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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5463
Presentato in data: 23/03/2004
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Associazione Donne del Mediterraneo, Rete del sud est europeo 'Women' (Women of Mediterranean, south East and east European Network) (23 03 04).

Presentatori:

Bartolini Silvia Democratici di Sinistra
Amato Rosalia Partito della Rifondazione Comunista
Babini Luisa Riformista PRI - SDI
Guerra Daniela Verdi
Majani Anna Margherita - L'Ulivo Democratici e Popolari

Testo:

                               Art. 1
Partecipazione della Regione
all'Associazione Donne del Mediterraneo
La Regione Emilia-Romagna, secondo i principi di solidarietà, pari
dignità giuridica, economica e sociale della donna stabiliti dallo
Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla
costituzione dell'Associazione Donne del Mediterraneo, Rete del sud
est europeo ( Women - Women of Mediterranean, South East European
Network).
L'Associazione, attraverso la creazione di una rete di cooperazione
e di comune iniziativa tra donne rappresentanti di istituzioni ed
Enti locali, associazioni femminili ed organizzazioni non
governative (ONG), Università e Centri di ricerca, attivi nell'area
mediterranea, balcanica ed est europea, persegue le finalità di:
favorire la comunicazione e lo scambio fra le diverse culture;
diffondere i principi di pari opportunità fra uomini e donne e di
valorizzazione delle culture di genere;
promuovere un più ampio accesso delle donne a ruoli di
responsabilità e di governo valorizzandone professionalità e
competenze;
promuovere l'adozione di politiche di governo che favoriscano
l'occupazione femminile, la tutela della salute, la conciliazione
tra lavoro e vita familiare, il contrasto di ogni tipo di violenza e
sfruttamento contro le donne e l'accoglienza delle vittime di tali
fenomeni.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle
seguenti condizioni:
che l'associazione non persegua fini di lucro;
che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti
locali, associazioni e altri soggetti pubblici e privati, le cui
finalità siano compatibili con quelle indicate al comma 2 dell'art.
1.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti
necessari al fine di perfezionare la partecipazione
all'Associazione.
Il Presidente della Regione, o una sua delegata, da individuarsi tra
consigliere regionali o componenti della Giunta regionale, esercita
i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 3
Quota associativa
La Regione povvede all'erogazione della quota associativa annuale.
L'Associazione presenta alla Regione, i programmi delle iniziative e
delle attività. Presenta altresì una relazione annuale che attesti
la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La
relazione è trasmessa alla competente commissione consiliare e alla
Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna di
cui alla L.R. 27 gennaio 1986, n. 3.
Art. 4
Norma finanziaria
All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale
associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte
con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità
previsionale di base (UPB 1.2.3.23820 Contributi ad Enti ed
istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione)
relativa alla parte spesa del bilancio regionale nell'ambito dello
stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.
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