Espandi Indice

Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 5746
Presentato in data: 10/06/2004
Disciplina in materia funeraria e di poliziamortuaria (delibera di Giunta n. 1098 del 07 06 04)

Presentatori:

Giunta

Testo:

                              TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
Finalità, oggetto e principi della disciplina
1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle
funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia
mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei
cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei
servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di
evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
a)
definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua
in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento
delle loro funzioni e servizi;
b)
disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le
procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo
alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri;
c)
regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che
l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e
privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie
perseguite dalla presente legge.
3. Ai fini della presente legge:
a)
nell'ambito necroscopico, sono ricomprese le prestazioni assicurate
in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario
regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e
il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per
esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione,
l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina
necroscopica;
b)
nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi
forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi
connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti
obbligatori dei Comuni; ove effettuato in modo disgiunto
dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo
trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla
lettera a);
c)
nell'ambito cimiteriale, è ricompreso l'insieme delle attività
connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le
operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di
spazi cimiteriali, la cremazione, la illuminazione elettrica votiva;
d)
nell'ambito della polizia mortuaria, vengono ricomprese le attività
autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli Enti
competenti.
TITOLO II
FUNZIONI ISTITUZIONALI
E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I
Funzioni regionali e provinciali
Art. 2
Funzioni della Regione
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e
uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle
ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio
regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e
della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle
materie disciplinate dalla presente legge:
a)
esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza,
anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali
e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le
necessarie informazioni;
b)
adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione
degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente
legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3, secondo le
forme previste dall'art 30 della Legge regionale 6/04;
c)
definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le
tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo
modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli
impianti;
d)
può approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali,
uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
e)
adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti
dalla presente legge.
2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro 180 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani
cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel
rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le
Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio
territorio, tenendo conto della popolazione residente, della
distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno
esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della
cremazione di ciascun cittadino, e individuano, d'intesa con i
Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le
Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del
servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune
forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali
contigui.
2. I crematori provvedono, su richiesta, alla cremazione di
cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche
riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla
programmazione provinciale. I crematori possono altresì provvedere
alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali
in relazione alle loro capacità di ricezione.
CAPO II
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 4
Realizzazione di cimiteri e crematori
1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di
cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno
duecento metri dal centro abitato. É vietato costruire nuovi edifici
entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale
ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto,
sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale
necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria
locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri,
l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a
una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché
la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei
cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la
necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree
cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è
consentito l'utilizzo di crematori mobili.
Art. 5
Obblighi dei Comuni
e gestione dei servizi pubblici essenziali
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle
funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della
normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del DPR 10
settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico
e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o
attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa
vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che
garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della
popolazione in condizioni di equità e di decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriale o
necroscopico svolga anche l'attività funebre di cui all'art.14 della
presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare
entro 24 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, fatta
salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente
tale data.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a
soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o
collegate, l'attività funebre. Le gestioni in corso, ove in
contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla
scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione
residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi
pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento
ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste
dall'ordinamento.
5. I Comuni possono stabilire e disciplinare le eventuali attività
da essi esercitate, aggiuntive rispetto ai servizi pubblici
obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e
regionale ed in particolare ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n.
285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), quali
l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.
Art. 6
Funzioni amministrative e di vigilanza
1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente
legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai
Comuni le funzioni autorizzative in merito:
a)
all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 13;
b)
alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato
di cui all'art. 14.
2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere,
resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle
cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in
volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente
competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o
di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi
di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie
stabilite dalla normativa vigente.
3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni
contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo
7, spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari,
dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.
Art. 7
Regolamenti comunali
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i
Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri,
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso
apposito regolamento.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare
stabiliti:
a)
le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei
cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e
degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi
cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
b)
le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto
delle salme e dei cadaveri;
c)
l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non
possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00.
In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto
normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro
1.350,00 a Euro 9.300,00.
3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le
modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali
d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i
requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli
animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere
favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente
per territorio.
TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA
Art. 8
Organizzazione delle attività di medicina necroscopica
1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle
cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di
Medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di
coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di
Medicina Necroscopica, definendo le procedure di espletamento
dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o
non spiegabile. Le strutture di Medicina legale provvederanno
altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle
evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in
soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a
domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori
dell'ospedale.
2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal
medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna
Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i
medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e
la ottimale distribuzione del servizio.
Art. 9
Decesso per malattia infettiva e diffusiva
1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il
medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a
tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di
volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono
essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche, e non
comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art
18, comma 1 del DPR n. 285 del 1990.
2. In ogni caso, il personale addetto all'attività funebre è tenuto
ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli
adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio,
nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.
Art. 10
Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
1. Ai fini della presente legge per salma si intende il corpo umano
rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di
morte, e per cadavere la salma, una volta eseguito l'accertamento
della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per
