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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 757
Presentato in data: 15/11/2005
Disposizioni in materia tributaria (delibera di Giunta n. 1840 del 14 11 05).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                          PROGETTO DI LEGGE
I N D I C E
Art. 1 - Estinzione del contenzioso
Art. 2 - Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 52 della
L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
Art. 3 - Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
Art. 4 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
regionale ai sensi del D.L. n. 138 del 2002 e del D.L. n. 2 del 2003
Art. 5 - Autoveicoli adibiti a scuola guida
Art. 6 - Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla L.R. n. 31 del 1996
Art. 7 - Abrogazioni
Art. 1
Estinzione del contenzioso
1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti maturati al 31 dicembre 2004 relativi ai
tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da
sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto non
superi l'importo di Euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1,
si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il
credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni
amministrative, derivi da ripetuta violazione, per almeno un
biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo
tributo.
Art. 2
Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 52
della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza
l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per
una durata massima quinquennale non incide, se avente durata
pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento,
qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato
per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente
di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto
tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un
atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15
allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione
della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi
dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).
Art. 3
Tariffe delle tasse sulle concessioni regionali
1. La Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n.
30 (Disposizioni in materia di tributi regionali) è sostituita dalla
seguente:
(segue allegato fotografato)
Art. 4
Esenzioni dal pagamento
della tassa automobilistica regionale ai sensi
del D.L. n. 138 del 2002 e del D.L. n. 2 del 2003
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il beneficio dell'esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari
degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle
direttive CE sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei
periodi indicati dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
dalla Legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate) e dal decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito
dalla Legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative
in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti
previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.
Art. 5
Autoveicoli adibiti a scuola guida
1. Rientrano nella classificazione prevista nell' allegato 1,
tariffa C), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche)
gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla
licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste
nello stesso decreto.
Art. 6
Disposizioni in materia di tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Modifiche alla L.R. n. 31 del 1996
1. All'art. 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi) è aggiunto il seguente comma:
2. Nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di
cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che
definisce il giudizio penale. .
2. All'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1996 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 2 le parole di II categoria, tipo A
sono sostituite da per inerti ;
b) alla lettera a) del comma 3 le parole di I categoria o in
discarica di II categoria tipo A sono sostituite da per rifiuti
non pericolosi ;
c) alla lettera b) del comma 3 dopo la parola discarica sono
inserite le seguenti in possesso dei requisiti già previsti per le
discariche ;
d) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
b bis) 10 Euro ogni mille chilogrammi per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per i rifiuti inerti. .
Art. 7
Abrogazioni
1. Il comma 3 dell'art. 44 bis della legge regionale 15 febbraio
1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attività venatoria) è abrogato.
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