Oggetto n. 170
Presentato in data:
29/06/2005
Valorizzazione della pratica del
naturismo (29 06 05).
Testo:
Art. 1
Naturismo
1. La Regione Emilia-Romagna promuove le condizioni necessarie per
garantire la possibilità di praticare il naturismo.
2. Per naturismo si intende l'insieme delle pratiche di vita sana
e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo
come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il
contatto diretto con la natura.
Art. 2
Turismo naturista
1. La Regione, allo scopo di promuovere il turismo naturista,
favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del
naturismo. Favorisce inoltre, la costruzione di infrastrutture
pubbliche e private destinate al medesimo scopo.
2. Le aree destinate alla pratica naturista sono definite aree
turistiche produttive .
Art. 3
Aree pubbliche destinate al naturismo
1. Le autorità comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o
fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio
o di Enti pubblici alla pratica del naturismo.
2. Le aree interessate dovranno essere opportunamente tabellate e
dovranno assicurare un'adeguata identificazione che le distingua, al
fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini
che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso,
dovranno essere recintate con piante autoctone.
3. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere
costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano
scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e
degli eventuali vincoli esistenti.
4. La gestione di tali aree potrà essere concessa a privati, ad
associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon
funzionamento e la fruizione stabilendone tariffe per i servizi
prestati.
5. Nel caso in cui al comma 4, la concessione individua il canone
dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo
da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
6. Le Amministrazioni comunali controllano l'attività svolta, il
regolare allestimento delle infrastrutture e in caso di riscontro
negativo, revocano la concessione o la licenza.
Art. 4
Aree private destinate al naturismo
1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo
(campeggi, alberghi, piscine, saune o altro) dovranno attenersi, per
l'utilizzo delle aree e per la costruzione di manufatti, alle
vigenti leggi relative alle analoghe strutture non naturiste e a
quanto precisato ai commi 2 e 6 dell'art. 3 della presente legge.
Art. 5
Finanziamenti
1. La Regione concede contributi a fondo perduto pari al 15% del
valore delle strutture e dei manufatti in altre parole si accolla
gli oneri bancari su prestiti per la realizzazione delle strutture e
dei manufatti.
L'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi
capitoli, nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno
dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della
legge regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione di
bilancio o di variazione generale al bilancio.