita' di funzionamento e convocazione della commissione ed
i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia
sono regolati da apposito atto del direttore generale competente.
5. I componenti della commissione percepiscono, per la
partecipazione alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di
Euro 250,00, comprensivo del rimborso spese, per un massimo di
quattro sedute mensili. Il gettone e' annualmente rivalutato secondo
la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce
annualmente, alla Conferenza Regione-Autonomie locali, puntuale
quadro riassuntivo dell'attivita' svolta.
Art. 31
Soppressione del controllo preventivo
sugli atti degli Enti locali
e soppressione del Comitato regionale di controllo
1. Il controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli Enti
locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione e disciplinato
dagli articoli 126 e seguenti del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' cessato
dalla data di entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3 del
2001.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso
il Comitato regionale di Controllo ed e' abrogata la L.R. 7 febbraio
1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e
sugli Enti dipendenti della Regione).
CAPO VI
Relazioni tra Regione ed Enti locali
Disposizioni transitorie
Art. 32
Conferenza Regione autonomie locali
Disposizioni transitorie
1. Fino all'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui
all'articolo 123, comma primo, della Costituzione, alla Conferenza
Regione autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge
regionale n. 3 del 1999, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Dalla data di insediamento del Consiglio suddetto la Conferenza
Regione-Autonomie locali e' soppressa e le funzioni ad essa
attribuite sono eserciate dal Consiglio medesimo. Cessano di avere
efficacia le norme incompatibili contenute negli articoli dal 25 al
32 della L.R. n. 3 del 1999.
Art. 33
Copresidenza della Conferenza
1. La Conferenza Regione Autonomie locali e' presieduta
congiuntamente dal Presidente della Regione, o, per sua delega,
dall'assessore competente in materia di affari istituzionali e da un
componente eletto, per la durata di un anno, dalla Conferenza stessa
fra un Sindaco o Presidente di Provincia eletto fra i propri membri.
2. La Conferenza e' convocata congiuntamente dai Presidenti.
3. Il co-presidente cura i rapporti con il Consiglio regionale, e le
sue articolazioni, dandone informazione al Presidente della
Conferenza.
Art. 34
Funzionamento della Conferenza
1. La Conferenza adotta, a maggioranza assoluta dei componenti,
apposito regolamento per la propria organizzazione interna e per
l'istruttoria dei provvedimenti.
2. Il regolamento prevede un Comitato di Presidenza, presieduto dal
co-presidente della Conferenza eletto dalla Conferenza stessa ai
sensi dell'articolo precedente, con il compito primario di
disciplinare l'organizzazione dei lavori della stessa. Il
regolamento ne definisce composizione ed ulteriori funzioni.
Art. 35
Sessioni speciali
1. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle
autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di
informazione, dibattito, approfondimento e proposta.
2. La Conferenza, anche su richiesta degli enti locali, si riunisce
in apposita sessione al fine di:
a)
raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli
atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie locali
nelle materie di competenza di queste ultime;
b)
esprimere parere sullo schema dell'annuale disegno di legge
comunitaria regionale, di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. La Conferenza puo' deliberare, per una compiuta istruttoria degli
atti su cui intende pronunciarsi, la convocazione di udienze
conoscitive.
Art. 36
Proposte sui ricorsi alla Corte Costituzionale
a tutela delle autonomie locali
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali puo' proporre al
Presidente della Giunta regionale la presentazione di ricorsi alla
Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, comma secondo,
della Costituzione, per questioni di legittimita' costituzionale
riguardanti atti legislativi dello Stato, invasivi delle prerogative
delle autonomie territoriali.
2. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette
tempestivamente alle direzioni generali regionali competenti gli
atti di cui all'art. 36 per i quali il controllo e' in corso
all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali
procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi
dell'articolo 36 della L.R. n. 7 del 1992, sono trasmessi al
Difensore civico regionale.
TITOLO IV
SEMPLIFICAZIONE, INNOVAZIONE
E TRASPARENZA
Art. 37
Disciplina dei procedimenti amministrativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate
alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa,
regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme
generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel
rispetto delle attribuzioni normative degli enti locali.
2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi,
regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della
pubblica amministrazione da parte dei cittadini.
3. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di
innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze
attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima
fruibilita' da parte dei cittadini e degli utenti.
4. Nelle materie di competenza legislativa regionale, e fatto salvo
quanto previsto dalla legge per le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e di tutela della
salute, gli atti di approvazione o di assenso comunque denominati
da parte di altre amministrazioni sugli atti degli enti locali
devono essere adottati nel termine previsto dalla legge o, in
mancanza, entro il termine massimo di centoventi giorni, scaduto il
quale l'assenso si considera acquisito. Le amministrazioni regionali
adottano l'atto di propria competenza entro sessanta giorni, ai
sensi dell'articolo 16, comma 3 della legge regionale 6 settembre
1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo
e del diritto di accesso).
Art. 38
Trasmissione di comunicazioni dell'Amministrazione
mediante posta elettronica
1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di
amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, comma
secondo, lettera g) della Costituzione, le istanze, documenti o atti
rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono
contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge,
che ogni comunicazione, escluso la trasmissione del provvedimento
finale, sia effettuata mediante posta elettronica.
Art. 39
Incentivi per l'aggregazione degli sportelli unici
per le attivita' produttive, per l'edilizia
e per le espropriazioni
1. La Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di sportelli
unificati per categorie di utenti con particolare riferimento ai
settori delle attivita' produttive, del commercio con l'estero,
dell'attivita' urbanistica ed edilizia, e delle prestazioni sociali.
2. La Giunta regionale concede contributi per incentivare la
costituzione di sportelli unici per le attivita' produttive, per
l'edilizia e per le espropriazioni, anche nelle forme previste dalla
L.R. n. 11 del 2001.
3. A tal fine e' istituito un apposito capitolo di bilancio. Sono
abrogati il comma 4, dell'art. 2, L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e il
comma 8 dell'art. 3 L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.
Art. 40
Semplificazione delle forme di pubblicazione ufficiale
1. Il Bollettino Ufficiale e le altre pubblicazioni ufficiali della
Regione sono pubblicati su carta e in formato elettronico.
2. Un decreto del Presidente della Regione definisce, anche in
deroga ai criteri stabiliti dalla legge regionale 9 settembre 1987,
n. 28 (Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti
amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino
delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale), le forme di
distribuzione e i destinatari delle pubblicazioni, nonche? i
contenuti delle stesse, ferma restando la pubblicazione delle
categorie di atti previste nell'art. 1, comma 1, lettere a), b), d),
ed f) della L.R. n. 28 del 1987.
Art. 41
Trasparenza e comunicazione
1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte,
dalla Regione, e' accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre
al logo della Regione stessa, indica:
a)
l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;
b)
la data prevista per la conclusione dei lavori;
c)
la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi
arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni
alternative per porvi rimedio.
2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla
erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi
genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza
regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di
informazione e trasparenza, secondo le modalita' e con i contenuti
indicati dagli atti generali che disciplinano i criteri per tali
erogazioni.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I
Norme sull'organizzazione regionale
Art. 42
Principi sull'organizzazione
dell'Amministrazione regionale
1. La Regione definisce l'organizzazione dell'esercizio delle
proprie funzioni sulla base dei principi della L.R. 26 novembre
2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei seguenti
principi ed obiettivi:
a)
semplificazione, economicita' ed efficacia dell'azione
amministrativa;
b)
snellezza, alta qualificazione e valorizzazione delle strutture
organizzative, adeguatezza rispetto alle funzioni proprie
dell'amministrazione regionale;
c)
delegificazione della struttura organizzativa regionale;
d)
rispetto della contrattazione collettiva;
e)
potenziamento dei mezzi di comunicazione e di rapporto con i
cittadini, con gli Enti, le comunita' locali e con gli altri
soggetti operanti nel territorio.
2. Per il perseguimento delle finalita' istituzionali e delle
politiche dell'ente e per l'organizzazione e gestione di particolari
attivita' e servizi la Regione puo' istituire Agenzie e Aziende,
anche dotate di personalita' giuridica autonoma, quando previsto
dalla legge regionale.
3. Le Agenzie e le Aziende possono assumere le forme di cui agli
articoli 43 e 44.
