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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5434
Presentato in data: 16/03/2004
Disposizioni in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (delibera di Giunta n. 441 del 15 03 04).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                       INDICE
TITOLO I - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E SANZIONI
CAPO I - Principi generali
Art. 1 -
Finalita' della legge
Art. 2 -
Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia
Art. 3 -
Vigilanza su opere di Amministrazioni statali e su opere della
Regione, delle Province e dei Comuni
Art. 4 -
Sospensione dei lavori ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori
Art. 5 -
Compiti della Provincia
Art. 6 -
Compiti della Regione
Art. 7 -
Rilevamenti periodici delle trasformazioni del territorio
Art. 8 -
Responsabilita' del titolare del titolo abilitativo, del
committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del
progettista
CAPO II - Sanzioni
Art. 9 -
Salvaguardia delle aree inedificabili e delle aree soggette a tutela
Art. 10 -
Salvaguardia degli edifici vincolati
Art. 11 -
Tutela dei suoli di proprieta' degli Enti pubblici
Art. 12 -
Lottizzazione abusiva
Art. 13 -
Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del titolo
abilitativo, in totale difformita' o con variazioni essenziali
Art. 14 -
Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di
titolo abilitativo, in totale difformita' o con variazioni
essenziali
Art. 15 -
Interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo abilitativo
Art. 16 -
Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformita' dal
titolo abilitativo
Art. 17 -
Accertamento di conformita'
Art. 18 -
Sanzioni applicabili per la mancata denuncia di inizio attivita'
Art. 19 -
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Art. 20 -
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
Art. 21 -
Sanzioni pecuniarie
Art. 22 -
Riscossione
Art. 23 -
Demolizione di opere abusive
Art. 24 -
Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione
TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25 -
Norma transitoria
Art. 26 -
Disapplicazione di norme statali
Art. 27 -
Abrogazioni
Art. 28 -
Norma finanziaria
TITOLO I
VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
E SANZIONI
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalita' della legge
1. La presente legge persegue la salvaguardia del territorio e
dell'ambiente, quale interesse primario della comunita' regionale,
nell'osservanza dei principi dettati dalla L.R. 16 gennaio 2004, n.
1.
2. Le norme in materia di vigilanza e controllo dell'attivita'
urbanistico edilizia stabilite dalla presente legge sono ispirate
all'esigenza di assicurare un ordinato sviluppo del territorio
secondo quanto previsto dalla pianificazione territoriale e
urbanistica, garantendo la tutela assoluta delle risorse ambientali
e demaniali, del paesaggio e del patrimonio storico ed
architettonico presenti nella regione.
Art. 2
Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia
1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano la vigilanza
sull'attivita' urbanistico edilizia, anche attraverso i controlli di
cui agli artt. 11 e 17 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, per
assicurare la rispondenza degli interventi alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed
edilizi, nonche' alle modalita' esecutive fissate nei titoli
abilitativi.
2. I compiti di vigilanza sono svolti dal dirigente o dal
responsabile dello sportello unico per l'edilizia, di seguito
denominato sportello unico per l'edilizia , secondo le modalita'
stabilite dalla presente legge, dallo statuto del Comune e dai
regolamenti comunali.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il titolo
abilitativo ovvero non sia apposto il cartello ovvero in tutti gli
altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno
immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, alla Regione,
alla Provincia, allo sportello unico per l'edilizia e al
Soprintendente nei casi di opere abusive realizzate sugli immobili
di cui all'art. 9, commi 4 e 5. Lo sportello unico per l'edilizia
verifica, entro trenta giorni dalla comunicazione, la regolarita'
delle opere e dispone gli atti conseguenti.
4. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione, e trasmette i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria
competente, al Presidente della Giunta provinciale, al Presidente
della Giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del
governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Al fine di consentire il monitoraggio e la vigilanza sul fenomeno
dell'abusivismo edilizio, la Giunta regionale detta indirizzi in
merito ai contenuti della relazione mensile di cui al comma 4 e
stabilisce le modalita' di raccolta, elaborazione e trattamento dei
dati e delle informazioni, relativi agli illeciti accertati e ai
conseguenti provvedimenti amministrativi assunti ai sensi della
presente legge.
6. Per assicurare l'incremento dell'attivita' di vigilanza e di
controllo, i Comuni possono utilizzare, come forma incentivante alla
partecipazione del proprio personale dipendente a progetti
finalizzati, sia parte dei proventi di cui all'art. 21 della
presente legge che la quota parte del contributo di costruzione
prevista dall'art. 27, comma 5 della L.R. n. 31 del 2002, nel
rispetto della disciplina contrattuale relativa al trattamento
economico dei dipendenti.
