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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 4821
Presentato in data: 16/09/2003
Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31 (delibera di Giunta n. 1731 del 08 09 03).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               INDICE
Art. 1
Finalita'
Art. 2
Autorizzazione regionale
Art. 3
Procedure
Art. 4
Registro regionale dei produttori
Art. 5
Obblighi del titolare di autorizzazione
Art. 6
Commercializzazione diretta del produttore
Art. 7
Certificazione del materiale di propagazione dei vegetali
Art. 8
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
Art. 9
Funzioni degli Ispettori fitosanitari e degli Agenti
accertatori
Art. 10
Organi di vigilanza
Art. 11
Obblighi e sanzioni amministrative
Art. 12
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 13
Tassa fitosanitaria
Art. 14
Oneri sui controlli fitosanitari
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
Art. 16
Abrogazioni
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge detta norme in materia di profilassi,
produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti
vegetali, ai fini della tutela fitosanitaria, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa
comunitaria e nazionale e comunque nel rispetto delle norme
statali in materia di profilassi internazionale.
Art. 2
Autorizzazione regionale
1. Le attivita' di produzione e commercio dei vegetali e
prodotti vegetali disciplinate dalla presente legge sono
subordinate al possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura
regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito
della presente legge denominata struttura fitosanitaria
regionale .
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al
comma 1:
a)
i produttori di piante e dei relativi materiali di
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o
comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, con
l'esclusione di coloro che producono sementi per conto di
ditte autorizzate all'attivita' sementiera;
b)
i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di
propagazione vegetale, escluse le sementi se gia'
confezionate ed etichettate da altri;
c)
gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti
vegetali o di altri materiali comprese le sementi, di cui
all'Allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunita', con sedi operative nel territorio regionale;
d)
i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di
spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da
consumo o frutti di agrumi;
e)
i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di
patate;
f)
i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui
all'Allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con
sedi operative nel territorio regionale.
4. I soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), f) del
comma 3 del presente articolo possono esercitare l'attivita'
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di
autorizzazione.
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda
produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad
eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a
fini produttivi all'interno della propria azienda deve
preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria
regionale una dichiarazione attestante le specie e i
quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione
e la relativa collocazione.
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i
produttori di piccoli quantitativi di vegetali destinati a
superfici di limitata estensione, secondo quanto stabilito
dalla struttura fitosanitaria regionale.
7. L'autorizzazione e' personale e decade in caso di morte
del titolare o di variazione di titolarita' dell'impresa che
implichi la modifica del numero di partita IVA. Qualora,
dopo la decadenza dell'autorizzazione, l'attivita' prosegua,
il successore a titolo universale o particolare o il
subentrante deve presentare una nuova domanda di
autorizzazione entro 60 giorni dal subentro. L'attivita'
puo' proseguire fino al rilascio della nuova
autorizzazione o di diniego; possono altresi' essere
utilizzate fino ad esaurimento le confezioni, le etichette o
altri documenti riportanti il precedente numero di
autorizzazione.
8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la
struttura fitosanitaria regionale fissa un termine entro il
quale puo' essere commercializzato il materiale esistente in
azienda al momento del subentro.
Art. 3
Procedure
1. La Regione stabilisce le procedure da seguire per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, fissando i
requisiti di professionalita' e le attrezzature minime
occorrenti, in funzione del tipo di attivita' e per ogni
categoria di richiedente, nonchè il modello di domanda e la
documentazione da allegare alla medesima. Di tali atti deve
essere data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 4
Registro regionale dei produttori
1. Presso la struttura fitosanitaria regionale e' istituito
il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti
i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2. Tale registro
assolve altresi' le funzioni del Registro Ufficiale dei
Produttori, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale
in materia.
