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Legislatura VIII - Progetto di legge (testo presentato : concluso/decaduto)

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Oggetto n. 2220
Presentato in data: 08/02/2007
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla 'Rete europea degli Enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del Paesaggio (RECEP)' (delibera di Giunta n. 118 del 06 02 07).

Presentatori:

Giunta

Testo:

 Art. 1 Istituzione ed obiettivi
l. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi
dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a
partecipare quale membro fondatore alla
costituzione della Rete europea degli enti locali
e regionali per l'attuazione della Convenzione
europea del paesaggio , d'ora in avanti denominata
RECEP.
2. La RECEP è un'organizzazione a carattere
associativo, liberamente costituita da enti locali
e regionali europei, sotto l'egida del Congresso
dei poteri locali e regionali del Consiglio
d'Europa, con l'obiettivo di favorire la conoscenza
e l'applicazione della Convenzione europea del
paesaggio a livello locale e regionale, partendo
dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.
3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al
79 del Codice civile alsaziano e mosellano, nonché
dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel Registro
delle Associazioni del Tribunal d'istance di
Strasburgo, Francia.
Art. 2 Partecipazione della Regione
l. La partecipazione della Regione alla RECEP è
subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo statuto sia informato ai principi
democratici dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato,
è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari
al fine di perfezionare la partecipazione alla
RECEP.
3. I diritti inerenti alla qualità di membro
fondatore della RECEP sono esercitati dal
Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello statuto della RECEP deve
essere previamente comunicata alla Giunta ai fini
della verifica delle condizioni in ordine alla
continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta
stessa provvederà a informare l'Assemblea
legislativa, in attuazione dell'art. 64, comma 4,
dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 3 Rappresentanti regionali negli Organi
dell'Associazione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti
della Regione negli Organi della RECEP in
conformità allo Statuto della medesima.
Art. 4 Partecipazione finanziaria
1. La Regione aderisce con il versamento della
quota iniziale di ammissione per la costituzione
del patrimonio della RECEP, per l'importo di
10.000,00 Euro, e con una quota di iscrizione
annuale il cui importo viene determinato ai sensi
dello statuto di RECEP e nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio regionale.
2. La Regione può concedere contributi per la
realizzazione di programmi specifici su temi e
obiettivi attinenti alla RECEP, nell'ambito delle
disponibilità annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio e secondo le modalità stabilite con
atto della Giunta regionale.
Art. 5 Norma finanziaria
1. Per far fronte all'onere derivante dal
versamento della quota iniziale di ammissione per
la costituzione del patrimonio pari a 10.000,00
Euro, la Giunta regionale è autorizzata a disporre
con proprio atto le necessarie variazioni, di
competenza e di cassa, al bilancio di previsione,
utilizzando i fondi a tale specifico scopo
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui
al Capitolo 86350, afferente alla Unità
previsionale di base 1.7.2.2.29100, alla voce
specifica dell'elenco n. 2 allegato alla legge
regionale di bilancio, e all'istituzione di
un'apposita U.P.B. e relativo capitolo e relativa
dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto
dall'art. 31, comma 2, lettera d) della L.R. 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri relativi alle quote di iscrizione
annuali e agli eventuali contributi per la
realizzazione di programmi specifici su temi e
obiettivi attinenti alla RECEP, la Regione fa
fronte mediante l'istituzione di apposite Unità
previsionali di base e relativi capitoli che
verranno dotati della necessaria disponibilità ai
sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40.
Art. 6 Entrata in vigore
1. La presente legge, ai sensi dell'art. 55 dello
Statuto regionale, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
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