Art. 3
Vigilanza su opere di Amministrazioni statali
e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni
1. Per le opere eseguite da Amministrazioni statali, qualora sia
accertata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di
cui all'art. 2, comma 1, lo sportello unico per l'edilizia informa
immediatamente la Regione e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta
regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 4.
2. Per le opere eseguite da Amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, qualora sia accertata l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' di cui all'art. 2, comma 1, lo sportello
unico per l'edilizia informa rispettivamente il Presidente della
Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco, ai quali spetta
l'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 4.
Art. 4
Sospensione dei lavori
ed assunzione dei provvedimenti sanzionatori
1. Qualora sia accertata dai competenti uffici comunali, d'ufficio,
nel corso dei controlli previsti dagli artt. 11 e 17 della L.R. n.
31 del 2002 o su comunicazione degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di
cui all'art. 2, comma 1, lo sportello unico per l'edilizia, nei
successivi quindici giorni, ordina l'immediata sospensione dei
lavori che ha effetto fino all'esecuzione dei provvedimenti
definitivi. L'accertamento in corso d'opera, delle variazioni minori
di cui all'art. 19 della L.R. n. 31 del 2002, non da' luogo alla
sospensione dei lavori.
2. L'atto di sospensione dei lavori e' comunicato al titolare del
titolo abilitativo, al committente, al costruttore e al direttore
dei lavori, nonche' al proprietario qualora sia soggetto diverso dai
precedenti. Detta comunicazione costituisce avviso di avvio del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al
Capo II, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990.
3. Entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione, lo
sportello unico per l'edilizia adotta e notifica ai soggetti di cui
al comma 2 i provvedimenti sanzionatori previsti dal Capo II del
presente Titolo.
Art. 5
Compiti della Provincia
1. La Provincia provvede alla raccolta ed elaborazione dei dati e
degli elementi conoscitivi sull'abusivismo edilizio, nell'ambito
delle attivita' di monitoraggio previste dall'art. 6, comma 2,
lettera a). Essa fornisce agli sportelli unici per l'edilizia il
supporto tecnico e giuridico amministrativo per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' urbanistico
edilizia.
2. La Giunta provinciale assume in via sostitutiva i provvedimenti
eventualmente necessari di sospensione dei lavori e di irrogazione
delle sanzioni amministrative stabilite dal Capo II del presente
Titolo, in caso di inerzia dello sportello unico per l'edilizia,
protrattasi per quindici giorni dalla scadenza del termine:
a)
per la verifica della regolarita' delle opere, di cui all'art. 2,
comma 3;
b)
per l'emanazione dell'ordine di sospensione dei lavori, di cui
all'art. 4, comma 1;
c)
per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori definitivi, di cui
all'art. 4, comma 3.
3. I provvedimenti sostitutivi previsti dal comma 2 sono emanati
anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, previa diffida
a provvedere, entro un congruo termine comunque non inferiore a
quindici giorni, al compimento degli atti dovuti ovvero alla
comunicazione delle ragioni del ritardo. I medesimi provvedimenti
sono inviati all'Amministrazione comunale e alla Regione e sono
contestualmente comunicati alla competente Autorita' giudiziaria, ai
fini dell'esercizio dell'azione penale.
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal comma 2, la Provincia
puo' richiedere allo sportello unico per l'edilizia informazioni ed
elementi conoscitivi, in merito agli esiti istruttori delle
verifiche realizzate e allo stato dei procedimenti sanzionatori.
Art. 6
Compiti della Regione
1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei
compiti di vigilanza e controllo sull'attivita' urbanistico
edilizia.
