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Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 6041
Presentato in data: 20/09/2004
Norme in materia di organismi geneticamente modificati (delibera di Giunta n. 1828 del 13 09 04).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia Romagna, sulla base del principio di
precauzione contemplato dall'art. 174 del Trattato della Comunità
europea ed in osservanza dell'art. 26 bis, comma 1, della direttiva
2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati, disciplina con la presente legge,
nell'ambito delle proprie competenze, l'utilizzo di organismi
geneticamente modificati avendo cura di preservare le risorse
genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni
agricole ed alimentari, che fanno della identità, originalità,
naturalità un valore culturale, economico e commerciale non
compromettibile.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta iniziative o misure
dirette a:
a)
evitare la diffusione incontrollata di organismi geneticamente
modificati nell'ambiente e prevenire l'ibridazione delle produzioni
tradizionali e biologiche per mantenere la ricchezza distintiva
delle colture;
b)
sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore delle
biotecnologie;
c)
individuare le aree geografiche ove si praticano le produzioni di
qualità e regolamentate per verificare la reale sussistenza delle
condizioni di coesistenza sul territorio tra colture transgeniche,
convenzionali e biologiche;
d)
realizzare forme di consultazione ed informazione pubblica.
Art. 2
Divieto temporaneo
1. Per le finalità indicate all'art. 1, comma 2, lettera a) ed in
funzione della predisposizione di un solido quadro di garanzie
scientifiche e di tutele giuridiche, nelle more dell'adozione di una
normativa statale che definisca i principi per la disciplina della
coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche sul
territorio nazionale, nonché nelle more della fissazione, nella
normativa comunitaria, delle soglie di tolleranza per la presenza
accidentale di organismi geneticamente modificati nelle sementi e
nel materiale di moltiplicazione, è fatto divieto di coltivare
specie vegetali ed allevare animali geneticamente modificati in
tutto il territorio regionale.
Art. 3
Ricerca e sperimentazione
1. Per le finalità indicate all'art.1, comma 2, lettera b), la
Regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore delle
biotecnologie, orientate al miglioramento della qualità, alla difesa
dalle patologie, alla sostenibilità ambientale delle produzioni
agricole ed alimentari regionali. La Regione predispone, altresì, un
programma interdisciplinare di ricerca per arricchire le conoscenze
in materia di coesistenza, collegato alle iniziative del Ministero
delle Politiche agricole e forestali e di altre Regioni, nonché alle
indicazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
2. É istituito il Comitato scientifico per le biotecnologie in
agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla Giunta
regionale e composto da cinque personalità scientifiche di
comprovata competenza. Il Comitato ha funzione consultiva sulle
linee di intervento per l'attività di ricerca e sperimentazione ed
informativa sull'evoluzione tecnico-scientifica della materia.
Art. 4
Elenco delle produzioni di qualità e regolamentate
1. Per realizzare le finalità dell'art. 1, comma 2, lettera c), la
Regione Emilia-Romagna predispone l'elenco delle produzioni
agroalimentari di qualità e regolamentate, sementiere e vivaistiche,
identificando le relative aree geografiche.
Art. 5
Consultazione e informazione pubblica
1. Per realizzare le finalità indicate dall'art. 1, comma 2, lettera
d), la Regione Emilia-Romagna provvederà ad individuare le modalità
volte ad accertare la volontà degli agricoltori ad esercitare una
rinuncia volontaria in determinate aree e per determinate
produzioni, nonché ad adottare le eventuali prescrizioni necessarie
per rendere effettiva tale rinuncia.
2. La partecipazione e l'informazione di tutti i cittadini e degli
operatori agricoli iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole
vengono assicurate attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti
informatici.
Art. 6
Vigilanza
1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, la
Giunta regionale predispone il Piano annuale dei controlli.
2. Per l'effettuazione dei controlli la Regione si avvale
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente nell'ambito
delle funzioni e dei compiti istituzionali attribuiti all'Agenzia
stessa dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna) o di altri
Enti od istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di
apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21
aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
Art. 7
Procedura comunitaria di controllo
1. Per le finalità di cui all'art. 174, comma 2, del Trattato della
Comunità europea, la presente legge è comunicata alla Commissione
Europea.
Art. 8
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'art. 2 è punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 ad Euro
15.000,00.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'ente
competente all'irrogazione delle sanzioni è la Regione
Emilia-Romagna.
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