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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5021
Presentato in data: 05/11/2003
Adeguamento della figura del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (05 11 03).

Presentatori:

Gilli Luigi Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari
Zanichelli Lino Democratici di Sinistra

Testo:

                               Art. 1
Istituzione del Difensore civico
1. A garanzia del diritto ad una buona amministrazione e degli
interessi singoli, collettivi o diffusi, la presente legge
disciplina, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto regionale,
le funzioni, il ruolo, le modalita' di nomina e di azione del
Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.
2. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna
forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della
sua attivita' in condizioni di autonomia, liberta' indipendenza,
efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate
risorse umane e strumentali.
Art. 2
Funzioni del Difensore civico
1. Il Difensore civico interviene per la tutela di chiunque vi abbia
diretto interesse in riferimento a provvedimenti, atti, fatti,
comportamenti ritardati, omessi, irregolarmente compiuti o comunque
ritenuti incompatibili con i principi costituzionali sulla pubblica
amministrazione da parte di Uffici o Servizi:
a)
dell'Amministrazione regionale;
b)
degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a
vigilanza o a controllo regionale;
c)
delle Aziende Unita' sanitarie locali e ospedaliere;
d)
degli Enti locali o di altri soggetti pubblici in riferimento alle
funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione.
2. Nell'esercizio del suo ruolo di mediazione e di conciliazione dei
conflitti, il Difensore civico valorizza e promuove azioni di
collaborazione con e tra Istituzioni, Enti ed associazioni, che
operano nel campo della difesa dei diritti delle persone, al fine di
costituire sedi stabili di confronto, nell'intento di rafforzare la
tutela dei diritti. In particolare, tale funzione e' svolta a
protezione delle fasce piu' deboli, al fine di verificare che la
pubblica Amministrazione svolga i propri compiti con sollecitudine e
nel pieno rispetto della persona, singola od associata.
3. Il Difensore civico, puo' altresi' segnalare eventuali
disfunzioni, riscontrate presso altre pubbliche Amministrazioni,
sollecitandone la collaborazione, per il perseguimento delle
finalita' di imparzialita' e buon andamento della pubblica
Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
4. Il Difensore civico puo' inoltre intervenire invitando i
soggetti, pubblici o privati, operanti nelle materie di competenza
regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti. Per detti
soggetti sussistono i soli obblighi gia' previsti dalle leggi
vigenti nei confronti dell'Amministrazione regionale. Il Difensore
civico puo' segnalare nelle sue relazioni le eventuali mancate
risposte ai suoi inviti.
Art. 3
Attivazione dell'intervento
1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Difensore civico
interviene:
a)
a richiesta di singoli interessati, di Enti, associazioni e
formazioni sociali allorche' siano stati esperiti ragionevoli
tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarita', o le
disfunzioni. Qualora sia prevista per legge risposta ad una istanza,
l'istante puo' richiedere l'intervento del Difensore civico dopo
aver invitato, da almeno trenta giorni, l'Amministrazione a
provvedere;
b)
d'ufficio, con particolare riguardo ai procedimenti ed agli atti di
natura e contenuto del tutto analoghi a quelli per cui e' gia' stato
attivato il suo intervento.
2. La proposizione di ricorso giurisdizionale o amministrativo non
esclude ne' limita la facolta' di reclamo al Difensore civico.
3. Il Difensore civico puo' intervenire anche in riferimento ad atti
definitivi o a procedimenti conclusi.
4. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di soggetti
legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al comma
1 dell'art. 2 per la tutela di posizioni connesse al rapporto
stesso.
5. Il Difensore civico non puo' intervenire a richiesta di
consiglieri regionali.
Art. 4
Procedimento
1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della
fondatezza del reclamo presentato, verificando in particolare le
motivazioni che le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel
caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e
informazioni formulate dai soggetti di cui alla lett. a) del comma 1
dell'art 3.