Art. 43
Agenzie operative
ed Agenzie di supporto tecnico e regolativo
1. Le Agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento
predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed
attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri
d'azione specifici, in relazione ad attivita' che, se realizzate
nell'ambito dell'ordinaria struttura dei servizi regionali
potrebbero comportare rilevanti problematiche organizzative o
procedurali, oppure significativi rischi di disservizio. L'Agenzia
operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di
specifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse
a destinazione vincolata ai propri fini esecutivi.
2. Le Agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti
istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione,
standardizzazione e accreditamento proprie della Regione
Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali
svolgono un'attivita' di ricerca e sviluppo sulla base di
un'autonoma capacita' ideativa e progettuale. Le Agenzie di supporto
tecnico e regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono
le risorse assegnate.
3. Le Agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del
principio di delegificazione, sono istituite con deliberazione della
Giunta regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti
l'attribuzione ad esse di personalita' giuridica autonoma in quanto
la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia
dall'Amministrazione regionale.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica
quanto previsto dal presente articolo o dagli atti regolamentari
conseguenti.
5. Tali Agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed
operativa nell'ambito delle disposizioni regolamentari di cui ai
successivi commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attivita' alla
Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce,
separatamente per le Agenzie operative e per le Agenzie di supporto
tecnico e regolativo:
a)
le finalita' e gli scopi specifici per i quali possono essere
istituite Agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;
b)
le modalita' di raccordo con le Direzioni generali e con la Giunta
regionale;
c)
i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del
direttore dell'Agenzia;
d)
eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e)
le modalita' di assegnazione e di reperimento delle risorse
finanziarie, strumentali ed umane;
f)
le modalita' di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del
budget necessario al funzionamento delle Agenzie ed al perseguimento
dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il
Direttore dell'Agenzia sulle concrete esigenze annuali e
pluriennali;
g)
il livello retributivo del direttore dell'Agenzia;
h)
le forme di controllo sui risultati, sull'attivita' e sulla
gestione.
7. Per le Agenzie operative, il regolamento di cui al comma 6
prevede:
a)
l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di
servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati
dalla normativa statale o regionale, nonche? in casi specifici e
circoscritti, definiti dalla Regione;
b)
che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la
Regione Emilia-Romagna, gli enti da essa dipendenti e gli Enti
locali.
8. Per le Agenzie di supporto tecnico e regolativo, il regolamento
di cui al comma 6 prevede:
a)
l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria tecnica e
proposta di standard gestionali, di accreditamento e di regolazione,
di promozione della ricerca di sviluppo e gestione di attivita' e
progetti, che normalmente richiedano il concorso della Regione, di
Enti locali ed altri enti pubblici o privati;
b)
che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta
regionale;
c)
abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con Enti o
soggetti operanti nel territorio regionale;
d)
che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta
regionale svolgano anche funzioni di coordinamento tra la Regione e
gli Enti locali, nonche? altri enti pubblici e privati coinvolti
nell'attuazione delle funzioni demandate alle Agenzie stesse.
9. Al personale assegnato all'Agenzia e agli eventuali altri
rapporti di lavoro con l'Agenzia si applicano le norme contrattuali
previste per i dipendenti regionali, fatta salva l'applicazione
dello specifico contratto collettivo nazionale eventualmente
connesso alle funzioni delle Agenzie.
10. Nelle Agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le
Agenzie cui la legge regionale attribuisce personalita' giuridica
autonoma, ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte
da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai
sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 43 del 2001.
11. All'entrata in vigore del regolamento di cui ai commi 6, 7 e 8
cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste
dalle leggi regionali che istituiscono Agenzie non dotate di
personalita' giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le
disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di
funzioni ad Agenzie regionali.
Art. 44
Aziende regionali di erogazione di servizi
1. Con legge regionale sono istituite le Aziende regionali di
erogazione di servizi, dotate di personalita' giuridica autonoma,
per la realizzazione degli indirizzi programmatici della Regione. La
legge istitutiva definisce gli scopi e gli ambiti di servizio,
l'assetto istituzionale ed i vincoli funzionali rilevanti per il
perseguimento degli scopi.
