Oggetto n. 1375
Presentato in data:
23/05/2006
Modifiche e integrazioni alla L. R. 15/2002
'Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste
dalla direttiva 79/409/CEE'. Modifiche alla L.R. 15
febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio
dell'attività venatoria' (delibera di Giunta n.
719 del 22 05 06).
Testo:
Art. 1
Modifiche all'art. 1 della L.R. 15/2002
1. Al comma 1 dell'art. 1 della Legge regionale 12 luglio 2002, n.
15, le parole «2002/2003 e 2003/2004» sono sostituite dalle parole
«2006/2007» e dopo le parole «e successive modifiche» aggiungere le
parole «nonché della Legge 3 ottobre 2002, n. 221».
Art. 2
Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 15/2002
1. L'art. 2 è così integralmente sostituito:
«Art. 2
Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo
1. Il prelievo è consentito:
a)
nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie:
Storno (Sturnus vulgaris), Tortora dal collare orientale
(Streptotelia decaocto) e Cormorano (Phalacrocorax carbo );
b)
con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157;
c)
ai cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)
della Regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che
esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che
esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché ai
titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;
d)
per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun
cacciatore, rispettivamente di 25 e 200 capi di storni, di 5 e 50
capi di tortore e di 5 e 30 capi di cormorano;
e)
nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l'esercizio
venatorio: dall'1 settembre al 30 novembre alla tortora, dall'1
settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a
quest'ultima specie il prelievo dovrà essere circoscritto alle valli
ed ai bacini destinati all'allevamento del pesce, nonché alle aree
immediatamente circostanti.
2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna,
e di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi
delle vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla
specie Storno.».
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.