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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 1934
Presentato in data: 13/11/2006
Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia statutaria (13 11 06).

Presentatori:

Zanca Paolo Uniti nell'Ulivo S.D.I.
Villani Luigi Giuseppe Forza Italia
Richetti Matteo Uniti nell'Ulivo - D.L. MARGHERITA
Aimi Enrico Alleanza Nazionale
Rivi Gian Luca Uniti nell'Ulivo - D.S.
Corradi Roberto Lega Nord Padania Emilia e Romagna

Testo:

                               Art. 1
Costituzione e composizione
1. La Consulta di garanzia statutaria, di seguito denominata
Consulta , è un organo autonomo e indipendente della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto.
2. La Consulta è composta di cinque membri nominati tre
dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie
locali.
3. Possono essere nominati componenti della Consulta:
a)
magistrati in quiescenza o fuori ruolo;
b)
docenti universitari in materie giuridico-amministrative;
c)
avvocati iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni;
d)
figure professionali che abbiano maturato significativa esperienza
nel settore giuridico-amministrativo.
Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Consulta ha il compito di prendere atto degli eventi che
causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e
svolge le seguenti funzioni:
a)
dichiara le modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino
all'elezione dei nuovi organi elettivi secondo le norme dello
Statuto regionale;
b)
esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei
Regolamenti regionali, nei casi e nelle forme previste dal
Regolamento dell'Assemblea legislativa regionale;
c)
adotta i provvedimenti di propria competenza ed esprime i pareri
previsti dallo Statuto e dalla presente legge in materia di
iniziativa popolare e di referendum.
2. A richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei
componenti del Consiglio delle Autonomie locali, oppure su richiesta
della Giunta regionale, la Consulta esprime parere su conflitti di
competenza tra gli organi previsti dallo Statuto regionale, anche in
relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati
al principio di leale collaborazione.
3. I pareri della Consulta sono trasmessi al Presidente della Giunta
e al Presidente dell'Assemblea legislativa per le determinazioni di
rispettiva competenza e non determinano alcun obbligo, salvo gli
effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di
regolamento, se non quello di motivare il dissenso rispetto al
parere espresso.
Art. 3
Elezioni
1. La Consulta è nominata dall'Assemblea legislativa nel corso di
ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi
dalla data d'insediamento.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio delle Autonomie locali iscrive all'ordine del giorno
l'elezione dei componenti la Consulta.
3. I membri della Consulta restano in carica per un solo mandato e
sono eletti, a voto segreto, con votazione separata.
Art. 4
Presidente
1. La Consulta elegge il Presidente con le modalità di cui
all'articolo 33, comma 4, dello Statuto regionale.
2. Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso
Presidente eletto ai Presidenti dell'Assemblea legislativa, della
Giunta regionale e del Consiglio delle Autonomie locali.
3. Il Presidente, subito dopo il suo insediamento nella carica,
designa fra i componenti della Consulta quello destinato a
sostituirlo in caso di impedimento.
Art. 5
Sostituzione, prorogatio, incompatibilità
1. Qualora, per qualunque motivo, un componente della Consulta cessi
dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'articolo 3,
il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al
Presidente dell'Organo che lo ha eletto, affinché provveda nei
sessanta giorni successivi alla nuova nomina.
2. Le funzioni della Consulta cessano all'atto dell'insediamento
della nuova Consulta.
3. Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme
d'incompatibilità previste per l'elezione a Consigliere regionale.
Art. 6
Indennità di funzione e rimborsi
1. Al Presidente e ai componenti della Consulta è attribuita
un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui
importo è stabilito con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su
proposta dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento all'indennità
mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di
riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i
consiglieri regionali.
3. Ai componenti della Consulta che su incarico della Consulta si
recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il
trattamento economico di missione previsto per i consiglieri
regionali.
Art. 7
Autonomia organizzativa e finanziaria
1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e finanziaria. La
disciplina per l'esercizio delle sue funzioni è approvata con
Regolamento a maggioranza dei suoi componenti. Il Regolamento è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio
dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di
Presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie
per il proprio funzionamento.