l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei
conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione
presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture
ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite
strutture adibite al commiato di cui all'art. 14.
3. Nei casi di cui al comma 2, il medico curante o il medico
dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale
intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto
della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e
che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
4. La certificazione medica di cui al comma 3 è titolo valido per il
trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente
nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna.
5. Durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore
impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino
eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di
pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in
tempi brevi.
6. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal
Comune di partenza.
7. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo
di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per
il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa
l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, o dall'uno
all'altro di questi luoghi.
8. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico
provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 7,
dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione
al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante
l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale
adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
9. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto,
l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il
trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto,
che ne attestano l'esecuzione.
10. Il rilascio del passaporto mortuario di cui all'art. 27 del DPR
n. 285 del 1990 e il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione
di salme di cui all'art. 29 del DPR n. 285 del 1990 competono al
Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'art. 29,
comma 1, lettera b) del DPR n. 285 del 1990 viene sostituito da
attestazione di garanzia fornita dalla impresa che effettua il
trasporto, comprovanti l'idoneità della cassa secondo quanto
previsto dall'art. 30 del DPR n. 285 del 1990.
11. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio
regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione
conservativa di cui all'art. 32 del DPR n. 285 del 1990 e, nel caso
il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia
cassa di cui all'art. 30 del DPR n. 285 del 1990, può essere assolto
con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre
all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità
del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento
della pratica funeraria prescelta dal defunto.
12. Al servizio di mero trasporto delle salme e dei cadaveri, svolto
in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le
incompatibilità previste dall'art. 5, commi 2 e 3.
13. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, è escluso
dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento
della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto
il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a
nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente
l'attività funebre.
14. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della
Regione Emilia-Romagna, entro 30 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le
procedure da osservarsi nel trasporto delle salme dei cadaveri e dei
resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i
soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico
sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli
operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla
presente legge.
Art. 11
Cremazione
1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto
competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità
stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di
manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi
familiari.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata
dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi
sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può
avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri
o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve
avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può
comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione
delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la
dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti
liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal
coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore
testamentario o dal rappresentante legale di associazione
riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della
cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava
iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle
ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna
dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al
rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i
propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli
iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono
disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione,
l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e
conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei
dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale, il
Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario
unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
4. É consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno
dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei
familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune
autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.
Art. 12
Esumazioni ed estumulazioni
1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in
qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la
presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni
straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo
dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche
relativamente alle persone decedute per malattie infettive e
diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale
addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità
di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità
sanitaria locale.
TITOLO IV
ATTIVITÀ FUNEBRE
Art. 13
Attività funebre
1. Ai sensi della presente legge, per attività funebre si intende un
servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti
prestazioni:
a)
disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative
inerenti il decesso;
b)
fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in
occasione di un funerale;
c)
trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private,
anche associate o consorziate, da associazioni riconosciute o enti
morali che abbiano tra i propri fini lo svolgimento di tali attività
per i propri associati, in possesso di apposita autorizzazione
rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta, l'autorizzazione si intende
concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni
prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti
individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le
modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito
provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi sentita la
competente Commissione consiliare, entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle seguenti
disposizioni:
a)
prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della
direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva
89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE,
della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della
direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro), e delle altre norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
b)
prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
b.1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di
autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno
di un carro funebre;
b.2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione
degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede
l'autorizzazione;
b.3) personale in possesso di sufficienti conoscenze
teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
b.4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che
deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale
rappresentante dell'impresa;
c)
prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza
funebre siano autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai
sensi della normativa vigente, e si uniformino, per le
caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del
personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
4 É vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente
svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private,
dai locali di osservazione delle salme e dalle aree cimiteriali.
5. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività
funebre. Fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali,
chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto
funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse,
doni o vantaggi di qualsiasi genere, per ottenere informazioni tese
a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni
per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dal Comune con
effetto immediato e per un periodo determinato dal Comune stesso
dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dal regolamento di cui all'art. 7. In relazione alla gravità del
fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività.
Art. 14
Strutture per il commiato
1. Il Comune autorizza la costruzione e il funzionamento, da parte
di soggetti pubblici e privati, di strutture per il commiato,
nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, sono
ricevute, custodite ed esposte le salme, e possono tenersi riti per
il commiato.
2. Le strutture per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino
o esercente l'attività funebre senza discriminazioni di alcun tipo
in ordine all'accesso.
3. Le strutture per il commiato devono essere in possesso delle
caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e
regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche
e private accreditate, fermo restando che la dotazione minima
corrisponde al locale camera ardente.
4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate
nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di
strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere
collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
Registro regionale di mortalità
1. É istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità
statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a
trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli
standard di qualità e completezza definiti dalla Direzione generale
Sanità e Politiche sociali.
Art. 16
Norme transitorie e finali
1. L'art. 13 si applica a decorrere dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'atto della
Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo. Le imprese
esistenti alla suddetta data ed operanti stabilmente sul territorio
regionale sono tenute ad adeguarsi ai requisiti prescritti entro 24
mesi.
2. I soggetti di cui all'art. 13, comma 2, aventi sede legale fuori
dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente,
sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 13,
comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge
per l'esercizio dell'attività su territorio regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente
disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti,
continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui
al DPR n. 285 del 1990.
Espandi Indice