2. Le Aziende di erogazione di servizi svolgono funzioni di servizio
sul territorio caratterizzate dalla prevalenza di aspetti
tecnico-gestionali, fortemente connessi con il ruolo di indirizzo
della Giunta regionale e con le funzioni degli apparati
tecnico-amministrativi di Amministrazioni dello Stato, degli Enti
locali, nonche? di altri enti pubblici. Le modalita' di svolgimento
del servizio tecnico-amministrativo devono essere caratterizzate
dalla qualita', tempestivita', efficacia ed efficienza, valutate
dalla Regione.
3. La Regione assegna, su base annuale, le risorse necessarie al
funzionamento e agli scopi previsti nella legge istitutiva.
4. La legge regionale regola le modalita' di nomina del direttore
dell'Agenzia ed il suo trattamento economico e giuridico, nonche? i
suoi rapporti con la Giunta regionale.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, la legge regionale puo'
altresi' autorizzare, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto regionale,
la partecipazione regionale, anche come socio promotore, a societa'
con altri Enti pubblici e privati per la realizzazione di un sistema
integrato di servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi
strategici della Regione Emilia-Romagna, nelle materie in cui
esercita la propria potesta' legislativa ed amministrativa.
CAPO II
Nomine di competenza regionale
Art. 45
Nomine di competenza regionale
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, i provvedimenti di
nomina di cui alla L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle
nomine di competenza regionale e della proroga degli organi
amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono
adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro
specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi
interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti
dall'Amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza
necessita' di valutazioni comparative.
2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale
provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da
effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine
necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o
per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.
3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione e pubblicizzati secondo le forme di
comunicazione cui al comma precedente.
4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la
scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra
consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia
direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o
convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine
degli organi collegiali meramente interni all'Amministrazione
regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti
amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad
effettuare accertamenti, nonche? alle nomine da effettuare in base a
designazioni di soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
Art. 46
Abrogazioni
1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e gli articoli 6 e 7
della L.R. n. 24 del 1994.
Art. 47
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti di nomina, per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia gia' stata effettuata la
pubblicazione dell'avviso sono portati a termine secondo le
disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla
presente legge.
CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 48
Controllo sugli atti degli enti regionali
1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla
Regione e' svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne
disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli
seguenti.
Art. 49
Controlli sulle Partecipanze agrarie,
sull'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali dell'Emilia-Romagna,
sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
sui Consorzi di bonifica
e sui Consorzi Fitosanitari provinciali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
avere luogo i controlli sugli atti delle Partecipanze agrarie
dell'Emilia-Romagna disciplinati dall'articolo 46/ter della L.R. n.
7 del 1992.
2. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la
Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimita'
sulle deliberazioni:
a)
dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e
relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante
organiche, assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di
riparto della contribuenza;
b)
dei Consorzi Fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci
preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti,
piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre
a carico dei consorziati;
c)
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
dell'Emilia-Romagna, previsti dal comma 2 dell'articolo 12 della
L.R. 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
d)
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza secondo le
previsioni della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), i controlli di cui
all'articolo 44 della L.R. n. 7 del 1992.
Art. 50
Modalita' del controllo
1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo precedente
sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione
generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale
non ne pronunci, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi
di legittimita'.
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2. L'esecutivita' rimane sospesa se entro lo stesso termine la
Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal
caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento
di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni
caso l'atto puo' divenire esecutivo anche prima del termine quando
la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
Art. 51
Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici
1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di
uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite
per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso
civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione
all'Albo pretorio del Comune in cui hanno sede.
2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente
competente, che puo' richiedere copia integrale degli atti e
annullare in ogni tempo quelli illegittimi.
Art. 52
Norma transitoria
2. I procedimenti di controllo eventualmente in corso all'entrata in
vigore della presente legge, relativi ad atti sui quali il controllo
e' soppresso ai sensi dell'articolo 49, si interrompono, e gli atti
divengono esecutivi.