2. Il Difensore civico, individuato il responsabile del procedimento
ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, puo':
a)
chiedere notizie sullo stato degli atti e sulle cause delle
eventuali disfunzioni;
b)
chiedere di procedere all'esame congiunto della pratica;
c)
disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano
necessari;
d)
chiedere agli organi competenti la nomina di un Commissario ad acta,
qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente.
3. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto
della pratica e' tenuto a presentarsi. Deve altresi', entro tenta
giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti
richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare
il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte
dal Difensore civico stesso.
4. Il Difensore civico fissa, se del caso, un termine per la
definizione del procedimento. Alla scadenza infruttuosa del termine,
il Difensore valuta l'opportunita' di dare comunicazione
dell'inadempimento ai competenti organi regionali.
5. Il Difensore civico da' notizia agli interessati degli eventuali
provvedimenti assunti dall'Amministrazione e comunque dello stato
della pratica.
6. Al Difensore civico non puo' essere opposto il segreto d'ufficio.
7. Il Difensore civico e' tenuto al segreto sulle notizie di cui sia
venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate
secondo le leggi vigenti.
Art. 5
Procedimento disciplinare
1. Il Difensore civico puo' chiedere ai soggetti o agli organi
competenti l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del
dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione.
2. L'Amministrazione assume motivate determinazioni e ne da' notizia
al Difensore civico.
Art. 6
Modalita' dell'azione
1. Il Difensore civico, in relazione ai compiti ad esso affidati dai
precedenti articoli, opera segnalando agli uffici organi competenti
le irregolarita', le carenze, le omissioni, gli abusi ed i ritardi
verificatisi, proponendo soluzioni di carattere amministrativo in
relazione alle disfunzioni riscontrate, sollecitando provvedimenti
agli organi ed uffici competenti a provvedere ed indicando - anche
ai fini dell'apertura del procedimento disciplinare - i soggetti che
abbiano con il loro comportamento mancato al dovere d'ufficio nei
confronti degli interessati.
2. Il Difensore civico puo' chiedere informazioni e fare proposte
alla struttura organizzativa competente in materia di relazioni con
il pubblico di cui alla disciplina regionale sul procedimento
amministrativo.
3. Il Difensore civico, per assicurare il funzionamento dell'ufficio
anche in forma decentrata, puo' disporre un calendario di presenze
periodiche di propri funzionari presso gli uffici periferici della
Regione e, previe adeguate intese, degli Enti locali.
Art. 7
Requisiti per l'elezione
1. Il Difensore civico e' scelto tra persone che abbiano i requisiti
richiesti per l'elezione a consiglieri regionali e che siano in
possesso di qualificata esperienza in campo economico, istituzionale
o giuridico-amministrativo.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 27
maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad
eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt.
6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e
deliberazione) della legge stessa.
Art. 8
Elezione
1. L'elezione del Difensore civico e' effettuata dal Consiglio
regionale con voto segreto.
2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei
consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, e'
eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei
consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 9
Ineleggibilita' e incompatibilita'
1. Non sono eleggibili a Difensore civico:
a)
i membri del Governo e del Parlamento nazionale od europeo; i
presidenti o sindaci, assessore e consiglieri regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali, di Citta' metropolitana o
di Comunita' montana; i componenti degli organi delle Aziende Unita'
sanitarie locali e ospedaliere;
b)
i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di
partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
c)
i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui al comma 3 dell'art.
2 ed i funzionari delle Prefetture;
d)
i dipendenti regionali, degli Enti locali e degli enti di cui al
comma 2 dell'art. 2;
e)
gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a
qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
2. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore
civico, coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui
alle lettere a), b) ed e) del comma precedente possono essere eletti
solo se siano decorsi cinque anni dall'intervenuta cessazione dalle
cariche medesime.
3. L'incarico di Difensore civico e' incompatibile con l'esercizio
di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato e di
qualsiasi attivita' commerciale, imprenditoriale o professionale.
Art. 10
Durata del mandato. Rinuncia, revoca e decadenza
1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni.