2. La Regione in particolare:
a)
predispone, d'intesa con la Conferenza Regione autonomie locali, un
sistema informativo articolato a livello regionale, provinciale e
comunale, per la conoscenza e valutazione dell'abusivismo edilizio e
per la verifica del regolare svolgimento e conclusione dei
procedimenti diretti all'applicazione delle sanzioni previste dal
Capo II del presente Titolo, anche ai fini dell'esercizio dei poteri
sostitutivi provinciali. Il sistema informativo assicura modalita'
di consultazione delle informazioni e dei dati disponibili da parte
delle Amministrazioni, delle Associazioni costituite per la tutela
di interessi diffusi e dei soggetti interessati;
b)
specifica i metodi di rilevazione, elaborazione e aggiornamento dei
dati conoscitivi e delle informazioni indicate dalla lettera a) del
presente comma e stabilisce le modalita' di coordinamento e
collaborazione tra gli Enti;
c)
gestisce il fondo di rotazione per le spese di demolizione di cui
all'art. 24;
d)
promuove e coordina i programmi per il rilevamento periodico delle
trasformazioni del territorio, previsti dall'art. 7;
e)
promuove la conclusione di un accordo con il Corpo Forestale dello
Stato e con le Associazioni delle Autonomie locali, per lo sviluppo
di modalita' di collaborazione e di integrazione nell'esercizio dei
compiti di controllo e tutela del territorio e di vigilanza
sull'attivita' urbanistico edilizia.
3. La Regione puo' adottare atti di indirizzo e coordinamento
tecnico per assicurare l'omogeneo esercizio, da parte dei Comuni e
delle Province, delle funzioni di vigilanza e controllo
sull'attivita' edilizia, in applicazione della disciplina prevista
dalla presente legge.
Art. 7
Rilevamenti periodici delle trasformazioni del territorio
1. La Regione promuove e coordina il controllo periodico delle
trasformazioni del territorio, mediante rilevamenti
aerofotogrammetrici o satellitari, rilevazioni topografiche e ogni
altra indagine sul campo, ai fini sia dell'esercizio delle funzioni
di vigilanza dell'attivita' urbanistica ed edilizia sia
dell'aggiornamento delle carte tecniche regionali e comunali e delle
scritture catastali.
2. La Giunta regionale predispone, d'intesa con la Conferenza
Regione Autonomie locali, appositi programmi di rilevamento,
stabilendo le modalita' di partecipazione delle Province e dei
Comuni alla realizzazione degli stessi e le relative quote di
concorso finanziario. I programmi possono prevedere la
collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali.
Art. 8
Responsabilita' del titolare del titolo abilitativo,
del committente, del costruttore,
del direttore dei lavori e del progettista
1. Il titolare del titolo abilitativo, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme
contenute nella presente legge, della conformita' delle opere alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche', unitamente
al direttore dei lavori, alle prescrizioni e alle modalita'
esecutive stabilite dal titolo abilitativo. Essi sono, altresi',
tenuti solidalmente al pagamento delle sanzioni pecuniarie e alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Le condizioni di esonero da responsabilita' del direttore dei
lavori e le attivita' del medesimo soggetto che comportano
l'irrogazione di sanzioni disciplinari sono stabilite dal comma 2
dell'art. 29 del DPR n. 380 del 2001.
3. Nel caso in cui il titolo abilitativo contenga dichiarazioni non
veritiere del progettista rilevanti ai fini del conseguimento del
titolo stesso, l'Amministrazione comunale ne da' notizia
all'Autorita' giudiziaria nonche' al competente Ordine
professionale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
CAPO II
Sanzioni
Art. 9
Salvaguardia delle aree inedificabili
e delle aree soggette a tutela
1. Lo sportello unico per l'edilizia, quando accerti l'inizio o
l'esecuzione di opere, realizzate senza titolo o in difformita'
dallo stesso, su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da
altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilita' o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica, di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazione ed integrazioni, ordina l'immediata
sospensione dei lavori e ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso di provvedere entro novanta giorni alla demolizione delle
opere e al ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel
provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di
inottemperanza, ai sensi del comma 2.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di demolizione e di
ripristino dello stato dei luoghi, si verifica l'acquisizione di
diritto delle opere abusive e delle aree di pertinenza delle stesse
a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo, fatto salvo quanto disposto dall'art.
13, comma 6. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle
opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del
responsabile dell'abuso. Nell'ipotesi di concorso di vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.
3. Qualora l'inizio o l'esecuzione di opere realizzate senza titolo
o in difformita' dallo stesso contrasti con le previsioni di piani
urbanistici adottati, che dispongano i vincoli di inedificabilita' o
di destinazione indicati al comma 1, lo sportello unico ordina
l'immediata sospensione dei lavori, fino alla conclusione dell'iter
approvativo e, a seguito dell'approvazione del medesimo piano,
ingiunge la demolizione delle opere secondo quanto disposto dallo
stesso comma 1.
