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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 697
Presentato in data: 28/10/2005
Modifiche all'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (delibera di Giunta n. 1701 del 24 10 05).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29
1. L'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme
generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio
Sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
«Art. 10
Istituti di Carattere e Cura a Carattere Scientifico
1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (d'ora in
poi IRCCS, o Istituti) aventi sede nel territorio regionale sono
parte integrante del SSR, nel cui ambito svolgono funzioni di alta
qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca
e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca
nazionale e internazionale.
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta
la responsabilità complessiva della gestione e della attuazione
delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il
Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di
indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte
strategiche dell'ente e alla gestione e valorizzazione del
patrimonio; nonché alle funzioni e alle attività di cui all'art. 8,
commi 4, 5 e 6 e all'art. 9 del DLgs 16 ottobre 2003, n. 288. Il
Collegio sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla
regolarità amministrativa e contabile; il Collegio di direzione, al
quale spettano le funzioni di cui all'art. 3 commi 3 e 4 della
L.R. 29/04; il direttore scientifico, cui compete la gestione delle
attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca
sanitario di cui all'art. 12-bis del DLgs 502/92 e successive
modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia.
3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per
quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli
indirizzi e della programmazione regionale. Agli Istituti si
applicano, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella
legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le
direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 4, riconoscendo il
ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per
gli IRCCS le competenze degli organi, individuano le idonee forme di
controllo ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti
adottati dal direttore generale:
a)
disciplinino la organizzazione della ricerca;
b)
favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della
ricerca nazionale e internazionale e la funzionalizzazione della
loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo
della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza
sanitaria.
4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità
di cui all'art. 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli
articoli 3 e 3 bis del DLgs n. 502 del 1992 e successive modifiche,
ai direttori amministrativo e sanitario si applicano gli articoli 3,
comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modifiche; al direttore scientifico, nominato
dallo Stato sentita la Regione, spetta la responsabilità delle
attività di ricerca degli Istituti.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri,
dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di
presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla competente
Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al
Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli,
sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica
connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti
d'intesa con l'Università degli Studi di Bologna. I componenti del
Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti
di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni.
6. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre
nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente,
uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed
uno dallo Stato.
7. La Commissione di cui al comma 2 dell' art. 15-ter del DLgs
502/92 e successive modifiche è composta dal direttore scientifico,
che la presiede, dal direttore sanitario e da un dirigente dei ruoli
del personale del Servizio Sanitario regionale, preposto a una
struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico,
individuato dal Collegio di direzione.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, da altre leggi regionali e dall'atto aziendale di cui
all'articolo 3, per quanto di competenza, all'organizzazione e al
funzionamento degli Istituti si applicano le disposizioni desumibili
dai principi fondamentali contenuti nel DLgs 16 ottobre 2003, n.
288, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di
Aziende sanitarie.
9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca
corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi
Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove
l'autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo
Stato.».
Art. 2
Norme transitorie e di procedura
1. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1, la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, effettua le nomine e le designazioni di sua
competenza e richiede ai soggetti e agli enti titolari del potere di
designazione di provvedere alla medesima. Qualora entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, tali soggetti ed enti non
abbiano provveduto, provvede direttamente la Regione.
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