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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 5718
Presentato in data: 25/05/2004
Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) (delibera di Giunta n. 1000 del 24 05 04).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalità e oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie
competenze legislative ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,
con la presente legge riconosce il valore sociale e civile e il
ruolo nella società del volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua
autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile
e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della Legge 11 agosto
1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e ai principi fondanti
la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze
nazionali del volontariato il 5 dicembre 2001 a conclusione
dell'anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra
le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché
l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri
provinciali delle organizzazioni stesse.
Art. 2
Registri delle organizzazioni di volontariato
1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali
delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri
è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti
dalla Legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di
sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalle
altre leggi regionali.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi
rilevanza regionale. Hanno rilevanza regionale:
a)
le organizzazioni che operino in almeno cinque province del
territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su
base associativa;
b)
gli organismi di collegamento e coordinamento di sole organizzazioni
di volontariato, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque
registri provinciali.
3. Nei registri provinciali vengono iscritte le organizzazioni di
volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi
di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di
volontariato prevalentemente iscritte.
Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei
registri provinciali di cui all'art. 2 le organizzazioni dotate di
autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno
civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed
operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed
attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto
costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di
remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività
e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle
prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti,
dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della
struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono
inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli
aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla
presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui
alla L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge
regionale 7 marzo 1995, n. 10 Norme per la promozione e la
valorizzazione dell'associazionismo ).
Art. 4
Procedure per l'iscrizione,
la cancellazione e la revisione
1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro
regionale vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione
da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri
atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e
revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle
procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la
sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente
all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'art. 6, comma 6, della
Legge n. 266 del 1991.
Art. 5
Attività di controllo
1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei
requisiti per l'iscrizione, la Regione e le Province stabiliscono i
criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle
organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in
particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di
gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le
modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di
valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. La Regione e le Province disciplinano i criteri e le modalità di
controllo con propri atti nel rispetto di criteri minimi di
uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale
con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.
Art. 6
Accesso alle strutture
e ai servizi pubblici o privati convenzionati
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad
accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati
convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro
interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste
siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei
regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve
essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura
o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle
modalità di presenza del volontariato e alle modalità di rapporto
tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
a)
la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di
appartenenza;
b)
il rispetto da parte del volontario della normativa specifica
riguardante l'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle
attrezzature della struttura o servizio;
c)
il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e
riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di
rifiutare l'attività del volontario.
Art. 7
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale
o nei registri provinciali:
a)
possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione
pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b)
possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di
attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli
Enti locali nelle materie di loro interesse;
c)
hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle
ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di
loro interesse.
2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale,
favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle
informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e
alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.
Art. 8
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di
cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata
ai sensi di quanto previsto all'art. 44 della L.R. 30 giugno 2003,
n. 12 (Norme per l'ugualianza delle opportunità di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale,
anche in integrazione fra loro) erogata da organismi di formazione
professionale accreditati ai sensi dell'art. 33 della legge
medesima.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la
formazione dei volontari aderenti anche attraverso iniziative
proprie per le quali possono richiedere il riconoscimento ai fini
delle certificazioni ai sensi dell'art. 34 della L. R. n. 12 del
2003.
Art. 9
Contributi
1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui alla presente legge al fine di sostenere progetti di
interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del
volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività
di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti
beneficiari.
Art. 10
Spazi ed attrezzature
1. Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4 della L.R. 25
febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione
della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) si applicano alle organizzazioni
iscritte ai registri di cui all'art. 2, anche se prive di
personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può
essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
a)
le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle
organizzazioni concessionarie;
b)
il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria
s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è
stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.
Art. 11
Disposizioni in materia di edilizia
1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle
organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel
patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di
interesse generale.
2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere
destinati alla sede e alle attività delle organizzazioni di
volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso
ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia
assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie
e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un
interesse storico-artisitico. Per tali casi trovano applicazione le
disposizioni dell'art. 15, commi 1 e 3 della L.R. 25 novembre 2002,
n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di
volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di
costruzione ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera e), della L.R.
n. 31 del 2002.
Art. 12
Servizi informativi
1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo
svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare
accordi con i Centri di servizio di cui all'art. 16 per consentire
l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed
informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela
della privacy.
Art. 13
Rapporti convenzionali
1. La Regione, gli enti locali e gli altri Enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte
nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi
per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere
promozionale, compatibili con la natura e le finalità del
volontariato.
2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare
convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone
comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro
territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto
della convenzione.
3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a)
le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte
dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e
prevalente dei propri aderenti volontari;
b)
deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle
cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni
professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle
prestazioni specifiche;
c)
devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'art. 4 della
Legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle
organizzazioni;
d)
tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse
a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare
gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote
parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.
Art. 14
Criteri di priorità per le convenzioni
1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui
stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri enti
pubblici non compresi nell'art. 117, comma secondo, lettera g) della
Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti
l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni,
considerando nel loro complesso:
a)
l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b)
il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali,
organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
c)
l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo
svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d)
la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio
in cui deve essere svolta l'attività;
e)
la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle
organizzazioni in coerenza con le attività oggetto della
convenzione;
f)
attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad
emergenze sociali o sanitarie o ambientali.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte
direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di
utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare,
adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui
all'art. 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le
organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità
ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.