3. In deroga alla legge regionale n. 43 del 2001, provvede alla
gestione della propria organizzazione funzionale e strutturale.
Art. 8
Funzionamento e poteri istruttori
1. I membri della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle
sedute quando non siano legittimamente impediti.
2. La Consulta funziona con l'intervento di almeno tre componenti,
due nominati dall'Assemblea legislativa e uno nominato dal Consiglio
delle Autonomie locali.
3. Qualora non fosse possibile il funzionamento della Consulta, il
Presidente ne dà immediata comunicazione ai Presidenti
dell'Assemblea legislativa e del Consiglio delle Autonomie locali,
affinchè procedano agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Le decisioni della Consulta sono deliberate a maggioranza dei
presenti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
5. Alla Consulta sono attribuiti gli stessi poteri riconosciuti
dallo Statuto, dal Regolamento dell'Assemblea legislativa e dalla
legislazione regionale vigente, alle Commissioni assembleari
d'inchiesta.
Art. 9
Pareri di conformità allo Statuto
1. Il parere di conformità allo Statuto dei progetti di legge e dei
Regolamenti, può essere richiesto dalla Giunta regionale, dai
singoli Consiglieri, dai singoli cittadini.
2. La richiesta di parere deve indicare:
a)
le disposizioni del progetto di legge o di Regolamento che si
ritengono contrarie alle norme statutarie;
b)
le disposizioni dello Statuto che si ritengono violate;
c)
i motivi della violazione.
3. La richiesta è trasmessa immediatamente dal Presidente
dell'Assemblea al Presidente della Consulta ed è pubblicata entro
cinque giorni nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nello stesso termine di cui al comma 3 il Presidente della
Consulta assegna ad uno dei componenti del Collegio il compito di
curare l'istruzione e la relazione sulla richiesta.
5. Entro sessanta giorni dall'assegnazione la Consulta adotta la
propria decisione con atto motivato. La decisione è immediatamente
comunicata dal Presidente della Consulta al Presidente
dell'Assemblea legislativa e pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Art. 10
Pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum
1. La Consulta è chiamata ad esprimere pareri in materia
d'iniziativa legislativa popolare e di referendum, ai sensi
dell'articolo 69 dello Statuto.
2. In materia di iniziativa legislativa popolare, la Consulta
verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara
l'ammissibilità dell'iniziativa legislativa, ai sensi dell'articolo
18, comma 3, dello Statuto.
3. In materia di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 20,
comma 4 e 6, dello Statuto, la Consulta è chiamata:
a)
a esprimere il giudizio di ammissibilità del quesito referendario
secondo criteri di omogeneità e univocità dello stesso, regolati
dalla legge regionale;
b)
a verificare la rispondenza al quesito referendario dei
provvedimenti di modifica successivi alla presentazione della
richiesta di referendum, rendendo superfluo l'espletamento del
referendum;
c)
a dare atto della parzialità dell'intervento modificativo e a
riformulare i quesiti referendari.
4. In materia di referendum consultivo, la Consulta è chiamata ad
esprimersi sull'ammissibilità del quesito, ai sensi dell'articolo
21, comma 2, dello Statuto, secondo criteri di omogeneità e
univocità dello stesso, regolati dalla legge regionale.
5. La Consulta, esperite le procedure di rito per la sottoscrizione
dei referendum consultivi e abrogativi, verifica la correttezza e il
numero delle firme raccolte e determina i tempi di indizione degli
stessi referendum.
Art. 11
Decisioni della Consulta
1. La Consulta, in tutti i casi in cui viene chiamata ad esprimere
il proprio parere, può:
a)
dichiarare la non conformità allo Statuto delle disposizioni di
legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
b)
dichiarare la non conformità allo Statuto solo di alcune
disposizioni di legge o di regolamento oggetto del suo sindacato;
c)
indicare le eventuali modifiche necessarie per rimuovere le cause
d'incompatibilità con lo Statuto.
2. La Consulta trasmette le decisioni di cui al comma 1, per le
determinazioni di rispettiva competenza, ai Presidenti
dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale.
