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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1438
Presentato in data: 13/06/2006
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico (delibera di Giunta n. 817 del 12 06 06).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi e finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della
Regione e degli Enti locali in materia di autorizzazione allo
svolgimento delle attività cinematografiche.
2. Al fine di promuovere una più adeguata presenza, una migliore
distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività
cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti
principi generali:
a)
centralità dello spettatore, affinché possa contare su una rete di
sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e
tecnologicamente avanzata;
b)
pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e
attività cinematografiche;
c)
valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la
qualità sociale delle città e del territorio.
3. La Regione persegue lo sviluppo e l'innovazione della rete di
sale e arene cinematografiche, favorendo la crescita
dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro
e la formazione professionale degli operatori.
4. Nel definire la programmazione per l'insediamento delle attività
cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione
con gli Enti locali e il confronto con gli organismi associativi del
settore.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a)
per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo,
adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b)
per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a)
destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche
alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare
mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena
e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi
meccanismi ed attrezzature;
c)
per multisala, l'insieme costituito da due o più sale
cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno
stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d)
per arena, il cinema all'aperto, allestito su un'area delimitata ed
appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o
videografiche, funzionante in un periodo definito con l'atto di
programmazione di cui all'articolo 4;
e)
per cinecircolo, ovvero cinestudio, lo spazio di carattere
associativo destinato ad attività cinematografica;
f)
per esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, la sala,
multisala o arena con un numero di posti superiore a cinquecento e/o
con un numero di schermi superiore a tre nei Comuni fino a
trentamila abitanti, la sala multisala o arena con un numero di
posti superiore a ottocento e/o con un numero di schermi superiore a
quattro nei Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
Art. 3
Indirizzi generali per l'insediamento
di attività cinematografiche
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione
promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio di attività
cinematografiche sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a)
favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei
cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel
contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche
del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b)
favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana
nonché la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di
contenitori dismessi, al fine di migliorare la vivibilità e la
sicurezza delle aree di insediamento;
c)
salvaguardare i centri storici, favorendo un'adeguata presenza, la
riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi;
d)
salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone
montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree
svantaggiate;
e)
favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di
esercizio;
f)
programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in
stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e
urbanistica, al fine di assicurare la loro sostenibilità
territoriale e ambientale.
2. Nell'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, la Regione, le
Province e i Comuni tengono conto principalmente delle
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a)
le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una
programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;
b)
le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza,
per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei.
Art. 4
Modalità per l'attuazione degli indirizzi generali
1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, la Giunta
regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali
ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale), sentiti gli organismi associativi
del settore, propone all'Assemblea legislativa l'approvazione di un
atto di programmazione degli insediamenti delle attività
cinematografiche.
2. Con l'atto di programmazione di cui al comma 1, l'Assemblea
legislativa:
a)
individua gli ambiti territoriali sovracomunali di cui al precedente
articolo 3, comma 2;
b)
definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli
esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, con riferimento
agli ambiti territoriali di cui al punto a), tenendo conto dei
principi fondamentali di cui all'articolo 22, comma 1, del DLgs 22
gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività
cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della Legge 6 luglio
2002, n. 137), della dimensione e della qualità dell'offerta, nonché
dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico;
c)
detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione ai sensi
della presente legge con le disposizioni in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 16
della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di
accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le
dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi
cinematografici;
d)
individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.
3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e
commerciale, i Comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi
cinematografici dismessi, anche attraverso la parziale destinazione
della superficie a servizi o attività commerciali compatibili.
4. Al fine di garantire un'adeguata presenza di sale
cinematografiche, i Comuni possono stipulare convenzioni con circoli
di cultura cinematografica, associazioni di promozione sociale,
fondazioni o altri soggetti privati dotati di esperienza e
competenza nell'esercizio cinematografico. Nelle convenzioni sono
previste misure idonee a garantire la presenza di film d'essai nella
programmazione.
Art. 5
Pianificazione territoriale e urbanistica per l'insediamento di
attività cinematografiche
1. Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale,
di seguito indicato P.T.C.P., le Province definiscono le scelte di
pianificazione territoriale per gli insediamenti degli esercizi
cinematografici di interesse sovracomunale, sulla base degli
indirizzi di cui all'articolo 3, dell'atto di programmazione di cui
all'articolo 4 e delle strategie di sviluppo socio-economico
sostenibile.
2. In conformità con gli indirizzi generali di cui all'articolo 3,
con le previsioni del P.T.C.P. di cui al comma 1, ed in coerenza con
l'atto di programmazione di cui all'articolo 4, i Comuni, attraverso
i propri strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare
agli esercizi cinematografici e definiscono la disciplina relativa.
Art. 6
Autorizzazioni allo svolgimento
delle attività cinematografiche
1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a
sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o
l'ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad
un'autorizzazione unica per l'insediamento, rilasciata dal Comune
territorialmente competente. L'autorizzazione unica comprende anche
il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente
legge e nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e
sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del
territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
2. Per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale,
l'autorizzazione è subordinata ad accertamento di conformità con
l'atto di programmazione di cui all'articolo 4. L'accertamento di
conformità e il rilascio della relativa attestazione competono alla
Regione.