Art. 15
Principio di sussidiarietà
1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di
volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà, gli enti
pubblici di cui all'art. 13, comma 1, possono riconoscere e
sostenere progetti di utilità sociale promossi e gestiti
direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete
tra loro.
Art. 16
Centri di servizio per il volontariato
1. I Centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del
fondo speciale regionale per il volontariato, di seguito denominato
Comitato di gestione, e sono gestiti da organizzazioni di
volontariato, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 266 del 1991, in
forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire
d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa valutazione
dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.
2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni
territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della
presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle
stesse.
3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono
disciplinate da appositi regolamenti approvati dal competente organo
del soggetto gestore.
4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di
gestione una relazione tecnico-contabile sulla propria gestione e
una relazione sull'andamento dell'attività svolta alla Conferenza
regionale del Terzo settore di cui all'art. 35 della L.R. 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
5. I Centri sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente
articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di
concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997
(Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.
6. Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire lo
sviluppo delle attività di volontariato, le Province ed i Comuni
possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari
per le sedi e le attività dei Centri di servizio.
7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono
i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta
che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi.
Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei
registri.
8. L'appartenenza all'organo deliberativo e all'organo di controllo
dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con
l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le
organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale
di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza.
L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza
regionale del Terzo Settore e ai comitati di cui all'art. 22 della
presente legge e agli organismi di concertazione istituiti dagli
Enti locali.
Art. 17
Compiti e attività dei Centri di servizio
1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare
l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie
prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di
volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In
particolare, fra l'altro:
a)
approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura
della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato
ed il rafforzamento di quelle esistenti;
b)
offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la
progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c)
offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni
formativi ed offrono un servizio di informazione in merito ad
iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato
sul territorio regionale;
d)
offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività
di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi
di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
e)
incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle
organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla
programmazione e alla valutazione delle politiche sociali nei
singoli ambiti zonali;
f)
contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle
organizzazioni di volontariato, in forma singola o in rete tra loro
o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed
efficaci ai bisogni del territorio.
2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di
competenza tra i diversi Centri istituiti sulla base di criteri
oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al
sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 1.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al
sistema integrato dei servizi predisposto con i piani di zona di cui
alla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi integrati di
intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle
priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni
di volontariato.
4. Il Comitato di gestione deve destinare parte del fondo di
competenza al finanziamento dei progetti sociali di cui al comma 3,
fatto salvo quanto previsto al comma 2.
5. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di
competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle
organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile
volontario e della protezione civile.
Art. 18
Controlli sui Centri di servizio
1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle
competenti funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica
sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per
detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali
siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale
nelle discipline economico-contabile.
2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che
gestiscono i Centri di servizio venga accertato, con la procedure di
verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento
delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo
svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o
irregolarità di gestione, o il mancato rispetto delle norme di
riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con
provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui
all'art. 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le
associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i
Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna
una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai
Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette
associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri
istituiti con la presente legge.
3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di
gestione, limitatamente all'ambito provinciale di interesse,
provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di
volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di
servizio.
Art. 19
Partecipazione al Comitato di gestione
del fondo speciale regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è
componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina
quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o
provinciali e un rappresentante degli enti locali, designati
rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'art. 20
della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali
di cui all'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999.
Art. 20
Conferenza regionale del volontariato
1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo
Settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999, indice una
Conferenza triennale del volontariato, costituita dalle
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei
registri provinciali e dagli Enti locali.
2. Sono invitate a partecipare alla Conferenza le aziende sanitarie
di cui alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del
Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517), le Fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)
della legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di
ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di
credito di diritto pubblico), nonché, tramite pubblico avviso, le
organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla
presente legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un
rapporto del Comitato di gestione del fondo speciale regionale sulla
propria attività di controllo e un rapporto dei Centri di servizio
sulle attività svolte.
4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano
i propri rappresentanti nel Comitato di gestione, assicurando la
rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di
attività, anche attraverso il criterio della rotazione.
Art. 21
Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali
1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e
gli Enti locali, la Conferenza regionale del Terzo Settore di cui
all'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999 può chiedere al Presidente
della Giunta regionale di confrontarsi con la Conferenza Regione -
Autonomie locali di cui all'art. 25 della L.R. n. 3 del 1999, nelle
forme previste dalla Giunta regionale con proprio atto.
2. In preparazione della Conferenza regionale del volontariato di
cui all'art. 20 la Conferenza regionale del Terzo Settore, nelle
forme di cui al comma 1, individua e propone le problematiche di
rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza triennale
stessa e alla discussione a livello provinciale.
Art. 22
Comitati paritetici provinciali
1. Le Province possono costituire Comitati paritetici provinciali
composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni
di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei
registri provinciali.
2. I Comitati paritetici provinciali sono ordinati al costante
raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con
funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica
e di valutazione. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni
e suggerimenti per l'azione del Centro di servizio istituito sul
territorio provinciale. In particolare contribuiscono
all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la
programmazione dei progetti di cui all'art. 17, comma 1, lettera f).
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa
fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di
base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante
l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo
capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi
di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1997, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 24
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37
1. La L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul
volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è
abrogata.
Art. 25
Norma transitoria
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Regione provvede con atto ricognitivo ad attribuire ai
rispettivi registri provinciali le iscrizioni di organizzazioni
iscritte nel registro regionale che non abbiano i requisiti di cui
all'art. 3 della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto ricognitivo di
cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto
le iscrizioni attribuite dalla Regione.
3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla
base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non
ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa,
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
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