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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2018
Presentato in data: 04/12/2006
Adeguamenti normativi in materia ambientale (delibera di Giunta n. 1672 del 27 11 06).

Presentatori:

Giunta

Testo:

                               CAPO I
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Art. 1
Prima attuazione del DLgs 19 agosto 2005, n. 194
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli
agglomerati di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 2 del
DLgs 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione del rumore ambientale).
2. Per i soggetti sottoposti all'applicazione dell'art. 3 del DLgs
19 agosto 2005, n. 194, non trovano applicazione le disposizioni
della legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia
di inquinamento acustico) dalla data di entrata in vigore dei
decreti ministeriali attuativi del decreto medesimo.
CAPO II
Disposizioni in materia di risorse idriche
Art. 2
Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Ai sensi dell'art. 94 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), la Regione adotta una direttiva con cui
stabilisce i principi e le linee guida per l'individuazione e la
delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e
sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.
2. Le Province, su proposta delle Agenzie d'ambito territoriali
ottimali di cui all'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina
delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani), individuano e delimitano le aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in
coerenza con la disciplina di cui al comma 1.
Art. 3
Disposizioni in materia di concessioni di acqua
1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o
limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in caso di
realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di
ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego
della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della
programmazione regionale e qualora idonee allo specifico uso, e
comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il
diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La
Regione, nell'ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita
l'Autorità di Bacino territorialmente competente e le Province,
individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni
temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri
per la loro applicazione.
2. Fatta eccezione per l'uso industriale e per l'uso
idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base
della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in
litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda
volumi variabili di prelievo il canone è calcolato sulla portata
massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato
risulti da apposito misuratore. Per i prelievi che non superano i
3000 metri cubi per stagione irrigua la Regione definisce con
direttiva i criteri per il calcolo della portata massima nei casi in
cui non sia possibile determinarla con certezza per le
caratteristiche delle opere di prelievo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione
adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua
pubblica ad uso domestico.
4. Fermo restando quanto riportato all'articolo 42, comma 1, del
Regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la
disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica),
l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi
mediante il servizio idrico integrato di cui al DLgs n. 152 del 2006
e alla legge regionale n. 25 del 1999, e utilizzata in territori
diversi da quelli in cui l'opera di presa è collocata, è concessa
all'Agenzia d'ambito in cui avviene l'uso prevalente.
5. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che
nella presente legge, nel Regolamento regionale n. 41 del 2001.
Eventuali modificazioni alla disciplina dei commi 2 e 4 sono
disposte con regolamento.
Art. 4
Parere per gli scarichi nei canali di bonifica
1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione,
acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della
compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in
canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio
parere entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente locale durante
i quali il termine del procedimento resta sospeso.
2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi
scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo
è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12
giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il
riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma
2, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152).
4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì
rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185
del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque
reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'art. 5
del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali,
di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito
dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti
dal Piano di Tutela delle Acque di cui alla deliberazione
dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.
5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica
l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi dell'art. 105
del DLgs n. 152 del 2006.
6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee
guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di
qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità
e la sicurezza delle colture e degli alimenti.
Art. 5
Disposizioni in materia di reti fognarie
separate e acque di prima pioggia
1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e
gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle
canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento
delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili
non avviate a depurazione, nonché la gestione dei sistemi di
raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa
nella convenzione tipo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
regionale n. 25 del 1999 ed è effettuata dal gestore del servizio
idrico integrato. I relativi costi vengono computati nella tariffa
di riferimento media del segmento di fognatura e depurazione, ai
sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo
2006, n. 49, a decorrere dalla prima revisione tariffaria periodica
successiva all'1 dicembre 2007.
2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento
comprendono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione
del capitale investito per la gestione delle infrastrutture
esistenti e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al
servizio delle reti previsti dal Piano di indirizzo di cui alla
direttiva regionale concernente la gestione delle acque di prima
pioggia e di lavaggio da aree esterne. Sono esclusi dal calcolo
della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla
realizzazione di altre nuove infrastrutture. Gli oneri per la
realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente
locale ai sensi dell'art. 157 del DLgs n. 152 del 2006.
3. Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al
comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'art.
3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella
tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del D.M
1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle
componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento
del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui
al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della
tariffa prevista nel piano di ambito.
CAPO III
Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
Art. 6
Finalità e contenuti
1. Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Normativa in materia ambientale) il presente capo disciplina:
a)
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto
previsto dalla Legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in
materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi dei frantoi oleari), nonché delle acque reflue provenienti
dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c)
del DLgs n. 152 del 2006, e da piccole aziende agroalimentari, così
come individuate dal decreto del Ministro delle Politiche agricole e
forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche per la disciplina
regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento);
b)
le procedure amministrative della comunicazione da presentarsi
all'Autorità competente da parte del legale rappresentante
dell'azienda che effettua le attività di utilizzazione agronomica di
cui alla lettera a) nonché i casi di esenzione dalla medesima.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al DLgs 18 febbraio 2005,
n. 59 (Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) in materia di
riduzione integrata dell'inquinamento per gli allevamenti intensivi
indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
Art. 7
Autorità competente e funzioni amministrative
1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni
amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole
e piccole aziende agro-alimentari. Restano ferme le funzioni
amministrative in capo ai Comuni per l'utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive.
Art. 8
Disciplina dell'utilizzazione agronomica
1. Le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli
effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e
piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con
regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche
sono stabilite con atto del competente Direttore generale e
pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Gli atti di cui al comma 1, relativamente all'utilizzo degli
effluenti di allevamento, devono contenere:
a)
il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine
agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui
all'Allegato 7/ A - IV della parte terza del DLgs. n. 152 del 2006
con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai
divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di
allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli
ammendanti organici;
b)
i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione
agronomica;
c)
la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle
zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
d)
la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e
della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua
l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di
utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
e)
i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di
verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il
Programma di informazione e formazione professionale degli
agricoltori;
f)
le disposizioni transitorie che consentono per le attività di
utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il
termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai
sensi della presente legge.
Art. 9
Controlli
1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l'applicazione
delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge avvalendosi
delle strutture dell'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente
(ARPA), sulla base di programmi annuali di controllo redatti ai
sensi delle Legge regionale 19 aprile 1995 n. 44 (Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).
2. I provvedimenti di cui all'art. 8 individuano i criteri ed i
tempi di predisposizioni dei programmi di controllo in coerenza con
quanto previsto dagli articoli 30 e 33 del decreto ministeriale 7
aprile 2006.
Art. 10
Adeguamento delle norme regolamentari locali
1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai
sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che
sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di loro
competenza se ed in quanto in contrasto con le predette
disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative
delle norme regionali.
2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle
norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative
disposizioni cessano di avere efficacia.
Art. 11
Sospensione dell'attività di utilizzazione agronomica
1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e
delle prescrizioni sull'utilizzazione agronomica previsti dalle
disposizioni attuative della presente legge, la Provincia sospende
l'attività di utilizzazione, diffidando l'interessato ad adeguarsi
entro un termine non superiore a sessanta giorni; decorso
inutilmente il termine assegnato, la stessa Provincia provvede a
dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
2. Qualora non sussistano le condizioni per l'adeguamento agli
obblighi ed alle prescrizioni di cui al comma 1, la Provincia
provvede a dichiarare il divieto di esercizio dell'attività.
3. In caso di divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione
agronomica, la ripresa dell'attività è subordinata a nuova
comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 8.
Art. 12
Sanzioni pecuniarie
1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione
agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
258 Euro a 2.580 Euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle modalità di
utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a
5.160 Euro.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni sulle caratteristiche, le
dimensioni e lo stato di manutenzione dei contenitori per lo
stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle
aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari è soggetto
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 Euro a 10.320
Euro.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. É consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione
esistenti abilitate sulla base di atti emanati o prodotti in forza
delle previgenti disposizioni in materia sino al termine indicato
negli atti attuativi di cui all'art. 8.