TITOLO VI
COMUNICAZIONE
Art. 53
Competenze della Regione
1. La Regione disciplina le attivita' di comunicazione che si
svolgono in ambito regionale nel rispetto della Costituzione, della
normativa europea e dei principi fondamentali individuati dalla
legislazione dello Stato, con particolare riferimento ai principi in
tema di concorrenza stabiliti dalle Leggi 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), e 31
luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo) e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare, le attivita' di comunicazione di cui al comma
precedente riguardano il settore integrato delle telecomunicazioni,
l'attivita' di informazione e comunicazione pubblica e le attivita'
di supporto e promozione dell'informazione. Tra le materie di
prevalente interesse regionale rientrano la tutela dei minori e dei
consumatori, la qualificazione degli operatori di settore, gli
interventi di sostegno per il passaggio alla trasmissione in tecnica
digitale.
3. La Regione promuove e favorisce attivita' utili per lo sviluppo
nel territorio regionale delle imprese e degli altri soggetti che
operano nel settore delle comunicazioni, al fine di consentire la
progressiva crescita e qualificazione della societa'
dell'informazione.
Art. 54
Ruolo del Co.re.Com
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo precedente, la
Regione si avvale del Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.re.com.) quale organismo preposto alla regolazione, al
controllo, alla consulenza in materia di attivita' di comunicazione
regionale.
2. Il Co.re.com. esercita, come proprie, le funzioni attribuite
dalla legislazione statale e regionale. In particolare, la
composizione, le funzioni, l'organizzazione, le strutture e il
personale, sono funzioni proprie del Co.re.Com., disciplinate con
legge regionale.
3. Il Co.re.Com. e' organo funzionale dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCom) e cura i rapporti con lo Stato in
materia di comunicazione societa' dell'informazione. Il Co.re.Com
esercita le funzioni delegate dall'AGCom, secondo le modalita'
stabilite con legge regionale.
TITOLO VII
RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
Art. 55
Conferenza permanente Regione-Universita'
1. E' istituita la Conferenza permanente Regione - Universita',
presieduta dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, di cui sono
membri i Rettori delle Universita' aventi sede legale nel territorio
regionale ed il co-presidente della Conferenza Regione-Autonomie
locali di cui all'art. 33.
2. Alle riunioni della Conferenza partecipano, per l'esame delle
questioni di rispettiva competenza, i componenti della Giunta
regionale di volta in volta interessati. Alle riunioni e', inoltre,
invitato un rappresentante del territorio di Piacenza designato in
accordo fra le Universita' ivi operanti e gli Enti locali.
3. La Conferenza ha funzioni di proposta e consultive nelle materie
connesse all'attivita' delle Universita' e, in particolare, nelle
materie della sanita', della cultura e del sistema formativo. La
Conferenza svolge altresi' funzioni di concertazione, mediante la
stipula di accordi fra la Regione e le Universita' rappresentate.
Art. 56
Valutazione dei titoli per l'accesso
agli impieghi nelle Amministrazioni non statali
1. Nell'ambito del territorio della regione, ai concorsi nelle
pubbliche Amministrazioni non comprese nell'articolo 117, comma
secondo, lett. g), della Costituzione, si accede secondo i criteri
stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione
dei titoli universitari.
2. Alle qualifiche per le quali la legislazione vigente richiede il
diploma di laurea, si accede con titolo di studio triennale.
3. Alla qualifica dirigenziale possono accedere dipendenti di ruolo
delle pubbliche Amministrazioni muniti di laurea, che abbiano una
esperienza di almeno cinque anni in posti di categoria
immediatamente inferiore alla dirigenza, ovvero persone laureate
dotate di esperienza professionale equivalente. Alla qualifica
dirigenziale possono altresi' accedere soggetti muniti di diploma di
specializzazione rilasciato da scuole universitarie in studi sulle
pubbliche Amministrazioni o dottorato di ricerca. La scuola di
specializzazione o il dottorato devono concernere discipline
attinenti alle pubbliche Amministrazioni o comunque alle materie
considerate nel bando di concorso.
4. Nei concorsi per posti di categoria immediatamente inferiore alla
dirigenza, il diploma di laurea specialistica e gli altri titoli
post universitari, rilasciati da istituti universitari italiani o
stranieri, qualora non rappresentino una condizione di accesso,
attribuiscono un punteggio non inferire al 50% del punteggio
complessivo riservato ai titoli.
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