2. Il Difensore civico ha facolta' di rinunciare all'ufficio in
qualunque momento, purche' ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio
e della Giunta regionali, con comunicazione, scritta, almeno tre
mesi prima.
3. Il Difensore civico puo' essere revocato a seguito di motivata
mozione di censura, per gravi motivi, che deve essere approvata con
la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio del
Difensore civico, quando sopravvengono le cause di ineleggibilita' o
si verificano le cause di incompatibilita' previste dall'art. 9, se
l'interessato non le elimina entro venti giorni.
5. Qualora il mandato venga a cessare per qualunque motivo diverso
dalla scadenza, la nuova elezione, su richiesta dell'Ufficio di
Presidenza, deve essere posta all'ordine del giorno della prima
seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della
cessazione.
Art. 11
Relazioni e pubblicita' delle attivita'
1. Il Difensore civico invia entro il 31 marzo di ogni anno al
Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta
regionale una relazione sull'attivita' svolta, corredata da
osservazioni e proposte.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette la relazione ai
consiglieri regionali.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui la
relazione riguardi interventi sugli enti di cui al comma 1 dell'art.
2, invia la relazione trasmessagli anche ai rappresentanti degli
enti stessi.
4. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza,
esamina e discute la relazione; tenuto conto delle osservazioni in
essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che
ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statutari della
Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.
5. Nei casi di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgente considerazione, il Difensore civico puo' inviare in ogni
momento relazioni apposite ai Presidenti del Consiglio e della
Giunta per l'esame da parte dei consiglieri regionali e puo' rendere
direttamente pubblici i risultati delle proprie attivita'.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
Convenzioni con i Comuni e le Province
1. Le funzioni di Difensore civico dei Comuni e delle Province
dell'Emilia-Romagna possono essere svolte, tramite convenzione, dal
Difensore civico regionale.
2. La domanda di convenzione deve essere rivolta all'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale che la esamina ed approva ad ogni
effetto il relativo atto, d'intesa con il Difensore civico.
Art. 13
Coordinamento con i Difensori civici comunali
e provinciali
1. Il Difensore civico regionale convoca periodiche riunioni con i
difensori civici provinciali e comunali al fine di:
a)
coordinare la propria attivita' con quella dei difensori civici
locali, con la finalita' di adottare iniziative comuni su tematiche
di interesse generale o di particolare rilevanza e di individuare
modalita' organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di
intervento tra i diversi difensori civici;
b)
verificare l'attuazione ed il coordinamento della tutela civica a
livello provinciale e comunale di cui all'articolo 11 del DLgs 18
agosto 2000, n. 267.
Art. 14
Indennita'
1. Al Difensore civico spettano le indennita' di carica e di
presenza previste per i consiglieri regionali, nonche' lo stesso
trattamento di missione, qualora per i compiti del proprio ufficio
debba recarsi fuori sede.
Art. 15
Sede, personale e strutture
1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna e si avvale di una struttura organizzativa
costituita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e posta alla
dipendenza funzionale del Difensore civico stesso.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale esercita le
funzioni ad esso assegnate dal Titolo XI, Capo I, della L.R. 43/01,
d'intesa con il Difensore civico. Analoga intesa e' richiesta per
l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'atto di
conferimento di incarico di responsabilita' della struttura o della
posizione dirigenziale, adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 44
della L.R. 43/01.
3. Il Difensore civico, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, puo'
chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o
interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il
funzionamento della struttura organizzativa.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio
di Presidenza del Consiglio, in conformita' alle proposte del
Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste per
l'Amministrazione e la contabilita' del Consiglio regionale.
Art. 16
Imputazione e adempimenti di spesa
1. Alla spesa derivante dall'attuazione della legge si fa fronte con
l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di
previsione del Consiglio regionale.
Art. 17
Disposizioni transitorie
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore
civico regionale.
2. Salvo che non si rientri nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 10, la carica e tutte le funzioni del Difensore civico
sono comunque prorogati sino all'elezione del successore.
Art. 18
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la L.R. 21 marzo 1995, n. 15 nonche' ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 19
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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