Art. 14
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare:
a)
la legge regionale 24 aprile 1995 n. 50 (Disciplina dello
spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti
zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento).
b)
la legge regionale 3 luglio 1998 n. 21 (Modifiche alla legge
regionale 24 aprile 1995 n. 50 Disciplina dello spandimento sul
suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello
stoccaggio degli effluenti di allevamento ).
CAPO IV
Modificazioni di leggi regionali
Art. 15
Modificazioni integrative
alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
(Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico) è inserito il seguente:
«Articolo 2 bis
Nuove tecnologie
1. Con direttiva rivolta agli Enti locali della Giunta regionale,
previo parere della competente Commissione assembleare, sono
individuate le procedure amministrative di rilascio di
autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di
trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'art. 1.».
Art. 16
Modificazioni integrative
alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 31 ottobre
2000, n. 30 è inserito il seguente comma:
«2 bis. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per
gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli
apparati di ripetizione del segnale previsti all'art. 27 della legge
3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del
sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana SpA,
nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione).».
Art. 17
Modificazioni integrative
alla legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 è
inserito il seguente:
«Articolo 6 bis
Catasto degli impianti fissi
per l'emittenza radio e televisiva
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e
in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio
2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA
il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.
2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla
pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti
installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a
comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli
artt. 6 e 7.».
Art. 18
Modificazioni all'art. 8
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. Dopo il comma 9 ter dell'art. 8 della legge regionale 31 ottobre
2000, n. 30 è aggiunto il seguente:
«9 quater. Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non
determini un incremento di campo elettrico, valutato in
corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a
quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa
comunicazione al Comune e all'ARPA.».
Art. 19
Modificazioni all'art. 9
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. All'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30, dopo il
primo comma è aggiunto il seguente:
«1 bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
considerano edifici di valore storico-architettonico e monumentale
quelli assoggettati al vincolo diretto come individuati nella parte
seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
Legge 6 luglio 2002, n. 137). Per tali edifici non trova
applicazione il divieto di cui al comma 1 qualora sia acquisito il
parere favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali
e paesaggistici e l'installazione persegua l'obiettivo di
minimizzazione delle esposizioni.».
Art. 20
Modificazioni all'art. 11
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. L'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e
in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22/2/2001, n.
36 è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi di
telefonia mobile.
2. I gestori provvedono con cadenza semestrale a fornire ad ARPA i
dati degli impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una
modificazione soggetta a comunicazione ai sensi del comma 9 quater
dell'art. 8.».
Art. 21
Modificazioni all'art. 12
della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30
1. All'art. 12 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 prima
del comma 1 è aggiunto il seguente:
«01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza
nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato
di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di
quelle connesse alla sicurezza.».
Art. 22
Modificazioni all'art. 2
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge
regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose) prima del punto sono aggiunte le parole «e adempiere
agli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lett. c-bis del decreto
legislativo n. 334 del 1999».
Art. 23
Modificazioni all'art. 3
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.
26, dopo le parole «sostanze pericolose» sono aggiunte le seguenti
«relative agli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del D. Lgs.
n. 334 del 1999, già di competenza della Regione, ivi comprese
quelle relative alla predisposizione del Piano di emergenza esterno
di cui all'art.10 e quelle».
2. Al comma 3, dell'art. 3, della legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26 dopo le parole «del rapporto di sicurezza» è inserito il
seguente periodo:
«e quelle relative alla predisposizione dei Piani di emergenza
esterni per gli stabilimenti di cui all'art.10, comma 2, lett. b)».
Art. 24
Modificazioni all'art. 4
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.
26, il periodo «La Provincia per la procedura di valutazione del
rapporto di sicurezza, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n.
334 del 1999» è sostituito dal seguente «Per lo svolgimento dei
compiti di cui all'articolo 3, la Provincia».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26, la parola «Ispettore» è sostituita con la
parola «Direttore».
3. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 17 dicembre 2003, n.