Art. 5
Obblighi del titolare di autorizzazione
1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale per i soggetti iscritti al Registro
regionale dei produttori, il titolare di autorizzazione e'
soggetto ai seguenti obblighi:
a)
tenere presso la sede aziendale una planimetria ove siano
riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al
commercio nonchè le relative strutture, secondo le modalita'
tecniche stabilite dalla struttura fitosanitaria regionale;
b)
tenere a disposizione per i relativi controlli la
documentazione concernente gli acquisti e la cessione dei
prodotti disciplinati dalla presente legge;
c)
riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su
tutta la documentazione amministrativa concernente la
propria ditta;
d)
controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle
colture seguendo le modalita' eventualmente impartite da
apposite disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e
comunicare immediatamente alla struttura fitosanitaria
regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi
nocivi oggetto della direttiva 2000/29/CE, o di organismi
nocivi non conosciuti;
e)
evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo
vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni
o infestazioni in atto;
f)
consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero
accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei
vegetali e loro prodotti e permettere l'ispezione dei
documenti obbligatori;
g)
adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura
fitosanitaria regionale a norma dell'art. 8;
h)
comunicare ogni variazione dei dati riportati nella
richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi
della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le
superfici utilizzate;
i)
ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento
sulla certificazione dei materiali di propagazione emanato a
norma dell'art. 7;
l)
restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel
caso di cessazione dell'attivita';
m)
collaborare con la struttura fitosanitaria regionale allo
scopo di un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi di
cui alla presente legge.
2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i
produttori delle piante e dei relativi materiali di
propagazione destinati alla vendita, hanno l'obbligo di
denunciare annualmente la propria produzione alla Regione,
secondo le modalita' dalla stessa stabilite.
3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante
ed i relativi materiali di propagazione non prodotti o
coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli
obblighi previsti dalle lettere b), c), e), f), g), h), l),
m) del comma 1 del presente articolo.
Art. 6
Commercializzazione diretta del produttore
1. La commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali
disciplinati dalla presente legge, effettuata direttamente
dai produttori agricoli ai sensi dalla Legge 9 febbraio
1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede
stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori
produttori diretti), e' consentita solo se questi sono in
possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 2 o di altra
autorizzazione alla produzione rilasciata dall'autorita'
competente della Regione di provenienza.
Art. 7
Certificazione del materiale di propagazione
dei vegetali
1. La Regione con apposito regolamento istituisce la
certificazione di controllo volontario genetico e sanitario
per singole specie interessanti il settore vivaistico.
2. L'elenco delle specie e' fissato con determinazione del
Responsabile della struttura fitosanitaria regionale.
Art. 8
Funzioni della struttura fitosanitaria regionale
1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:
a)
applicare sul territorio regionale le normative comunitarie,
nazionali e regionali in materia fitosanitaria;
b)
eseguire i controlli e la vigilanza sulla qualita' del
materiale di propagazione delle piante;
c)
eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti
vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di
produzione, conservazione e commercializzazione;
d)
eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di
istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonchè di
laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche
competenze fitosanitarie;
e)
controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica
delle piante e dei relativi materiali di propagazione
soggetti a processi di certificazione;
f)
istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la
diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili;
g)
istituire zone fitosanitarie tutelate a salvaguardia della
produzione vivaistica regionale, prescrivendo per tali zone
tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la
diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa
a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio
gia' presenti in esse;
h)
vietare temporaneamente, in tutto o in parte del territorio
della regione, la messa a dimora di piante appartenenti a
specie che possono favorire la diffusione di organismi
nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;
i)
rendere obbligatoria l'estirpazione di piante che possono
favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante
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importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree
soggette al provvedimento;
l)
prescrivere tutte le misure fitosanitarie ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali
nonchè dei materiali di imballaggio, recipienti e
quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi
nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
m)
definire strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
n)
fornire supporto tecnico-specialistico in materia
fitosanitaria;
o)
tenere il Registro regionale dei produttori istituito ai
sensi dell'art. 4.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la
Regione si avvale:
a)
di personale qualificato che assume la denominazione di
Ispettore fitosanitario ;
b)
di Agenti accertatori individuati ai sensi della L.R. 28
aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale);
c)
dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con L.R. 22
maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi
fitosanitari provinciali. Modifiche alla L.R. 28 luglio
1982, n. 34 e alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7), e di altri
Enti pubblici non economici operanti in campo agricolo,
fitosanitario o della ricerca, previa specifica convenzione;
d)
delle Province, delle Comunita' Montane e dei Comuni, anche
in forma associata, per gli interventi necessari
all'attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi delle
lettere g) e i) del comma 1, previa intesa con le
amministrazioni interessate.
3. Gli Ispettori fitosanitari e gli Agenti accertatori che
operano presso Enti convenzionati, nell'esercizio delle
funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente
legge, debbono attenersi alle disposizioni impartite dal
Responsabile della struttura fitosanitaria regionale.
