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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2060
Presentato in data: 15/12/2006
Interventi contro la povertà tramite promozione dell'attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (15 12 06).

Presentatori:

Varani Gianni Forza Italia
Villani Luigi Giuseppe Forza Italia
Nanni Paolo Italia dei Valori con Di Pietro
Bartolini Luca Alleanza Nazionale
Parma Maurizio Lega Nord Padania Emilia e Romagna
Monaco Carlo Per l'Emilia-Romagna

Testo:

                               Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove l'attività di
solidarietà e beneficenza svolta dagli enti non profit impegnati nel
recupero, dalle aziende della media e grande distribuzione
organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle
eccedenze alimentari per la loro ridistribuzione ai soggetti che
assistono persone in stato di indigenza.
Art. 2
Soggetti
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale di
enti non profit, in possesso di documentata operatività almeno
triennale a livello diffuso e continuativo sul territorio regionale
ed abbiano svolto analoga attività anche a livello nazionale od
internazionale.
2. Terminata la fase sperimentale di cui al successivo art. 4, gli
enti interessati alla convenzione regionale di cui al successivo
art. 3, comma 2, sono soggetti all'accreditamento regionale, sulla
base di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria delibera
previo parere della competente Commissione assembleare.
Art. 3
Interventi
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui
all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità
di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti di
programmazione regionale ed attraverso apposite indicazioni
triennali, deliberate dalla Giunta regionale previo parere della
competente Commissione assembleare.
2. La disciplina dei rapporti tra la Regione e gli enti di cui
all'articolo 2 è stabilita da un'apposita convenzione, redatta
secondo un modello approvato con deliberazione della Giunta
regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.
La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la
realizzazione degli interventi e dei servizi resi dagli Enti, per la
verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del
contributo regionale.
Art. 4
Sperimentazione
1. Al fine di elaborare modelli e procedure per sostenere a regime
l'attività degli enti non profit di cui all'art. 2, nonché per
individuarne i requisiti di accreditamento la Giunta regionale, a
titolo di sperimentazione, promuove e sostiene la realizzazione di
un programma triennale di interventi, previo parere della competente
Commissione assembleare.
2. Il programma persegue i seguenti obiettivi:
a)
rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle
persone e delle famiglie legate a necessità di natura alimentare,
favorendo una equa distribuzione delle risorse attraverso la
raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti
assistenziali;
b)
promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della
nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate attraverso
interventi e servizi formativi;
c)
creazione di modelli di partenariato attraverso la promozione di
accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e
gli enti assistenziali, al fine di favorire le cessioni di beni non
commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la
riduzione dei rifiuti;
d)
messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla
definizione a regime di requisiti e indicatori necessari per la
realizzazione di un sistema di accreditamento.
3. Per la sperimentazione di cui al comma 1 e le finalità del
programma di cui al comma 2, la Regione può stipulare con uno o più
soggetti di cui all'art. 2, una convenzione sperimentale biennale o
triennale approvata con delibera Giunta regionale, previo parere
della competente Commissione assembleare.
Art. 5
Norma finanziaria
1. La copertura delle spese della presente legge è assicurata con la
legge finanziaria regionale e con la legge di bilancio.
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