4. L'inizio o l'esecuzione di opere senza titolo o in difformita' da
esso su aree assoggettate alla tutela di cui al Regio Decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, o su aree appartenenti ai beni disciplinati
dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 ovvero su aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 comporta l'ordine di sospensione
e di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese
del responsabile dell'abuso. L'ordine e' comunicato dallo sportello
unico per l'edilizia alle Amministrazioni competenti alla tutela, le
quali, in caso di inottemperanza, possono procedere in luogo del
Comune alla demolizione e al ripristino.
5. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli
artt. 6 e 7 del DLgs n. 490 del 1999, o su beni di interesse
archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo di inedificabilita' assoluta in
applicazione delle disposizioni del Titolo II del DLgs n. 490 del
1999, il Soprintendente, su richiesta della Regione, della
Provincia, del Comune o delle altre autorita' preposte alla tutela,
ovvero decorso il termine di sessanta giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla demolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi.
Art. 10
Salvaguardia degli edifici vincolati
1. Lo Sportello Unico, qualora accerti l'inizio o l'esecuzione di
opere, realizzate senza titolo o in difformita' dallo stesso su
edifici vincolati ai sensi del Titolo I del DLgs n. 490 del 1999,
ordina la sospensione dei lavori e irroga, per l'illecito edilizio,
una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro, trasmettendo il
provvedimento al Soprintendente, al fine dell'assunzione delle
determinazioni di cui all'art. 131 dello stesso decreto.
2. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili
vincolati in base alle previsioni degli strumenti urbanistici
comunali, lo sportello unico per l'edilizia ordina la sospensione
dei lavori e dispone, acquisito il parere della Commissione per la
qualita' architettonica e il paesaggio, la restituzione in pristino
a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed
irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro. Su richiesta
motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta
sospensione dei lavori, lo sportello unico irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi
dell'art. 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione
tecnica, l'impossibilita' della restituzione in pristino a causa
della compromissione del bene tutelato. Lo sportello unico per
l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni,
decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.
3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su edifici
vincolati in base al Titolo II del DLgs n. 490 del 1999, lo
sportello unico per l'edilizia, acquisito il parere della
Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio, provvede
ai sensi dell'art. 164 del medesimo decreto ed irroga, per
l'illecito edilizio, una sanzione da 2.000 a 20.000 Euro.
Art. 11
Tutela dei suoli di proprieta' degli Enti pubblici
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 3, di interventi in assenza di
titolo abilitativo, ovvero in totale o parziale difformita' dal
medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, della
Regione, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici, lo
Sportello Unico per l'edilizia, previa diffida non rinnovabile,
ordina al responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori e
ingiunge la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi,
dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del Comune ed a spese del
responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli Enti
pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.
Art. 12
Lottizzazione abusiva
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non
possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della
relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di
rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei
terreni secondo le previsioni del Piano strutturale comunale (PSC) e
del Piano operativo comunale (POC) vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte del POC, di
strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del
tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il Comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato allo
sportello unico per l'edilizia del Comune ove e' sito l'immobile.
7. Nel caso in cui lo sportello unico per l'edilizia accerti
l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in
assenza di previsione urbanistica, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nell'art. 8,
comma 1, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di
disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve
essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite
di diritto al patrimonio disponibile del Comune e lo sportello unico
per l'edilizia deve provvedere alla demolizione delle opere e al
ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia si applicano
le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 5,
comma 2.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma
privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della
sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento dello sportello unico per l'edilizia.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed
ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il
17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.
Art. 13
Interventi di nuova costruzione
eseguiti in assenza del titolo abilitativo,
in totale difformita' o con variazioni essenziali
1. Gli interventi di nuova costruzione eseguiti in totale
difformita' dal titolo abilitativo sono quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da
quello oggetto del titolo stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Lo sportello unico per l'edilizia, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale
difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 31 del 2002,
ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita
di diritto ai sensi del comma 3, nonche' le eventuali servitu' di
passaggio.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonche' quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non
puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza dello sportello unico
per l'edilizia a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti
interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
6. L'acquisizione prevista dal comma 3 non opera per parti di
organismi edilizi non dotate di autonoma configurazione fisica e
funzionale e nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia
corresponsabile del compimento dell'abuso.
Art. 14
Interventi di ristrutturazione edilizia
eseguiti in assenza di titolo abilitativo,
in totale difformita' o con variazioni essenziali
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, di cui
alla lettera f) dell'Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, eseguiti in
assenza di titolo abilitativo, in totale difformita' o con
variazioni essenziali da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico edilizi entro il congruo termine, non superiore a
centoventi giorni, stabilito dallo sportello unico per l'edilizia
con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e'
eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Fuori dai casi di cui all'art. 10, lo sportello unico per
l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a
seguito della avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi
dell'art. 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione
tecnica, l'impossibilita' della rimozione o demolizione delle opere
abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che
sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. Lo sportello
unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta
giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.