4. Degli atti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1
deve essere data notizia mediante pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 9
Funzioni degli Ispettori fitosanitari e degli Agenti
accertatori
1. La Regione individua gli Ispettori fitosanitari tra i
propri collaboratori o i dipendenti di altri Enti pubblici
convenzionati e rilascia ai medesimi apposito documento di
riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero
competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.
2. Gli Ispettori fitosanitari possono adottare tutte le
misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei
vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o
sospetti tali, nonchè dei materiali di imballaggio,
recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione
di organismi nocivi in applicazione delle normative
comunitarie, nazionali e regionali in materia fitosanitaria.
3. Agli Ispettori fitosanitari compete inoltre il rilascio
dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni previste
dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in
materia di esportazione, riesportazione, importazione e
transito.
4. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro
funzioni sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
5. La Regione, nel rispetto della normativa generale per
l'accesso e del suo sistema di classificazione professionale
per posizioni a contenuto tecnico, gestionale o direttivo,
dotate di autonomia e responsabilita' di risultato su
importanti e diversificati processi, garantisce la
necessaria specializzazione tecnica degli Ispettori
fitosanitari prevedendo il possesso di conoscenze
scientifiche in ambito agrario, forestale, biologico e la
frequenza di specifici corsi di formazione professionale.
6. Gli Agenti accertatori svolgono i compiti di controllo,
prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di
cui all'art. 8, comma 1, ad esclusione delle funzioni
riservate agli Ispettori fitosanitari dai commi 3 e 4 del
presente articolo.
7. Per l'espletamento delle loro funzioni gli Ispettori
fitosanitari, gli Agenti accertatori ed il personale della
struttura fitosanitaria regionale espressamente incaricato,
hanno libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie,
marittime, autoporti e aeroporti, luoghi di produzione o di
stoccaggio di vegetali o prodotti vegetali.
Art. 10
Organi di vigilanza
1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle
disposizioni della presente legge sono affidati agli
Ispettori fitosanitari e agli Agenti accertatori.
2. Il controllo sul possesso delle autorizzazioni di cui
all'art. 2 e il rispetto delle disposizioni di cui all'art.
6 e' affidato anche ai Comuni competenti per territorio.
3. La Regione puo' altresi' affidare alle Province, alle
Comunita' Montane e ai Comuni, la vigilanza
sull'applicazione dei provvedimenti adottati dalla Regione
ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g), h) e i).
Art. 11
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque esercita le attivita' disciplinate dalla
presente legge senza il possesso dell'autorizzazione di cui
all'art. 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500,00 Euro a 9.000,00 Euro.
2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali
provenienti da ditte non autorizzate ai sensi dell'art. 2,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
3. La mancata o mendace presentazione della dichiarazione di
autoproduzione di cui all'art. 2, comma 5, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00
Euro.
4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5,
comma 1, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g),
h), i) e l) e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 250,00 Euro a 1.500,00 Euro.
5. La mancata comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1,
lettera h), o la mancata restituzione dell'autorizzazione
regionale entro i termini previsti dall'art. 5, comma 1,
lett. m), e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00 Euro.
6. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5,
comma 1, lettera i), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
7. La mancata o mendace presentazione della denuncia di
produzione di cui all'art. 5, comma 2, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 Euro a 600,00
Euro.
8. Chiunque non rispetti il disposto di cui all'art. 6 in
materia di commercializzazione diretta del produttore e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00
Euro a 3.000,00 Euro.
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla
struttura fitosanitaria regionale ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettere f) ed l), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro.
10. Chiunque non ottemperi al divieto di messa a dimora di
piante di cui all'art. 8, comma 1 , lett. g) e h), ha
l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione entro 15
giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.
La mancata ottemperanza a tale obbligo e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00
Euro; gli Organi di vigilanza dispongono altresi'
l'estirpazione delle piante ponendo a carico del
trasgressore le relative spese. L'importo della sanzione e'
raddoppiato nel caso si tratti di ditte autorizzate ai sensi
dell'art. 2 e di ditte che in base alle risultanze
dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura si occupano professionalmente
della progettazione, della realizzazione e della
manutenzione di parchi o giardini.
11. Chiunque non rispetti l'obbligo di estirpazione entro i
termini fissati dalla struttura fitosanitaria regionale, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, lett. i), e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 Euro a 1.200,00
Euro; gli Organi di vigilanza dispongono altresi'
l'estirpazione delle piante ponendo a carico del
trasgressore le relative spese.