26 le parole «nonché dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio o suo delegato» sono sostituite dalle
seguenti «nonché, per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi (CPI) di cui all'art. 17 del DPR 29 luglio 1982, n. 577
(Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi
antincendi) dal personale dei Comandi Provinciali dei Vigili del
fuoco nella composizione prevista dall'art. 20 del decreto
medesimo».
Art. 25
Modificazioni all'art. 5
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Alla lettera b) del comma 1) dell'art. 5 della legge regionale 17
dicembre 2003, n. 26 le parole «provvedimenti autorizzatori» sono
sostituite da «permessi».
Art. 26
Modificazioni all'art. 6
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 17 dicembre
2003, n. 26 è inserito il seguente comma:
«1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 334 del 1999, il gestore invia alla Provincia il
rapporto di sicurezza per la valutazione di cui all'art. 5, comma 3,
della legge.».
Art. 27
Modificazioni all'art. 8
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 17 dicembre
2003, n. 26 è inserito il seguente comma:
«1 bis. Per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 1999, soggetti ai controlli di prevenzione
incendi sulla base della vigente normativa in materia, il CPI è
rilasciato a conclusione della valutazione della scheda tecnica per
gli impianti di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso decreto e a
conclusione della valutazione del rapporto di sicurezza per gli
impianti di cui all'art. 8 del decreto.».
Art. 28
Modificazioni all'art. 10
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. L'art. 10 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 è così
sostituito:
«Art. 10
Piani di emergenza
1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 334 del 1999, il gestore predispone un Piano di
emergenza interno (PEI) con le finalità, i contenuti e le modalità
di cui all'articolo 11 del medesimo decreto.
2. La Provincia, sentita l'ARPA e l'Azienda Unità sanitaria locale
competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni
interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da
incidenti rilevanti, predispone appositi piani d'emergenza esterni:
a)
per gli stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n. 334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite
dal gestore ai sensi degli articoli 6 e 12, comma 2, del medesimo
decreto, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge per gli stabilimenti già esistenti ovvero entro 24
mesi dalla data di notifica dello stabilimento per quelli nuovi;
b)
per gli stabilimenti soggetti all'art. 8 del decreto legislativo n.
334 del 1999 sulla base delle informazioni fornite dal gestore ai
sensi dell'art. 11, comma 4 e dell'art. 12, comma 2, del medesimo
decreto, nonché delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove
disponibili. Tale adempimento deve essere effettuato entro 24 mesi
dalla data di notifica dello stabilimento a decorrere dal
perfezionamento della procedura di cui all'art. 72, comma 3, del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti sulla base delle
indicazioni di cui all'art. 20 comma 4 del decreto legislativo n.
334 del 1999. Detti piani sono parte integrante dei Piani di
Protezione civile provinciali.».
Art. 29
Modificazioni all'art. 14
della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26
1. Al comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 17 dicembre 2003,
n. 26 le parole «all'articolo 15» sono sostituite dalle parole
«articolo 18, comma 1, lettera c-bis)».
Art. 30
Modificazioni all'art. 51
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema
regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura
2000) è sostituito dal seguente:
«1. Con l'atto istitutivo dei Paesaggi naturali e seminaturali
protetti la Provincia ne assume la gestione ovvero la attribuisce ai
Comuni o ad altre forme associative ai sensi della legge regionale
n. 11 del 2001.».
Art. 31
Modificazioni all'art. 60
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
1. Nella rubrica dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio
2005, n. 6 sono aggiunte le parole «e dei siti della Rete Natura
2000».
2. Al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e bis) da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata
effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per
comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli
habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e
vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE».
3. Al comma 6 dell'art. 60 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 le parole «All'Ente di gestione dell'area protetta» sono
sostituite dalle seguenti «Ai soggetti titolari delle funzioni
previste dalla presente legge».
Art. 32
Modificazioni all'art. 56
della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27
1. Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 27 la data «31 dicembre 2006» è sostituita dalla seguente «31
dicembre 2007».
2. Al comma 2 dell'art. 56 della legge regionale 23 dicembre 2004,
n. 27 le parole «della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria per il 2004)» sono sostituite dalle seguenti «del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale)».
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