3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili non
vincolati compresi nei centri storici e negli insediamenti storici,
di cui rispettivamente agli artt. A-7 e A-8 dell'Allegato alla L.R.
24 marzo 2000, n. 20, lo sportello unico per l'edilizia, ai fini di
provvedere sulla richiesta dell'interessato, acquisisce il parere
della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma 2. Qualora il parere non venga
reso entro sessanta giorni dalla richiesta, lo sportello unico per
l'edilizia provvede autonomamente.
4. Qualora, ai sensi del comma 2, non si disponga la demolizione
delle opere, e' dovuto il contributo di costruzione di cui all'art.
27 della L.R. n. 31 del 2002.
Art. 15
Interventi eseguiti in parziale difformita'
dal titolo abilitativo
1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione
edilizia eseguiti in parziale difformita' dal titolo abilitativo
sono rimossi o demoliti a cura e spese del responsabile dell'abuso
entro il congruo termine, non superiore a 120 giorni, stabilito
dallo sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del Comune e a spese
del responsabile dell'abuso.
2. Fuori dai casi di cui all'art. 10, lo sportello unico per
l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a
seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato ai sensi dell'art. 21, comma 2, e comunque non inferiore
a 1.000 Euro, qualora accerti, con apposita relazione tecnica,
l'impossibilita' della rimozione o demolizione delle opere abusive
in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe
arrecato alle parti residue dell'immobile. Lo Sportello per
l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro 90 giorni, decorsi i
quali la richiesta stessa si intende rifiutata.
3. Nei casi di cui al comma 2, e' corrisposto il contributo di
costruzione di cui all'art. 27 della L.R. n. 31 del 2002, qualora
dovuto.
Art. 16
Altri interventi edilizi
eseguiti in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo
1. La realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 lettere a),
c), d), h), i), k), l), m) della L.R. n. 31 del 2002, eseguiti in
assenza o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita', nonche'
il mutamento di destinazione d'uso senza opere, la demolizione senza
ricostruzione e il restauro e risanamento conservativo su edifici
non vincolati, eseguiti in assenza o in difformita' dal titolo
abilitativo, comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi
dell'art. 21, comma 2, e comunque non inferiore a 1.000 Euro.
Art. 17
Accertamento di conformita'
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire o in difformita' da esso, ovvero in assenza di denuncia di
inizio attivita', o in difformita' da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli artt. 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque
fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile puo' richiedere il
rilascio del permesso in sanatoria o presentare una denuncia di
inizio attivita' in sanatoria, rispettivamente nel caso di
interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a denuncia di
inizio di attivita', se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda.
2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la
denuncia di inizio attivita' in sanatoria possono essere altresi'
ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento
della presentazione della domanda.
3. Il permesso e la denuncia in sanatoria nei casi previsti dai
commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:
a)
nelle ipotesi di nuova costruzione, del contributo di costruzione in
misura doppia ovvero, in caso di esonero a norma dell'art. 30 della
L.R. n. 31 del 2002, in misura pari a quella prevista dalla
normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non
inferiore a 2.000 Euro;
b)
nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di
esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione
previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore
a 1.000 Euro;
c)
nei restanti casi, di una somma, da 500 Euro a 5.000 Euro, stabilita
dallo Sportello Unico per l'edilizia in relazione all'aumento di
valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'art. 21, comma 2.
4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria e' accompagnata
dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai
sensi dell'art. 481 del codice penale, le necessarie conformita'.
Sulla richiesta del permesso o della denuncia di inizio attivita' in
sanatoria e' acquisito il parere della Commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio per le tipologie di intervento
previste dall'art. 3 della L.R. n. 31 del 2002.
Art. 18
Sanzioni applicabili
per la mancata denuncia di inizio attivita'
1. La mancanza del titolo abilitativo per gli interventi che secondo
la legge statale sono soggetti a denuncia di inizio dell'attivita',
non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.
44 del DPR n. 380 del 2001. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i
presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17
della presente legge.
2. La denuncia di inizio di attivita' spontaneamente effettuata
quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il
pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 2000 Euro, fermo
restando quanto previsto dall'art. 8, comma 3.