12. Chiunque non rispetti gli obblighi e le disposizioni
stabilite dai decreti ministeriali di lotta obbligatoria e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00
Euro a 3.000,00 Euro.
13. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione
delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni
di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alla L.R. 28
aprile 1984, n. 21. L'ente competente all'irrogazione delle
sanzioni e' la Regione. I proventi derivanti dalle sanzioni
applicate affluiscono nel bilancio della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 12
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 11, al fine di limitare i rischi di diffusione di
organismi nocivi, la struttura fitosanitaria regionale puo'
disporre la sospensione cautelare dell'autorizzazione di cui
all'art. 2 nei seguenti casi:
a)
presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da
processi di deperimento di cui non sia individuabile la
causa;
b)
presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto
della direttiva 2000/29/CE;
c)
presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su
un numero significativo di piante;
d)
impossibilita' di dimostrare l'origine delle piante o del
loro materiale di propagazione.
2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni
impartite dalla struttura fitosanitaria regionale
l'autorizzazione puo' essere sospesa fino a 3 mesi.
3. In casi di particolare gravita' o di inadempienza alle
prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria
regionale, quest'ultima puo' disporre la revoca
dell'autorizzazione.
4. Nel caso in cui si riscontri che la ditta autorizzata
abbia interrotto l'attivita' di produzione per un periodo
continuativo superiore ai due anni la struttura
fitosanitaria regionale dispone la revoca
dell'autorizzazione.
Art. 13
Tassa fitosanitaria
1. E' istituita la tassa fitosanitaria regionale. La tassa
e' dovuta dall'importatore e deve essere assolta mediante
pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione
Emilia-Romagna, con obbligo di indicazione nella causale
della dicitura Tassa fitosanitaria , prima dell'inizio
delle attivita' di controllo all'importazione previste
dall'art. 13-quinquies della Direttiva 2000/29/CE. La tassa
e' dovuta nella misura indicata nell'allegato VIII-bis della
direttiva 2000/29/CE, introdotto dalla direttiva 2002/89/CE
del Consiglio concernente modifica della direttiva
2000/29/CE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunita'. Non e' autorizzato il rimborso diretto o
indiretto della tassa.
2. Al fine di non pregiudicare gli operatori del settore,
l'applicazione della tassa di cui al comma precedente e'
sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna di apposito decreto del
Presidente della Giunta regionale da adottarsi sulla base di
accordo interregionale o altro atto volto ad individuare un
termine omogeneo di entrata in vigore della tassa sul
territorio di tutte le regioni interessate. La tassa entra
comunque in vigore l'1 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 2
della direttiva 2002/89/CE.
Art. 14
Oneri sui controlli fitosanitari
1. La Giunta regionale pone a carico dei titolari delle
autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, nonchè dei
destinatari delle attivita' di controllo previste dall'art.
8, comma 1, lett. c), d), e) e f) l'onere delle spese
sostenute, nella misura individuata con apposito tariffario.
2. Le somme di cui al presente articolo sono riscosse a far
data dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della
deliberazione della Giunta regionale contenente il
tariffario di cui al comma 1 e le modalita' di riscossione.
Tali somme sono introitate dalla Regione.
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. 19
gennaio 1998, n. 3 (Norme sulla produzione vivaistica e la
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai
fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R.
28 luglio 1982, n. 34), della Legge 25 novembre 1971, n.
1096 (Disciplina dell'attivita' sementiera), e della Legge
22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del
commercio di sementi e piante di rimboschimento), sono da
ritenersi valide a tutti gli effetti fino alla loro
sostituzione.
2. Il Regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26
(Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio
1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario,
genetico e sanitario, per specie interessanti il settore
vivaistico. Abrogazione del Regolamento regionale 28 giugno
1984, n. 36), emanato ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998,
n. 3, resta in vigore fino all'adozione del nuovo
regolamento di cui all'art. 7.
3. Le determinazioni adottate dal Responsabile della
struttura fitosanitaria regionale ai sensi della L.R. 19
gennaio 1998, n. 3, e della L.R. 21 agosto 2001, n. 31
(Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi
di rilevante importanza fitosanitaria), conservano la loro
efficacia. L'inottemperanza alle prescrizioni contenute in
dette determinazioni verra' sanzionata conformemente a
quanto previsto dalla presente legge.
Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
L.R. 19 gennaio 1998, n. 3;
b)
L.R. 21 agosto 2001, n. 31.
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