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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2004
Presentato in data: 29/11/2006
Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE (delibera di Giunta n. 1664 del 27 11 06).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 19 bis della
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio introdotto dalla
Legge 3 ottobre 2002, n. 221, è consentito svolgere attività
venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva
79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici,
secondo le modalità individuate con la presente legge ed in
applicazione dell'art. 9, comma 1 lett. a), della Direttiva
medesima.
Art. 2
Attuazione delle deroghe
1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di
carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati
caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e
delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della Direttiva
79/409/CEE.
2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo
venatorio in regime di deroga deve indicare:
a)
le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
b)
i mezzi di prelievo autorizzati;
c)
le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere
effettuato;
d)
il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e
complessivamente prelevabili;
e)
i soggetti abilitati al prelievo.
Art. 3
Procedure
1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in
coerenza con i criteri della Direttiva 79/409/CEE e previo parere
dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, autorizza i prelievi
secondo i contenuti di cui all'art. 2, secondo comma.
2. La richiesta deve contenere:
a)
l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b)
la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria
l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di
richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture
agricole, devono essere specificate:
1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei
danni accertati nell'anno precedente;
2) la localizzazione dei danni;
3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione
o di controllo.
3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie
richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento
delle consultazioni ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 8
del 1994 Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attività venatoria e successive modifiche, emana
il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2.
Art. 4
Controlli e sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente
legge è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157 del 1992
e degli artt. 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e
successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura
dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel
tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla
Provincia di residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le
Province elaborano i dati pervenuti ed entro il 30 aprile li
trasmettono alla Regione che provvede a predisporre e ad inviare la
relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai
competenti Organi statali ed all'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica.
Art. 5
Limitazioni al prelievo in deroga
1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le
quali sia stata accertata una diminuzione della consistenza
numerica.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica, può altresì sospendere il prelievo qualora abbiano
a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di
cui al comma 1.
Art. 6
Norma finale ed abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a
partire dalla stagione venatoria 2007/2008.
2. Gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15
Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE sono abrogati.
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