Espandi Indice

Legislatura VII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

Share
Oggetto n. 6564
Presentato in data: 28/01/2005
Disposizioni in materia di spesa di personale (delibera di Giunta n. 89 del 24 01 05).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Disposizioni in materia di spesa di personale
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione
Emilia-Romagna, ai relativi Enti pubblici strumentali e alle Aziende
del Servizio sanitario regionale.
2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 38, comma 1, della L.R. 22
dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006), destinate
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ed ancora
disponibili vengono utilizzate dalla Regione per il medesimo fine a
partire dall'anno 2005. Le predette risorse si aggiungono a quelle
individuate a seguito dell'intesa che sarà assunta in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 1, comma 98 della Legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) . La
Giunta regionale detta in materie gli indirizzi applicativi agli
enti pubblici non economici dipendenti. Per le Aziende del Servizio
sanitario regionale e per l'Agenzia per la prevenzione e l'ambiente
dell'Emilia-Romagna (ARPA) la medesima disposizione si applica con
riferimento a quanto programmato dalla Giunta regionale, nel
rispetto della normativa statale, in relazione alla spesa del
personale riferita all'anno 2003.
3. Sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di
procedure selettive disposti dall'art. 16, comma 2, della L.R. 26
novembre 2001, n. 43 Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna .
4. Le disposizioni dell'articolo 6 della L.R. 31 marzo 2003, n. 4
(Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura dei
posti vacanti per l'anno 2003), si applicano alle programmazioni dei
fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003.
5. La presente legge è dichiarata urgente in conformità all'articolo
31, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Espandi Indice