Art. 12
Conflitti di competenza
1. La Consulta esprime parere sia sui conflitti di competenza tra
gli organi statutari, sia in relazione all'obbligo istituzionale di
tenere comportamenti ispirati al principio della leale
collaborazione.
2. Il parere sui conflitti di competenza è richiesto con ricorso
diretto alla Consulta, ai sensi dell'articolo 69, primo comma,
lettera d), dello Statuto, e può essere proposto dall'Assemblea
legislativa, dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla Giunta
regionale.
3. Per l'Assemblea legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali
il ricorso è proposto dal Presidente, qualora ne facciano richiesta
rispettivamente almeno un quinto dei Consiglieri regionali o un
quinto dei componenti il Consiglio.
4. Per la Giunta regionale il ricorso è proposto dal Presidente,
previa deliberazione della Giunta stessa.
Art. 13
Oggetto del ricorso
1. Il ricorso può avere ad oggetto atti o comportamenti adottati da
uno degli organi statutari, che il ricorrente ritenga lesivo delle
proprie attribuzioni, così come definite dallo Statuto.
2. L'Assemblea legislativa ed il Consiglio delle Autonomie locali
possono proporre ricorso avverso la Giunta regionale anche per gli
atti compiuti da un singolo Assessore.
3. Il ricorso deve contenere:
a)
l'indicazione dell'atto o del comportamento contestato;
b)
le norme dello Statuto che disciplinano l'attribuzione che si assume
violata;
c)
i motivi del ricorso;
d)
l'indicazione di qualunque norma di legge o di regolamento
regionale, nonché di qualunque atto o comportamento eventualmente
adottato o tenuto dai soggetti in conflitto, dai quali si possa
desumere la concreta estensione delle rispettive sfere di
competenza.
Art. 14
Procedimento
1. Il ricorso è trasmesso immediatamente e contestualmente da parte
del ricorrente, sia al Presidente della Consulta, sia all'organo che
ha adottato l'atto o tenuto il comportamento contestato.
2. Nei trenta giorni successivi l'organo che ha adottato l'atto o
tenuto il comportamento contestato, trasmette al Presidente della
Consulta e al ricorrente le proprie osservazioni in merito ai
contenuti del ricorso.
3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, la
Consulta convoca innanzi a sé i soggetti in conflitto, al fine di
ottenere ulteriori elementi di giudizio.
4. La decisione sul ricorso è adottata dalla Consulta entro trenta
giorni dall'audizione dei soggetti in conflitto e trasmessa alle
parti interessate.
Art. 15
Competenze in materia di sfiducia e prorogatio
1. Nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa e
la decadenza della Giunta regionale, secondo quanto previsto dagli
articoli 32 e 48 dello Statuto, il Presidente dell'Assemblea
legislativa informa immediatamente il Presidente della Consulta.
2. La Consulta, dopo aver ascoltato il Presidente dell'Assemblea e
il Presidente della Giunta, individua gli atti di ordinaria
amministrazione e gli atti improrogabili che possono essere compiuti
fino all'elezione della nuova Assemblea.
3. I pareri espressi dalla Consulta ai sensi del presente articolo
sono trasmessi al Presidente della nuova Assemblea legislativa,
prima che essa adotti gli atti di ratifica di cui all'articolo 48
dello Statuto regionale.
Art. 16
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti
di nomina del Consiglio delle Autonomie, sono nominati dal Consiglio
delle Autonomie locali attualmente in carica.
2. Entro i primi tre mesi dalla data d'insediamento del nuovo
Organismo delle Autonomie locali, previsto dall'articolo 23 dello
Statuto regionale, il Consiglio dovrà riconfermare la nomina dei due
componenti eletti o eleggere due nuovi componenti.
3. Uno o entrambi i componenti eventualmente sostituiti restano in
carica fino all'insediamento dei nuovi componenti.
Art. 17
Rinnovo delle nomine
1. Nei casi di decadenza o rinnovo delle nomine di cui agli articoli
3 e 16, tutti i componenti restano in carica fino al rinnovo della
Consulta che, secondo quanto previsto dall'articolo 69, comma 3,
dello Statuto, dovrà avvenire nel corso di ogni legislatura non
prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento
dell'Assemblea legislativa.
Art. 18
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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