Art. 19
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non
sia possibile in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, lo
sportello unico per l'edilizia applica una sanzione pecuniaria pari
al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato ai sensi dell'art. 21, comma 2. La valutazione e'
notificata all'interessato dallo Sportello Unico per l'edilizia e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'art. 17.
Art. 20
Ritardato od omesso versamento del contributo
di costruzione
1. Il mancato versamento del contributo di costruzione nei termini
stabiliti dalla normativa regionale e comunale comporta:
a)
l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento, qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
b)
l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento, quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento, quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si
cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma
1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito nei modi previsti dall'art. 22.
Art. 21
Sanzioni pecuniarie
1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie
previste dalla presente legge sono riscossi dal Comune e destinati:
a)
all'anticipazione delle spese per la demolizione delle opere abusive
e di ripristino dello stato dei luoghi;
b)
al finanziamento di programmi locali per la riqualificazione urbana
dei nuclei abitativi interessati dall'abusivismo edilizio;
c)
ad incentivare lo svolgimento dell'attivita' di controllo,
attraverso progetti finalizzati che coinvolgano il personale
dipendente;
d)
allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati
alla prevenzione degli abusi anche in accordo con altri enti
preposti alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri per la
determinazione del valore venale degli immobili e delle opere in
relazione ai valori medi riscontrati nel mercato immobiliare. Le
Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo
medio provvedono all'aggiornamento annuale del valore venale degli
immobili per l'ambito di competenza. Fino all'approvazione della
deliberazione della Giunta regionale, le sanzioni sono calcolate
secondo i criteri stabiliti dal DLgs n. 380 del 2001, come
specificato e integrato dall'art. 25, comma 2, lettera e), della
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.
Art. 22
Riscossione
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge
sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione
coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Art. 23
Demolizione di opere abusive
1. La demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato
dei luoghi, disposti dallo Sportello Unico per l'edilizia in tutti i
casi disciplinati dalla presente legge, sono attuati dal Comune
entro il termine di centottanta giorni dalla data di assunzione del
provvedimento, sulla base di una valutazione tecnico economica dei
lavori approvata dalla Giunta comunale.
2. I Comuni possono richiedere anticipazioni dei costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello
stato dei luoghi al fondo regionale di rotazione costituito ai sensi
dell'art. 24.
3. Entro il mese di dicembre di ogni anno lo Sportello Unico per
l'edilizia trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili
per le quali il Comune non ha provveduto nel termine previsto dal
comma 1 all'affidamento dei lavori di demolizione e di ripristino e
indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di
cui agli artt. 9 e 10. Nel medesimo termine le Amministrazioni
statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto
l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra
l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante
abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di
consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione
dell'immobile.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'esecuzione della demolizione delle
opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumita', e' disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 41, comma
3, del DPR n. 380 del 2001.
Art. 24
Fondo regionale di rotazione
per le spese di demolizione
1. E' istituito il fondo regionale di rotazione per le spese di
demolizione, per concedere ai Comuni anticipazioni senza interessi
sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere
abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Le anticipazioni
sono rimborsate al fondo stesso utilizzando le somme ricevute dai
responsabili degli abusi ovvero le somme riscosse coattivamente.
Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro cinque anni,
la Regione, al fine di reintegrare il fondo di rotazione, trattiene
la corrispondente somma dai fondi dei capitoli del bilancio
regionale che prevedono a qualsiasi titolo trasferimenti ai Comuni
inadempienti.
2. Il fondo e' finanziato con le risorse regionali stabilite
annualmente dalla legge di bilancio.
3. La Regione provvede alla gestione del fondo e stabilisce i
criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del fondo e le
modalita' di conferimento delle stesse.
TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Norma transitoria
1. I procedimenti di cui alle disposizioni del Titolo IV della Parte
I del DPR n. 380 del 2001 gia' in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge si concludono secondo le medesime
disposizioni statali.
2. Le sanzioni previste dal Titolo II della presente legge si
applicano agli illeciti accertati a seguito dell'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 26
Disapplicazione di norme statali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di
avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio
prevista dal Titolo IV della Parte I del DPR n. 380 del 2001, ad
eccezione degli articoli 29, commi 2 e 3, 41, comma 3, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51.
Art. 27
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato
l'art. 25 della L.R. n. 31 del 2002.
Art. 28
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali
di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R.
15 novembre 2001, n. 40.
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