3. La ristrutturazione e l'ampliamento di esercizi cinematografici
di interesse sovracomunale o che divengano di interesse
sovracomunale a seguito della ristrutturazione o dell'ampliamento
richiesto, sono soggetti all'accertamento di conformità di cui al
comma 2 solo nel caso in cui l'intervento comporti un aumento di
posti superiore al dieci per cento di quelli indicati nella licenza
di agibilità valida alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero di quelli indicati nell'autorizzazione unica
originaria nel caso di esercizi cinematografici realizzati
successivamente.
4. L'autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non abbiano
inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre
anni dalla medesima data.
5. I termini di cui al comma 4 possono essere prorogati per una sola
volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà
del titolare dell'autorizzazione, su richiesta presentata
anteriormente alla scadenza.
6. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata con un apposito
atto del Comune.
7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi
cinematografici è subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica
comprensiva dei certificati di conformità ed agibilità previsti
dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza,
nonché delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso
comunque denominati.
Art. 7
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
1. Le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi
cinematografici, complete degli allegati necessari alla loro
valutazione, individuati con apposito atto dalla Giunta regionale,
nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività sono
presentate allo sportello unico per le attività produttive del
Comune territorialmente competente e sono esaminate con le procedure
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 8
Monitoraggio
1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema
dell'offerta cinematografica, anche nell'ambito delle proprie
funzioni di osservatorio regionale dello spettacolo, provvede a
realizzare:
a)
un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche,
nell'ambito del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 13
della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società
dell'informazione), avvalendosi anche dei Comuni, delle Province e
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b)
un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi
cinematografici.
CAPO II
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
Termini per l'approvazione degli atti
di competenza regionale
1. L'Assemblea legislativa approva l'atto di programmazione di cui
all'articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
2. La Giunta regionale individua gli elaborati da allegare alla
domanda di autorizzazione unica per l'insediamento entro trenta
giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione.
Art. 10
Norme di prima attuazione per la valutazione dell'idoneità delle
aree per esercizi cinematografici
di interesse sovracomunale
1. Nella fase di prima attuazione, ai fini della verifica
dell'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi
cinematografici di interesse sovracomunale fra quelle che risultano
già destinate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o
adottati agli esercizi cinematografici, la Provincia convoca una
Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i Comuni
interessati alle aree di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. Ai fini della preparazione della Conferenza dei Servizi, entro il
termine di novanta giorni dalla approvazione dell'atto di
programmazione di cui all'articolo 4 ed in conformità con esso, il
Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di esercizi
cinematografici di interesse sovracomunale tra quelle per le quali
gli strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano
l'insediamento di esercizi cinematografici.
3. In sede di Conferenza dei Servizi i partecipanti valutano
congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui
all'articolo 3 e dei criteri di cui all'articolo 4, le opportunità
localizzative dei Comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La
Conferenza dei Servizi, sentite le organizzazioni delle imprese di
esercizio cinematografico e le associazioni di cultura
cinematografica maggiormente rappresentative:
a)
individua le aree idonee all'insediamento degli esercizi
cinematografici di interesse sovracomunale, indicando le eventuali
prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la
loro attuazione;
b)
individua i criteri per la valutazione di compatibilità delle
varianti degli strumenti di pianificazione comunale.
4. La Conferenza dei Servizi è convocata entro centoventi giorni
dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4;
i lavori della Conferenza dei Servizi si concludono entro sessanta
giorni dall'avvio della Conferenza.
5. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi
costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti; esse
costituiscono inoltre parametro per l'accertamento di conformità
della pianificazione comunale.
6. All'atto dell'integrazione del P.T.C.P. con i contenuti di cui
all'articolo 5 comma 1, la Provincia verifica ed aggiorna le
determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi.
Art. 11
Norme transitorie sul procedimento di autorizzazione
1. La presente legge non disciplina le domande di autorizzazione
alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da
destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla
ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività
presentate al Ministero per i Beni e le Attività culturali prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi di
cui all'articolo 10, ovvero fino all'integrazione nei P.T.C.P. dei
contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, i termini per l'esame
delle domande di autorizzazione unica per l'insediamento degli
esercizi cinematografici di interesse sovracomunale sono sospesi.
Successivamente, nei casi in cui risulti necessario adeguare o
modificare la domanda, il Comune assegna ai richiedenti un termine
non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, a pena di
decadenza.
3. Nei Comuni in cui non sia stato attivato lo sportello unico per
le attività produttive, il responsabile del procedimento esamina le
domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi
cinematografici, nonché le domande di autorizzazione all'avvio
dell'attività, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 12
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale la Giunta regionale informa l'Assemblea
legislativa sull'attuazione della presente legge e sui risultati da
essa ottenuti. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione
consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato
ai seguenti quesiti:
a)
come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in
regione;
b)
qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio,
anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
c)
quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità
della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e
il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;
d)
quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica
per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento.
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